VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
   Roma, 31 gennaio 1994
        Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 106 aggiornamento
OGGETTO:  Operativita'  a  medio e lungo termine e raccolta in titoli
delle banche.
   Le presenti disposizioni, emanate in attuazione  dei  decreti  del
Ministro  del  tesoro  n.  242630  e  n.  242631 del 22 giugno u. s.,
disciplinano l'operativita' a medio e lungo termine e la raccolta  in
titoli   delle   banche.   Le   scelte   effettuate  consentono  agli
intermediari  di  operare,  di  norma,  lungo  l'intera  gamma  delle
scadenze  e  in  ogni  settore nel rispetto di norme volte a favorire
assetti equilibrati delle strutture di bilancio.
   L'affermazione   nell'ordinamento   italiano   dei   principi   di
despecializzazione e libera concorrenza nel mercato del credito, resa
esplicita  dalla  piu' recente legislazione bancaria, implica infatti
che vengano garantite a  tutti  gli  intermediari  pari  opportunita'
operative.   Avvertita   e'   inoltre   l'esigenza   di  ampliare  le
possibilita' per il sistema bancario di sostenere, mediante  capitale
di credito, il settore reale dell'economia.
   Sotto il profilo dell'attivita' di finanziamento, tali esigenze si
traducono, per le banche tradizionalmente "a breve", nell'apertura di
ampi  spazi  operativi nel settore del credito a piu' lunga scadenza;
per le banche tradizionalmente  "a  medio  e  lungo  termine",  nella
possibilita' di accedere al settore del credito di breve durata. Cio'
consentira'  alle banche di assistere la clientela in piu' mercati di
prodotto  utilizzando,  di  volta  in  volta,   le   forme   tecniche
appropriate.
   Per  quanto concerne le operazioni di raccolta, viene riconosciuta
a tutte le banche la facolta' di confrontarsi su  ogni  segmento  del
mercato  utilizzando  gli stessi strumenti (obbligazioni, certificati
di deposito, altri).
   Al fine di usufruire delle nuove opportunita'  in  condizioni  che
assicurino  una  gestione sana e prudente, e' comunque necessario che
le banche valutino con attenzione le modalita' e i  tempi  nei  quali
coprire  i  nuovi  spazi  operativi  e si dotino comunque di adeguati
strumenti di controllo dei rischi connessi alla gestione congiunta di
attivita' e passivita' a breve, medio e lungo termine.
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   Per quanto concerne l'operativita' a medio e lungo  termine  (cfr.
cap.   XXV),  viene  consentito  a  tutte  le  banche  di  effettuare
liberamente finanziamenti a medio e lungo termine ai soggetti diversi
dalle imprese.
   L'erogazione di prestiti a medio e lungo termine alle  imprese  e'
consentita, senza alcun limite, agli ex istituti di credito speciale,
alle  banche  che  abbiano  incorporato  istituti  ovvero  sezioni di
credito speciale ed inoltre:
    alle banche con patrimonio superiore a 2.000 miliardi di lire;
    alle banche con  patrimonio  superiore  a  50  miliardi  di  lire
purche'  appartenenti  a  gruppi  bancari  con patrimonio consolidato
superiore a 2.000 miliardi di lire;
    alle  banche  con una struttura del passivo caratterizzata da una
raccolta prevalentemente a medio e lungo termine  con  esclusione  di
quella a vista.
   Le  altre  banche possono effettuare finanziamenti a medio e lungo
termine alle imprese entro un limite  pari  al  20  per  cento  della
raccolta.  Esse possono richiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione
a superare tale limite purche' dotate di una patrimonio  superiore  a
50  miliardi  di  lire e di idonee strutture tecniche e organizzative
(cfr. sez. II).
   Vengono anche previste regole di  controllo  sulla  trasformazione
delle  scadenze  volte  a  limitare  l'utilizzo della componente meno
stabile della raccolta per il finanziamento di attivita'  a  medio  e
lungo  termine. Tali regole si applicano indifferentemente a tutte le
banche, comprese quelle che abbiano optato per il mantenimento  delle
pregresse  specializzazioni.  Viene confermato l'obbligo di contenere
gli investimenti in immobili e partecipazioni  entro  il  limite  del
patrimonio (cfr. sez. III).
