VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA Roma, 31 gennaio 1994 Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 106 aggiornamento OGGETTO: Operativita' a medio e lungo termine e raccolta in titoli delle banche. Le presenti disposizioni, emanate in attuazione dei decreti del Ministro del tesoro n. 242630 e n. 242631 del 22 giugno u. s., disciplinano l'operativita' a medio e lungo termine e la raccolta in titoli delle banche. Le scelte effettuate consentono agli intermediari di operare, di norma, lungo l'intera gamma delle scadenze e in ogni settore nel rispetto di norme volte a favorire assetti equilibrati delle strutture di bilancio. L'affermazione nell'ordinamento italiano dei principi di despecializzazione e libera concorrenza nel mercato del credito, resa esplicita dalla piu' recente legislazione bancaria, implica infatti che vengano garantite a tutti gli intermediari pari opportunita' operative. Avvertita e' inoltre l'esigenza di ampliare le possibilita' per il sistema bancario di sostenere, mediante capitale di credito, il settore reale dell'economia. Sotto il profilo dell'attivita' di finanziamento, tali esigenze si traducono, per le banche tradizionalmente "a breve", nell'apertura di ampi spazi operativi nel settore del credito a piu' lunga scadenza; per le banche tradizionalmente "a medio e lungo termine", nella possibilita' di accedere al settore del credito di breve durata. Cio' consentira' alle banche di assistere la clientela in piu' mercati di prodotto utilizzando, di volta in volta, le forme tecniche appropriate. Per quanto concerne le operazioni di raccolta, viene riconosciuta a tutte le banche la facolta' di confrontarsi su ogni segmento del mercato utilizzando gli stessi strumenti (obbligazioni, certificati di deposito, altri). Al fine di usufruire delle nuove opportunita' in condizioni che assicurino una gestione sana e prudente, e' comunque necessario che le banche valutino con attenzione le modalita' e i tempi nei quali coprire i nuovi spazi operativi e si dotino comunque di adeguati strumenti di controllo dei rischi connessi alla gestione congiunta di attivita' e passivita' a breve, medio e lungo termine. * * * Per quanto concerne l'operativita' a medio e lungo termine (cfr. cap. XXV), viene consentito a tutte le banche di effettuare liberamente finanziamenti a medio e lungo termine ai soggetti diversi dalle imprese. L'erogazione di prestiti a medio e lungo termine alle imprese e' consentita, senza alcun limite, agli ex istituti di credito speciale, alle banche che abbiano incorporato istituti ovvero sezioni di credito speciale ed inoltre: alle banche con patrimonio superiore a 2.000 miliardi di lire; alle banche con patrimonio superiore a 50 miliardi di lire purche' appartenenti a gruppi bancari con patrimonio consolidato superiore a 2.000 miliardi di lire; alle banche con una struttura del passivo caratterizzata da una raccolta prevalentemente a medio e lungo termine con esclusione di quella a vista. Le altre banche possono effettuare finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese entro un limite pari al 20 per cento della raccolta. Esse possono richiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione a superare tale limite purche' dotate di una patrimonio superiore a 50 miliardi di lire e di idonee strutture tecniche e organizzative (cfr. sez. II). Vengono anche previste regole di controllo sulla trasformazione delle scadenze volte a limitare l'utilizzo della componente meno stabile della raccolta per il finanziamento di attivita' a medio e lungo termine. Tali regole si applicano indifferentemente a tutte le banche, comprese quelle che abbiano optato per il mantenimento delle pregresse specializzazioni. Viene confermato l'obbligo di contenere gli investimenti in immobili e partecipazioni entro il limite del patrimonio (cfr. sez. III). Viene infine introdotta una metodologia che consente all'organo di vigilanza, cerentemente con le risultanze emerse in sede internazionale, di individuare le banche maggiormente esposte al rischio di perdite patrimoniali collegate ad avverse variazioni dei tassi di interesse (cfr. sez. IV). * * * Le istruzioni sulla raccolta bancaria disciplinano alcuni strumenti e favoriscono la trasparenza nei rapporti tra gli intermediari e la clientela (cfr. cap. LVII). A tal fine, per alcuni contratti, vengono fissate caratteristiche tipiche minimali: il pubblico deve essere posto in grado di associare a precisi strumenti negoziali posizioni giuridiche certe e determinate nei loro contenuti essenziali. L'opportunita' di raccogliere risparmio attraverso l'emissione di obbligazioni e' offerta a tutti gli intermediari, agevolando, sul piano delle modalita', le emissioni di importo rilevante ovvero destinate ad essere quotate nei mercati regolamentati. Allo scopo di graduare l'accesso delle banche di piccole dimensioni al mercato obbligazionario, viene previsto che le banche con patrimonio di vigilanza inferiore a 50 miliardi possano emettere titoli della specie perche' il loro valore nominale unitario sia pari ad almeno 100 milioni (cfr. sez. II). La disciplina dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi e' volta ad individuare caratteristiche tipiche minime che