IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: "il commissario liquidatore dell'Efim puo' chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o piu' societa' controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera b). Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento."; Visto il decreto-legge del 21 gennaio 1994, n. 45, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo gli ultimi due periodi del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce che il commissario liquidatore "puo' chiedere che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o piu' societa' controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento."; Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare, il titolo V; Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore del 21 luglio 1992, numero 01064/92-5/A-2; Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993; Vista la lettera n. CL. 328/94 del 2 marzo 1994, con la quale il commissario liquidatore dell'Efim ha presentato richiesta di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, della Safim Leasing S.p.a. in liquidazione, con sede in Roma in via XXIV Maggio n. 43/45, sulla base di motivazioni che sono qui integralmente richiamate e recepite; Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'Efim, la Safim Leasing S.p.a. in liquidazione: e' una societa' controllata dall'Efim ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992, in quanto controllata 92,956% dalla Nuova Safim, a sua volta controllata integralmente dall'Efim; non presenta concrete prospettive di inserimento nel programma unitario di liquidazione del gruppo Efim, in quanto versa in uno stato irreversibile di insolvenza (al 31 ottobre 1993, a fronte di un indebitamento complessivo di L/mil. 73.386, puo' contare su una presunta traducibilita' monetaria dei suoi elementi attivi di L/mil. 41.276, per cui presenta un deficit patrimoniale di L/mil. 32.109); presenta un disequilibrio patrimoniale destinato ad un considerevole peggioramento, a causa del corrente carico degli oneri finanziari sui debiti scaduti, ancorche' sospesi; non appare trasferibile a terzi, ne' la societa' gravata dal ricordato insanabile disequilibrio economico e finanziario, ne' l'azienda o suoi rami o parti, posto che la societa' ha svolto esclusivamente attivita' di servizi finanziari ed e' priva di un attivo reale scorporabile e destinabile a nuovi impieghi produttivi; ha cessato da lungo tempo ogni attivita' esclusa quella di gestione del contenzioso e di recupero crediti, quest'ultima pressoche' impossibile per la maggior parte delle posizioni; Considerato altresi' che, secondo quanto precisato dallo stesso commissario liquidatore, risultano certamente vanificate le esigenze che nella disciplina della liquidazione dell'Efim possono giustificare il rinvio alla fine del biennio dell'apertura della procedura di liquidazione coattiva, mentre vengono in rilievo sia l'esigenza di non aggravare ulteriormente con ingiustificati oneri passivi la situazione economica e patrimoniale della societa', sia quella di assicurare fin d'ora il rispetto pieno della par condicio tra i creditori; Considerato che la messa in liquidazione coatta della societa' Safim Leasing S.p.a. in liquidazione dovrebbe assicurare una miglior tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 legge fallimentare); Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della societa' utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 45/1994; Considerato che, sempre secondo quanto precisato dal commissario liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilita' penali per eventuali reati commessi dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalle norme nell'esercizio delle proprie attivita'; Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, cosi' come modificato dall'art. 3, del decreto-legge n. 45/1994 per la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Safim Leasing S.p.a. in liquidazione; Decreta: Art. 1. La societa' Safim Leasing S.p.a. in liquidazione, con sede in Roma, via XXIV Maggio, 43-45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma n. 5762/86 e' assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.