   Viene infine introdotta una metodologia che consente all'organo di
vigilanza,   cerentemente   con   le   risultanze   emerse   in  sede
internazionale, di individuare  le  banche  maggiormente  esposte  al
rischio  di  perdite patrimoniali collegate ad avverse variazioni dei
tassi di interesse (cfr. sez. IV).
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   Le  istruzioni  sulla  raccolta   bancaria   disciplinano   alcuni
strumenti   e   favoriscono  la  trasparenza  nei  rapporti  tra  gli
intermediari e la clientela (cfr. cap. LVII). A tal fine, per  alcuni
contratti,  vengono  fissate  caratteristiche  tipiche  minimali:  il
pubblico deve essere posto in grado di associare a precisi  strumenti
negoziali posizioni giuridiche certe e determinate nei loro contenuti
essenziali.
   L'opportunita'  di raccogliere risparmio attraverso l'emissione di
obbligazioni e' offerta a tutti  gli  intermediari,  agevolando,  sul
piano  delle  modalita',  le  emissioni  di  importo rilevante ovvero
destinate ad essere quotate nei mercati regolamentati. Allo scopo  di
graduare  l'accesso  delle  banche  di  piccole dimensioni al mercato
obbligazionario, viene previsto  che  le  banche  con  patrimonio  di
vigilanza  inferiore  a  50  miliardi  possano  emettere titoli della
specie perche' il loro valore nominale unitario sia  pari  ad  almeno
100 milioni (cfr. sez. II).
   La  disciplina  dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi
e' volta ad individuare caratteristiche tipiche minime che permettano
di distinguere tali strumenti di  raccolta  da  altri  potenzialmente
fungibili (cfr. sez. III).
   E'  consentita  la raccolta mediante l'emissione di titoli diversi
dalle  obbligazioni,  dai  certificati  di  deposito  e   dai   buoni
fruttiferi.  Per  esigenze informative dell'organo di vigilanza vanno
segnalate le emissioni di importo rilevante  e  quelle  che  comunque
rappresentino  una  quota  significativa delle passivita' della banca
(cfr. sez. IV).
   La Banca d'Italia puo' prevedere limiti specifici alla raccolta in
titoli delle banche nel  caso  in  cui  le  relative  caratteristiche
contrastino con la sana e prudente gestione delle banche stesse.
                                                       Il Governatore
                 OPERATIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE
                              SEZIONE I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa.
   La completa affermazione nell'ordinamento italiano dei principi di
despecializzazione  e  di libera concorrenza nel mercato del credito,
resa esplicita con il recepimento  della  seconda  direttiva  CEE  di
coordinamento bancario, si traduce nella possibilita', per le banche,
di operare congiuntamente nel breve e nel medio-lungo termine.
   Il  maggior  spazio operativo nel settore dei finanziamenti a piu'
lunga scadenza offre alle banche  la  possibilita'  di  assistere  la
clientela  in piu' mercati di prodotto e di utilizzare forme tecniche
idonee  a  finanziare  l'attivita'  di  investimento  delle   imprese
produttive.
   La   despecializzazione  temporale  puo'  comportare  tuttavia  un
incremento della rischiosita'  aziendale,  in  quanto  l'ingresso  in
alcuni settori operativi, quali il credito a medio-lungo termine alle
imprese e la gestione congiunta di attivita' e passivita' con diverso
profilo   temporale,  tendono  a  determinare  un  maggior  grado  di
complessita' operativa e possono produrre squilibri nella  situazione
tecnica delle banche (1).
   Per  ridurre  la  probabilita'  di tali squilibri, con le presenti
istruzioni  la  Banca  d'Italia  introduce  una  disciplina  volta  a
regolare  la trasformazione delle strutture di bilancio delle banche.