permettano di distinguere tali strumenti di raccolta da altri potenzialmente fungibili (cfr. sez. III). E' consentita la raccolta mediante l'emissione di titoli diversi dalle obbligazioni, dai certificati di deposito e dai buoni fruttiferi. Per esigenze informative dell'organo di vigilanza vanno segnalate le emissioni di importo rilevante e quelle che comunque rappresentino una quota significativa delle passivita' della banca (cfr. sez. IV). La Banca d'Italia puo' prevedere limiti specifici alla raccolta in titoli delle banche nel caso in cui le relative caratteristiche contrastino con la sana e prudente gestione delle banche stesse. Il Governatore OPERATIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa. La completa affermazione nell'ordinamento italiano dei principi di despecializzazione e di libera concorrenza nel mercato del credito, resa esplicita con il recepimento della seconda direttiva CEE di coordinamento bancario, si traduce nella possibilita', per le banche, di operare congiuntamente nel breve e nel medio-lungo termine. Il maggior spazio operativo nel settore dei finanziamenti a piu' lunga scadenza offre alle banche la possibilita' di assistere la clientela in piu' mercati di prodotto e di utilizzare forme tecniche idonee a finanziare l'attivita' di investimento delle imprese produttive. La despecializzazione temporale puo' comportare tuttavia un incremento della rischiosita' aziendale, in quanto l'ingresso in alcuni settori operativi, quali il credito a medio-lungo termine alle imprese e la gestione congiunta di attivita' e passivita' con diverso profilo temporale, tendono a determinare un maggior grado di complessita' operativa e possono produrre squilibri nella situazione tecnica delle banche (1). Per ridurre la probabilita' di tali squilibri, con le presenti istruzioni la Banca d'Italia introduce una disciplina volta a regolare la trasformazione delle strutture di bilancio delle banche. La Banca d'Italia utilizza inoltre strumenti di controllo che consentono di individuare le banche maggiormente esposte al rischio di perdite patrimoniali collegate ad avverse variazioni dei tassi di interesse. Al fine di usufruire delle nuove potenzialita' operative in condizioni che assicurino una gestione sana e prudente, e' inoltre indispensabile che le banche si dotino di adeguati strumenti per il controllo dei maggiori rischi di credito e finanziari. Piu' in dettaglio: 1) le banche possono effettuare liberamente finanziamenti a medio e lungo termine ai soggetti diversi dalle imprese; 2) per quanto concerne l'operativita' a medio e lungo termine nei confronti delle imprese, tutti gli intermediari possono effettuare finanziamenti entro un limite pari al 20 per cento della raccolta; 3) date le difficolta' insite nella valutazione del merito di credito delle imprese, particolarmente accentuate allorche' si debbano considerare le prospettive di reddito dei progetti di investimento, il superamento del limite del 20 per cento della raccolta e' consentito alle banche che abbiano una dotazione patrimoniale adeguata e siano in possesso di idonee strutture tecniche e organizzative; 4) per tutte le banche sono inoltre previste regole di controllo sulla trasformazione delle scadenze volte a contenere gli investimenti in immobili e partecipazioni entro l'ammontare del patrimonio nonche' a limitare l'utilizzo della componente meno stabile della raccolta per il finanziamento di attivita' a medio e lungo termine; 5) gli strumenti che la Banca d'Italia adotta per controllare i rischi finanziari delle banche vengono integrati con una metodologia volta a individuare l'entita' delle perdite potenziali cui e' esposta una banca al variare dei tassi di interesse. A questo fine la Banca d'Italia utilizza un sistema di misurazione del rischio di tasso di interesse che consente di individuare le banche particolarmente esposte a tale forma di rischio. L'insieme degli strumenti di controllo introdotti sottolinea la posizione di centralita' che, nell'ambito della complessiva conduzione aziendale, e' occupata dalla gestione integrata e consapevole di tutti i rischi insiti nell'attivita' bancaria. Una visione globale dei diversi profili di rischio, infatti, mal si concilia con il ricorso, specie se sistematico, a operazioni che, se da un lato determinano una riduzione dei rischi finanziari, dall'altro comportano una impropria "lievitazione" dei rischi di credito. 2. Fonti normative. La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del d. lgs. n. 385 dell'1.9.93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."): - art. 53, comma 1, lettere b ) e d), ove e' previsto che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; - art. 53, comma 3, lettera d), ove e' prevista la facolta' per la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1 dello stesso art. 53; - art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario; - art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; - art. 67, comma 1, lettere b ) e d), che prevede che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, ha facolta' di impartire alla capogruppo di un gruppo bancario disposizioni, concernenti il gruppo complessivamente considerato ovvero suoi componenti, aventi a oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; e inoltre - dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di enti creditizi comunitari insediate in Italia; - dal decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, previa deliberazione del CICR, in tema di operativita' a medio-lungo termine e di rischi di mercato. ------------ (1) Per quanto attiene alla possibilita' di raccogliere risparmio a medio e lungo termine, si veda il capitolo LVII delle presenti istruzioni. SEZIONE II FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE 1. Definizioni. Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "banche", le banche autorizzate in Italia di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del T.U.; - "gruppo bancario", il gruppo creditizio definito nel capitolo LII, sezione II delle presenti istruzioni; - "capogruppo", la capogruppo di un gruppo creditizio cosi' come definita nel capitolo LII, sezione II, paragrafo 1, delle presenti istruzioni; - "finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese", il totale dei crediti, compresi i pronti contro termine attivi, in Italia e all'estero, con durata originaria superiore a 18 mesi nei confronti dei settori delle imprese non finanziarie, delle famiglie produttrici, delle amministrazioni locali, delle societa' finanziarie e delle assicurazioni (1); - "crediti in sofferenza", le partite in sofferenza (al netto delle relative svalutazioni analitiche) formatesi nei settori sopra indicati, anche se riferite a crediti con durata originaria non superiore a 18 mesi; - "raccolta complessiva", il totale dei depositi a risparmio, c/c passivi, buoni fruttiferi, certificati di deposito, obbligazioni e pronti contro termine passivi con clientela; - "finanziamenti", il totale dei crediti, compresi i pronti contro termine attivi, in Italia e all'estero; - "provvista", la somma della raccolta complessiva e del totale dei rapporti intercreditizi passivi; - "provvista interbancaria", i rapporti intercreditizi passivi; - "patrimonio", il patrimonio di vigilanza cosi' come definito al capitolo XII, sezione I delle presenti istruzioni; - "patrimonio consolidato", il patrimonio di vigilanza consolidato cosi' come definito al capitolo XII, sezione II delle presenti istruzioni. 2. Ambito di applicazione. Le presenti istruzioni sono indirizzate alle banche italiane e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie. La Banca d'Italia puo' esonerare le succursali italiane di banche extracomunitarie dall'applicazione della presente disciplina, purche' sussistano condizioni di reciprocita' e un adeguato sistema di vigilanza nel Paese di origine. La Banca d'Italia puo' subordinare l'esonero alla presenza di determinati vincoli all'operativita' della succursale. ------------ (1) Ad eccezione dei finanziamenti con ammortamento a carico dello Stato. 3. Disciplina. Le banche possono effettuare liberamente finanziamenti a medio e lungo termine ai soggetti diversi dalle imprese. Possono effettuare finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, senza alcun limite: - le banche con patrimonio superiore a 2.000 miliardi di lire; - le banche con patrimonio superiore a 50 miliardi di lire purche' appartenenti a gruppi bancari con patrimonio consolidato superiore a 2.000 miliardi di lire; - le banche con una struttura del passivo caratterizzata da una raccolta prevalentemente a medio e lungo termine con esclusione di quella a vista. Le altre banche possono effettuare finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese entro un limite pari al 20 per cento della raccolta complessiva. Nella determinazione del limite, ai finanziamenti vanno aggiunti i crediti in sofferenza. Per le succursali italiane di banche non aventi sede in Paesi della Comunita' europea, il rapporto e' calcolato considerando al denominatore, in luogo della raccolta, i finanziamenti complessivi. Le altre banche caratterizzate da una provvista essenzialmente interbancaria possono richiedere alla Banca d'Italia di effettuare in modo analogo il calcolo del rapporto. Possono richiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione a operare oltre il limite del 20 per cento, le banche: - che siano dotate di un patrimonio superiore a 50 miliardi di lire; - che al 31 dicembre dei due anni precedenti a quello della richiesta, effettuavano finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese in misura superiore al 10 per cento della raccolta complessiva. Nel calcolo di tale rapporto non sono computate le sofferenze maturate nel settore. Nell'esame delle richieste la Banca d'Italia tiene conto: - della situazione tecnica della banca, valutata con riferimento alla concentrazione dei rischi, all'equilibrio finanziario e all'esposizione ai rischi di mercato; - dell'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria delle imprese clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi. La richiesta di abilitazione viene avanzata dalla capogruppo per le componenti bancarie del gruppo che possiedano i requisiti indicati. 4. Termini. La Banca d'Italia risponde alla richiesta di abilitazione entro un termine non superiore a 60 giorni dalla presentazione della domanda. 