IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1993,  n.  33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n.
487/1992,  convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che:
"il commissario liquidatore  dell'Efim  puo'  chiedere,  anche  prima
della   scadenza   del   termine   biennale,  che  vengano  poste  in
liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16  marzo
1942,  n.  267,  una  o  piu' societa' controllate di cui all'art. 2,
comma  2,  lettera  b).  Il  provvedimento  di  liquidazione   coatta
amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.";
  Visto   il  decreto-legge  del  21  gennaio  1994,  n.  45,  ed  in
particolare l'art. 3, il quale sostituendo gli ultimi due periodi del
citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce che
il commissario  liquidatore  "puo'  chiedere  che  vengano  poste  in
liquidazione  coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, una o piu' societa'  controllate  di  cui  all'art.  2,
comma  1.  Il  provvedimento  di  liquidazione  coatta amministrativa
preclude la dichiarazione di fallimento.";
  Visto  il  regio  decreto  del  16  marzo  1942,  n.  267,  ed   in
particolare, il titolo V;
  Visto  il  decreto  interministeriale  di  nomina  del  commissario
liquidatore del 21 luglio 1992, numero 01064/92-5/A-2;
  Visto il programma presentato dal commissario liquidatore  in  data
29  dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21
gennaio 1993;
  Vista la lettera n. CL. 328/94 del 2 marzo 1994, con  la  quale  il
commissario   liquidatore   dell'Efim   ha  presentato  richiesta  di
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art.  4,  comma  3,
del  decreto-legge  n.  487/1992,  convertito dalla legge n. 33/1993,
della Safim Leasing S.p.a. in liquidazione, con sede in Roma  in  via
XXIV  Maggio  n.  43/45,  sulla  base  di  motivazioni  che  sono qui
integralmente richiamate e recepite;
  Considerato che, come fatto presente  dal  commissario  liquidatore
dell'Efim, la Safim Leasing S.p.a. in liquidazione:
   e'  una societa' controllata dall'Efim ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto-legge n. 487/1992, in quanto controllata 92,956% dalla
Nuova Safim, a sua volta controllata integralmente dall'Efim;
   non presenta concrete prospettive  di  inserimento  nel  programma
unitario  di  liquidazione  del  gruppo  Efim, in quanto versa in uno
stato irreversibile di insolvenza (al 31 ottobre 1993, a fronte di un
indebitamento complessivo di  L/mil.  73.386,  puo'  contare  su  una
presunta  traducibilita' monetaria dei suoi elementi attivi di L/mil.
41.276, per cui presenta un deficit patrimoniale di L/mil. 32.109);
   presenta   un   disequilibrio   patrimoniale   destinato   ad   un
considerevole  peggioramento, a causa del corrente carico degli oneri
finanziari sui debiti scaduti, ancorche' sospesi;
   non appare trasferibile a  terzi,  ne'  la  societa'  gravata  dal
ricordato  insanabile  disequilibrio  economico  e  finanziario,  ne'
l'azienda o suoi rami o  parti,  posto  che  la  societa'  ha  svolto
esclusivamente  attivita'  di  servizi  finanziari  ed e' priva di un
attivo reale scorporabile e destinabile a nuovi impieghi produttivi;
   ha  cessato  da  lungo  tempo  ogni  attivita'  esclusa  quella di
gestione  del  contenzioso  e  di  recupero   crediti,   quest'ultima
pressoche' impossibile per la maggior parte delle posizioni;
  Considerato  altresi'  che,  secondo  quanto precisato dallo stesso
commissario liquidatore, risultano certamente vanificate le  esigenze
che   nella   disciplina   della   liquidazione   dell'Efim   possono
giustificare il rinvio alla  fine  del  biennio  dell'apertura  della
procedura  di  liquidazione  coattiva,  mentre vengono in rilievo sia
l'esigenza di non aggravare ulteriormente  con  ingiustificati  oneri
passivi  la  situazione  economica e patrimoniale della societa', sia
quella di assicurare fin d'ora il rispetto pieno della  par  condicio
tra i creditori;
  Considerato  che  la  messa  in  liquidazione coatta della societa'
Safim Leasing S.p.a. in liquidazione dovrebbe assicurare una  miglior
tutela  dell'interesse  pubblico  in  termini  di  minor aggravio per
l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare,
sono estese alla liquidazione coatta amministrativa  le  disposizioni
in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive
(art.  51  legge  fallimentare)  e  la  sospensione  del  corso degli
interessi legali e convenzionali (art. 55 legge fallimentare);
  Considerato che, secondo  quanto  fatto  presente  dal  commissario
liquidatore,  non  sussiste  alcun  rischio in relazione agli effetti
revocatori  che  potrebbero   conseguire   all'assoggettamento   alla
liquidazione   coatta   amministrativa,  su  atti  di  vendita  o  di
disposizione del patrimonio della societa' utilmente  effettuati  dal
commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni
in  materia  contenute  nell'art.  8  del decreto-legge n. 487/1992 e
nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 45/1994;
  Considerato che, sempre secondo quanto  precisato  dal  commissario
liquidatore,  l'assoggettamento  a liquidazione coatta amministrativa
consente l'accertamento di responsabilita' penali per eventuali reati
commessi dagli amministratori e dagli altri soggetti  indicati  dalle
norme nell'esercizio delle proprie attivita';
  Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni
previste  dall'art.  4,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  487/1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  33/1993,  cosi'  come
modificato   dall'art.   3,  del  decreto-legge  n.  45/1994  per  la
sottoposizione alla procedura di liquidazione  coatta  amministrativa
della Safim Leasing S.p.a. in liquidazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La societa' Safim Leasing S.p.a. in liquidazione, con sede in Roma,
via XXIV Maggio, 43-45, iscritta nel registro delle imprese presso la
cancelleria  del  tribunale  di  Roma n. 5762/86 e' assoggettata alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo  V
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.