La  Banca  d'Italia  utilizza  inoltre  strumenti  di  controllo  che
consentono  di  individuare le banche maggiormente esposte al rischio
di perdite patrimoniali collegate ad avverse variazioni dei tassi  di
interesse.
   Al  fine  di  usufruire  delle  nuove  potenzialita'  operative in
condizioni che assicurino una gestione sana e  prudente,  e'  inoltre
indispensabile  che  le banche si dotino di adeguati strumenti per il
controllo dei maggiori rischi di credito e finanziari.
   Piu' in dettaglio:
    1) le banche possono effettuare liberamente finanziamenti a medio
e lungo termine ai soggetti diversi dalle imprese;
    2) per quanto concerne l'operativita' a medio e lungo termine nei
confronti delle imprese, tutti gli  intermediari  possono  effettuare
finanziamenti entro un limite pari al 20 per cento della raccolta;
    3)  date  le  difficolta'  insite nella valutazione del merito di
credito  delle  imprese,  particolarmente  accentuate  allorche'   si
debbano  considerare  le  prospettive  di  reddito  dei  progetti  di
investimento, il superamento  del  limite  del  20  per  cento  della
raccolta   e'  consentito  alle  banche  che  abbiano  una  dotazione
patrimoniale  adeguata  e  siano  in  possesso  di  idonee  strutture
tecniche e organizzative;
    4)  per tutte le banche sono inoltre previste regole di controllo
sulla  trasformazione  delle   scadenze   volte   a   contenere   gli
investimenti  in  immobili  e  partecipazioni  entro  l'ammontare del
patrimonio  nonche'  a  limitare  l'utilizzo  della  componente  meno
stabile  della  raccolta  per il finanziamento di attivita' a medio e
lungo termine;
    5)  gli  strumenti che la Banca d'Italia adotta per controllare i
rischi finanziari delle banche vengono integrati con una  metodologia
volta a individuare l'entita' delle perdite potenziali cui e' esposta
una  banca  al variare dei tassi di interesse. A questo fine la Banca
d'Italia utilizza un sistema di misurazione del rischio di  tasso  di
interesse  che  consente  di  individuare  le  banche particolarmente
esposte a tale forma di rischio.
   L'insieme degli strumenti di controllo  introdotti  sottolinea  la
posizione   di   centralita'   che,   nell'ambito  della  complessiva
conduzione  aziendale,  e'  occupata  dalla  gestione   integrata   e
consapevole  di  tutti  i  rischi insiti nell'attivita' bancaria. Una
visione globale dei diversi  profili  di  rischio,  infatti,  mal  si
concilia  con il ricorso, specie se sistematico, a operazioni che, se
da  un  lato  determinano  una  riduzione  dei   rischi   finanziari,
dall'altro  comportano  una  impropria  "lievitazione"  dei rischi di
credito.
2. Fonti normative.
   La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del  d.  lgs.  n.
385  dell'1.9.93  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e
creditizia, di seguito denominato "T.U."):
   - art. 53, comma 1, lettere b ) e d), ove e' previsto che la Banca
d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del   CICR,   emana
disposizioni  di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, il
contenimento del rischio nelle  sue  diverse  configurazioni  nonche'
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  -  art. 53, comma 3, lettera d), ove e' prevista la facolta' per la
Banca  d'Italia  di  adottare,  ove  la   situazione   lo   richieda,
provvedimenti  specifici  nei  confronti  di  singole  banche  per le
materie indicate al comma 1 dello stesso art. 53;
   - art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario;
   - art. 65, che individua  i  soggetti  inclusi  nell'ambito  della
vigilanza consolidata;
   -  art.  67,  comma  1, lettere b ) e d), che prevede che la Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, ha facolta' di
impartire  alla  capogruppo  di  un  gruppo  bancario   disposizioni,
concernenti   il  gruppo  complessivamente  considerato  ovvero  suoi
componenti, aventi  a  oggetto,  tra  l'altro,  il  contenimento  del
rischio  nelle  sue  diverse configurazioni, nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni;
e inoltre
   - dal decreto n. 436659 emanato dal  Ministro  del  tesoro  il  28
dicembre  1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili
dalla Banca d'Italia sulle succursali di  enti  creditizi  comunitari
insediate in Italia;
   -  dal  decreto  n.  242630  emanato dal Ministro del tesoro il 22
giugno 1993, previa deliberazione del CICR, in tema di operativita' a
medio-lungo termine e di rischi di mercato.