5. Revoca dell'abilitazione. La Banca d'Italia, qualora ritenga che la complessiva situazione tecnico-organizzativa non sia tale da consentire alla banca di continuare a effettuare in misura rilevante finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, si riserva di revocare l'abilitazione gia' concessa ovvero di stabilire delle limitazioni. SEZIONE III LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE 1. Definizioni. - "banche", le banche autorizzate in Italia di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del T.U.; - "gruppo bancario", il gruppo creditizio definito nel capitolo LII, sezione II delle presenti istruzioni; - "capogruppo", la capogruppo di un gruppo creditizio cosi' come definita nel capitolo LII, sezione II, paragrafo 1, delle presenti istruzioni; - "patrimonio", il patrimonio di vigilanza cosi' come definito al capitolo XII delle presenti istruzioni; - "immobili", il totale degli immobili (al netto dei relativi fondi di ammortamento), con esclusione di quelli acquisiti con i fondi di previdenza del personale e di trattamento di fine rapporto; - "partecipazioni", il totale delle partecipazioni detenute dalle banche e dai gruppi bancari (al netto dei relativi fondi svalutazione), con esclusione di quelle ricomprese tra gli elementi negativi del patrimonio di vigilanza (ai sensi del capitolo XII delle presenti istruzioni) e di quelle acquisite con i fondi di previdenza del personale e di trattamento di fine rapporto; - "attivita' a lungo termine", il complesso delle attivita' con vita residua superiore a 5 anni (cfr. allegato A), con esclusione dei titoli di Stato; - "attivita' a medio termine", il complesso delle attivita' con vita residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni (cfr. allegato A), con esclusione dei titoli di Stato; - "fondi permanenti", i fondi di previdenza del personale e di trattamento di fine rapporto (al netto dei relativi investimenti) e i fondi rischi che eccedono la parte computabile nel patrimonio di vigilanza (cfr. allegato A); - "passivita' a lungo termine", il complesso delle passivita' con vita residua superiore a 5 anni (cfr. allegato A); - "passivita' a medio termine", il complesso delle passivita' con vita residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni (cfr. allegato A); - "passivita' da clientela a breve termine", il complesso delle passivita' da clientela con vita residua pari o inferiore a 18 mesi (cfr. allegato A); - "passivita' interbancarie", il complesso delle passivita' interbancarie con durata residua superiore a 3 mesi e pari o inferiore a 18 mesi (cfr. allegato A). 2. Ambito di applicazione. Le presenti istruzioni sono indirizzate: - alle banche italiane e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie; - alle capogruppo dei gruppi bancari. La Banca d'Italia puo' esonerare le succursali italiane di banche extracomunitarie dall'applicazione della presente disciplina purche' sussistano condizioni di reciprocita' e un adeguato sistema di vigilanza nel Paese di origine. La Banca d'Italia puo' subordinare l'esonero alla presenza di determinati vincoli all'operativita' della succursale. 3. Disciplina. Le banche e i gruppi bancari sono tenuti a contenere gli investimenti in immobili e partecipazioni entro il limite del patrimonio nonche' a limitare l'utilizzo della componente meno stabile della raccolta per il finanziamento di attivita' a medio e lungo termine, nel rispetto delle regole riportate nella tav. A. Le singole banche appartenenti a gruppi bancari sono tenute al rispetto delle presenti disposizioni anche a livello individuale. Le banche e i gruppi bancari la cui struttura di bilancio non soddisfi una o piu' delle regole sopra indicate definiscono un piano concernente i termini e le modalita' di rientro. In particolare, nella predisposizione di tale piano le banche e i gruppi bancari individuano termini di rientro di norma non superiori a 3 anni. Termini di rientro piu' lunghi sono consentiti alle banche e ai gruppi bancari che, in base al sistema di misurazione di cui alla sezione IV, non risultano particolarmente esposti al rischio di tasso di interesse o che sono comunque dotati di appropriati strumenti per il contenimento e la gestione di tale rischio. I piani di rientro riferiti all'intero gruppo bancario o alle singole banche sue componenti sono trasmessi alla Banca d'Italia dalla capogruppo. Tav. A REGOLE SULLA TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE Regola 1: IMMOB + PART = PATRIM Regola 2: ATTL = AV1 + FP + PASSL + 0,4 PASSM + 0,1 PACBR Regola 3: ATTM = AV2 + 0,6 PASSM + 0,2 (PACBR + INTERB) Dove: IMMOB = Immobili PART = Partecipazioni PATRIM = Patrimonio ATTL = Attivita' con durata residua superiore a 5 anni AV1 = Avanzo (positivo o negativo) riveniente dall'applicazione della regola 1 FP = Fondi permanenti PASSL = Passivita' con durata residua superiore a 5 anni PASSM = Passivita' con durata residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni PACBR = Passivita' da clientela con durata residua pari o inferiore a 18 mesi ATTM = Attivita' con durata residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni AV2 = Avanzo (positivo o negativo) riveniente dall'applicazione della regola 2 INTERB = Passivita' interbancarie con durata residua superiore a 3 mesi e pari o inferiore a 18 mesi