IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1993,  n.  33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-leggen.
487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva  che:
"il  commissario  liquidatore  dell'Efim  puo'  chiedere, anche prima
della  scadenza  del  termine  biennale,   che   vengano   poste   in
liquidazione  coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, una o piu' societa'  controllate  di  cui  all'art.  2,
comma   2,  lettera  b).  Il  provvedimento  di  liquidazione  coatta
amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.";
  Visto  il  decreto-legge  del  21  gennaio  1994,  n.  45,  ed   in
particolare l'art. 3, il quale sostituendo gli ultimi due periodi del
citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce che
il  commissario  liquidatore  "puo'  chiedere  che  vengano  poste in
liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16  marzo
1942,  n.  267,  una  o  piu' societa' controllate di cui all'art. 2,
comma 1.  Il  provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa
preclude la dichiarazione di fallimento.";
  Visto   il  regio  decreto  del  16  marzo  1942,  n.  267,  ed  in
particolare, il titolo V;
  Visto  il  decreto  interministeriale  di  nomina  del  commissario
liquidatore del 21 luglio 1992, numero 01064/92-5/A-2;
  Visto  il  programma presentato dal commissario liquidatore in data
29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data  21
gennaio 1993;
  Vista  la  lettera  n. CL. 328/94 del 2 marzo 1994, con la quale il
commissario  liquidatore  dell'Efim  ha   presentato   richiesta   di
liquidazione  coatta  amministrativa,  ai sensi dell'art. 4, comma 3,
del decreto-legge n. 487/1992, convertito  dalla  legge  n.  33/1993,
della  Safim  Factor  S.p.a. in liquidazione, con sede in Roma in via
XXIV Maggio  n.  43/45,  sulla  base  di  motivazioni  che  sono  qui
integralmente richiamate e recepite;
  Considerato  che,  come  fatto presente dal commissario liquidatore
dell'Efim, la Safim Factor S.p.a. in liquidazione:
   e' una societa' controllata dall'Efim ai sensi dell'art. 2,  comma
1, del decreto-legge n. 487/1992, in quanto controllata 91,802% dalla
Nuova Safim, a sua volta controllata integralmente dall'Efim;
   non  presenta  concrete  prospettive  di inserimento nel programma
unitario di liquidazione del gruppo Efim,  in  quanto  versa  in  uno
stato  irreversibile  di insolvenza (al 30 novembre 1993, a fronte di
un indebitamento complessivo di L/mil. 1.566.133, puo' contare su una
presunta traducibilita' monetaria dei suoi elementi attivi di  L/mil.
1.220.216,  per  cui  presenta  un  deficit  patrimoniale  di  L/mil.
345.897);
   presenta   un   disequilibrio   patrimoniale   destinato   ad   un
considerevole  peggioramento, a causa del corrente carico degli oneri
finanziari sui debiti scaduti, ancorche' sospesi;
   non appare trasferibile a  terzi,  ne'  la  societa'  gravata  dal
ricordato  insanabile  disequilibrio  economico  e  finanziario,  ne'
l'azienda o suoi rami o  parti,  posto  che  la  societa'  ha  svolto
esclusivamente  attivita'  di  servizi  finanziari  ed e' priva di un
attivo reale scorporabile e destinabile a nuovi impieghi produttivi;
   ha  cessato  da  lungo  tempo  ogni  attivita'  esclusa  quella di
gestione  del  contenzioso  e  di  recupero   crediti,   quest'ultima
pressoche' impossibile per la maggior parte delle posizioni;
  Considerato  altresi'  che,  secondo  quanto precisato dallo stesso
commissario liquidatore, risultano certamente vanificate le  esigenze
che   nella   disciplina   della   liquidazione   dell'Efim   possono
giustificare il rinvio alla  fine  del  biennio  dell'apertura  della
procedura  di  liquidazione  coattiva,  mentre vengono in rilievo sia
l'esigenza di non aggravare ulteriormente  con  ingiustificati  oneri
passivi  la  situazione  economica e patrimoniale della societa', sia
quella di assicurare fin d'ora il rispetto pieno della  par  condicio
tra i creditori;
  Considerato  che  la  messa  in  liquidazione coatta della societa'
Safim Factor S.p.a. in liquidazione dovrebbe assicurare  una  miglior
tutela  dell'interesse  pubblico  in  termini  di  minor aggravio per
l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare,
sono estese alla liquidazione coatta amministrativa  le  disposizioni
in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive
(art.  51  legge  fallimentare)  e  la  sospensione  del  corso degli
interessi legali e convenzionali (art. 55 legge fallimentare);
  Considerato che, secondo  quanto  fatto  presente  dal  commissario
liquidatore,  non  sussiste  alcun  rischio in relazione agli effetti
revocatori  che  potrebbero   conseguire   all'assoggettamento   alla
liquidazione   coatta   amministrativa,  su  atti  di  vendita  o  di
disposizione del patrimonio della societa' utilmente  effettuati  dal
commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni
in  materia  contenute  nell'art.  8  del decreto-legge n. 487/1992 e
nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 45/1994;
  Considerato che, sempre secondo quanto  precisato  dal  commissario
liquidatore,  l'assoggettamento  a liquidazione coatta amministrativa
consente l'accertamento di responsabilita' penali per eventuali reati
commessi dagli amministratori e dagli altri soggetti  indicati  dalle
norme nell'esercizio delle proprie attivita';
  Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni
previste  dall'art.  4,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  487/1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  33/1993,  cosi'  come
modificato   dall'art.   3,  del  decreto-legge  n.  45/1994  per  la
sottoposizione alla procedura di liquidazione  coatta  amministrativa
della Safim Factor S.p.a. in liquidazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa' Safim Factor S.p.a. in liquidazione, con sede in Roma,
via XXIV Maggio, 43-45, iscritta nel registro delle imprese presso la
cancelleria del tribunale di Roma n.  5759/86  e'  assoggettata  alla
procedura  di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.