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   (1) Per quanto attiene alla possibilita' di raccogliere  risparmio
a  medio  e  lungo  termine,  si veda il capitolo LVII delle presenti
istruzioni.
                             SEZIONE II
                FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE
1. Definizioni.
   Ai fini della presente disciplina si definiscono:
   -  "banche",  le  banche  autorizzate in Italia di cui all'art. 1,
comma 2, lettera d) del T.U.;
   - "gruppo bancario", il gruppo creditizio  definito  nel  capitolo
LII, sezione II delle presenti istruzioni;
   -  "capogruppo",  la capogruppo di un gruppo creditizio cosi' come
definita nel capitolo LII, sezione II, paragrafo  1,  delle  presenti
istruzioni;
   -  "finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese", il totale
dei crediti, compresi i pronti contro termine  attivi,  in  Italia  e
all'estero,  con  durata originaria superiore a 18 mesi nei confronti
dei  settori  delle   imprese   non   finanziarie,   delle   famiglie
produttrici, delle amministrazioni locali, delle societa' finanziarie
e delle assicurazioni (1);
   -  "crediti  in  sofferenza",  le  partite in sofferenza (al netto
delle relative svalutazioni analitiche) formatesi nei  settori  sopra
indicati,  anche  se  riferite  a  crediti  con durata originaria non
superiore a 18 mesi;
   - "raccolta complessiva", il totale dei depositi a risparmio,  c/c
passivi,  buoni  fruttiferi,  certificati di deposito, obbligazioni e
pronti contro termine passivi con clientela;
   - "finanziamenti", il totale dei crediti, compresi i pronti contro
termine attivi, in Italia e all'estero;
   - "provvista", la somma della raccolta complessiva  e  del  totale
dei rapporti intercreditizi passivi;
   - "provvista interbancaria", i rapporti intercreditizi passivi;
   -  "patrimonio", il patrimonio di vigilanza cosi' come definito al
capitolo XII, sezione I delle presenti istruzioni;
   - "patrimonio consolidato", il patrimonio di vigilanza consolidato
cosi' come definito  al  capitolo  XII,  sezione  II  delle  presenti
istruzioni.
2. Ambito di applicazione.
   Le  presenti  istruzioni  sono  indirizzate alle banche italiane e
alle succursali in Italia di banche extracomunitarie.
   La Banca d'Italia puo' esonerare le succursali italiane di  banche
extracomunitarie dall'applicazione della presente disciplina, purche'
sussistano  condizioni  di  reciprocita'  e  un  adeguato  sistema di
vigilanza nel Paese di origine. La Banca  d'Italia  puo'  subordinare
l'esonero alla presenza di determinati vincoli all'operativita' della
succursale.
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   (1) Ad eccezione dei finanziamenti con ammortamento a carico dello
Stato.
3. Disciplina.
   Le  banche  possono effettuare liberamente finanziamenti a medio e
lungo termine ai soggetti diversi dalle imprese.
   Possono effettuare finanziamenti a  medio  e  lungo  termine  alle
imprese, senza alcun limite:
   - le banche con patrimonio superiore a 2.000 miliardi di lire;
   - le banche con patrimonio superiore a 50 miliardi di lire purche'
appartenenti  a gruppi bancari con patrimonio consolidato superiore a
2.000 miliardi di lire;
   - le banche con una struttura del passivo  caratterizzata  da  una
raccolta  prevalentemente  a  medio e lungo termine con esclusione di
quella a vista.
   Le  altre  banche possono effettuare finanziamenti a medio e lungo
termine alle imprese entro un limite  pari  al  20  per  cento  della
raccolta   complessiva.   Nella   determinazione   del   limite,   ai
finanziamenti vanno aggiunti i crediti in sofferenza.
   Per le succursali italiane di banche  non  aventi  sede  in  Paesi
della  Comunita'  europea,  il  rapporto e' calcolato considerando al
denominatore, in luogo della raccolta, i  finanziamenti  complessivi.
Le  altre  banche  caratterizzate  da  una  provvista  essenzialmente
interbancaria possono richiedere alla Banca d'Italia di effettuare in
modo analogo il calcolo del rapporto.
   Possono richiedere alla Banca d'Italia  l'abilitazione  a  operare
oltre il limite del 20 per cento, le banche:
   -  che  siano  dotate  di un patrimonio superiore a 50 miliardi di
lire;
   - che al 31 dicembre  dei  due  anni  precedenti  a  quello  della
richiesta,  effettuavano  finanziamenti  a medio e lungo termine alle
imprese  in  misura  superiore  al  10  per  cento   della   raccolta
complessiva.  Nel  calcolo  di  tale  rapporto  non sono computate le
sofferenze maturate nel settore.
   Nell'esame delle richieste la Banca d'Italia tiene conto:
   - della situazione tecnica della banca, valutata  con  riferimento
alla   concentrazione   dei   rischi,  all'equilibrio  finanziario  e
all'esposizione ai rischi di mercato;
   - dell'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare  la
clientela,     a     seguire     l'evoluzione     della    situazione
economico-finanziaria  delle  imprese   clienti   e   a   controllare
l'andamento dei finanziamenti concessi.
   La  richiesta  di abilitazione viene avanzata dalla capogruppo per
le  componenti  bancarie  del  gruppo  che  possiedano  i   requisiti
indicati.
4. Termini.
   La Banca d'Italia risponde alla richiesta di abilitazione entro un
termine non superiore a 60 giorni dalla presentazione della domanda.
5. Revoca dell'abilitazione.
   La  Banca  d'Italia, qualora ritenga che la complessiva situazione
tecnico-organizzativa non  sia  tale  da  consentire  alla  banca  di
continuare  a  effettuare in misura rilevante finanziamenti a medio e
lungo termine alle imprese, si  riserva  di  revocare  l'abilitazione
gia' concessa ovvero di stabilire delle limitazioni.
                             SEZIONE III
              LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE
1. Definizioni.
   -  "banche",  le  banche  autorizzate in Italia di cui all'art. 1,
comma 2, lettera d) del T.U.;
   - "gruppo bancario", il gruppo creditizio  definito  nel  capitolo
LII, sezione II delle presenti istruzioni;
   -  "capogruppo",  la capogruppo di un gruppo creditizio cosi' come
definita nel capitolo LII, sezione II, paragrafo  1,  delle  presenti
istruzioni;
   -  "patrimonio", il patrimonio di vigilanza cosi' come definito al
capitolo XII delle presenti istruzioni;
   - "immobili", il totale degli  immobili  (al  netto  dei  relativi
fondi  di  ammortamento),  con  esclusione  di quelli acquisiti con i
fondi di previdenza del personale e di trattamento di fine rapporto;
   -  "partecipazioni", il totale delle partecipazioni detenute dalle
banche  e  dai  gruppi  bancari  (al   netto   dei   relativi   fondi
svalutazione),  con  esclusione di quelle ricomprese tra gli elementi
negativi del patrimonio di vigilanza (ai sensi del capitolo XII delle
presenti istruzioni) e di quelle acquisite con i fondi di  previdenza
del personale e di trattamento di fine rapporto;
   -  "attivita'  a  lungo termine", il complesso delle attivita' con
vita residua superiore a 5 anni (cfr. allegato A), con esclusione dei
titoli di Stato;
   - "attivita' a medio termine", il complesso  delle  attivita'  con
vita  residua  superiore  a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni (cfr.
allegato A), con esclusione dei titoli di Stato;
   - "fondi permanenti", i fondi di previdenza  del  personale  e  di
trattamento di fine rapporto (al netto dei relativi investimenti) e i
fondi  rischi  che  eccedono  la  parte computabile nel patrimonio di
vigilanza (cfr. allegato A);
   - "passivita' a lungo termine", il complesso delle passivita'  con
vita residua superiore a 5 anni (cfr. allegato A);
   -  "passivita' a medio termine", il complesso delle passivita' con
vita residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a  5  anni  (cfr.
allegato A);
   -  "passivita'  da  clientela a breve termine", il complesso delle
passivita' da clientela con vita residua pari o inferiore a  18  mesi
(cfr. allegato A);
   -   "passivita'  interbancarie",  il  complesso  delle  passivita'
interbancarie con  durata  residua  superiore  a  3  mesi  e  pari  o
inferiore a 18 mesi (cfr. allegato A).
2. Ambito di applicazione.
   Le presenti istruzioni sono indirizzate:
   -  alle  banche  italiane  e  alle  succursali in Italia di banche
extracomunitarie;
   - alle capogruppo dei gruppi bancari.
   La Banca d'Italia puo' esonerare le succursali italiane di  banche
extracomunitarie  dall'applicazione della presente disciplina purche'
sussistano condizioni  di  reciprocita'  e  un  adeguato  sistema  di
vigilanza  nel  Paese  di origine. La Banca d'Italia puo' subordinare
l'esonero alla presenza di determinati vincoli all'operativita' della
succursale.
3. Disciplina.
   Le  banche  e  i  gruppi  bancari  sono  tenuti  a  contenere  gli
investimenti  in  immobili  e  partecipazioni  entro  il  limite  del
patrimonio  nonche'  a  limitare  l'utilizzo  della  componente  meno
stabile  della  raccolta  per il finanziamento di attivita' a medio e
lungo termine, nel rispetto delle regole riportate nella tav. A.
   Le singole banche appartenenti a gruppi  bancari  sono  tenute  al
rispetto delle presenti disposizioni anche a livello individuale.
   Le  banche  e  i  gruppi  bancari la cui struttura di bilancio non
soddisfi una o piu' delle regole sopra indicate definiscono un  piano
concernente  i  termini  e  le  modalita' di rientro. In particolare,
nella predisposizione di tale piano le  banche  e  i  gruppi  bancari
individuano  termini  di  rientro  di  norma  non superiori a 3 anni.
Termini di rientro piu' lunghi  sono  consentiti  alle  banche  e  ai
gruppi  bancari  che,  in  base al sistema di misurazione di cui alla
sezione IV, non risultano particolarmente esposti al rischio di tasso
di  interesse o che sono comunque dotati di appropriati strumenti per
il contenimento e la gestione di tale rischio.
   I piani di rientro riferiti  all'intero  gruppo  bancario  o  alle
singole  banche  sue  componenti  sono  trasmessi alla Banca d'Italia
dalla capogruppo.
                                                               Tav. A
             REGOLE SULLA TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE
   Regola 1: IMMOB + PART = PATRIM
   Regola 2: ATTL = AV1 + FP + PASSL + 0,4 PASSM + 0,1 PACBR
   Regola 3: ATTM = AV2 + 0,6 PASSM + 0,2 (PACBR + INTERB)
   Dove:
   IMMOB = Immobili
   PART = Partecipazioni
   PATRIM = Patrimonio
   ATTL = Attivita' con durata residua superiore a 5 anni
   AV1 = Avanzo (positivo o  negativo)  riveniente  dall'applicazione
della regola 1
   FP = Fondi permanenti
   PASSL = Passivita' con durata residua superiore a 5 anni
   PASSM = Passivita' con durata residua superiore a 18 mesi e pari o
inferiore a 5 anni
   PACBR  =  Passivita'  da  clientela  con  durata  residua  pari  o
inferiore a 18 mesi
   ATTM = Attivita' con durata residua superiore a 18 mesi e  pari  o
inferiore a 5 anni
   AV2  =  Avanzo  (positivo o negativo) riveniente dall'applicazione
della regola 2
   INTERB = Passivita' interbancarie con durata residua superiore a 3
mesi e pari o inferiore a 18 mesi