IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
recante norme per il  riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei
lavoratori  privati  e  pubblici,  a norma dell'art. 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto il comma  1  del  predetto  articolo  che  stabilisce  che  a
decorrere  dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1994,
sono, tra l'altro, esclusi dalla base imponibile per il  computo  dei
contributi  di  previdenza  e  assistenza  sociale  e per gli effetti
relativi alle conseguenti prestazioni il corrispettivo  del  servizio
di   mensa  predisposto  dal  datore  di  lavoro  con  riguardo  alla
generalita' dei lavoratori  per  esigenze  connesse  con  l'attivita'
lavorativa, nonche' il relativo importo sostitutivo;
  Visto  il  comma  1  del  predetto articolo che stabilisce che "con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentite  le organizzazioni
sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori   maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale,  sono  individuati  ulteriori
servizi  parimenti  connessi  con   l'attivita'   lavorativa   aventi
carattere  di  generalita'  per  i lavoratori interessati, i relativi
importi sostitutivi  ed  i  rispettivi  tetti,  ai  fini  della  loro
esclusione  dalla  base contributiva previdenziale ed assistenziale e
per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando
gli equilibri finanziari delle gestioni interessate";
  Visto l'art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,
che  modifica l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, inserendo alla  fine  del  primo  periodo  le  seguenti
parole: ", entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro";
  Considerate le modalita' attraverso cui i datori di lavoro  possono
apprestare il servizio di mensa per la generalita' dei lavoratori per
esigenze connesse con l'attivita' lavorativa;
  Considerate le modalita' con cui le aziende appartenenti al settore
dei  pubblici  esercizi  e  degli  alberghi  assicurano  il vitto con
carattere di generalita' per i lavoratori interessati;
  Considerato che il vitto somministrato dalle  aziende  appartenenti
al  settore  dei  pubblici  esercizi  e  degli  alberghi presenta per
finalita' e natura caratteristiche  analoghe  al  servizio  di  mensa
predisposto  dai  datori  di lavoro con riguardo alla generalita' dei
lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa;
  Considerata l'esigenza di assicurare al vitto  somministrato  dalle
aziende  appartenenti  al  settore  dei  pubblici  esercizi  e  degli
alberghi  ed  al  servizio  di  mensa  uguale  trattamento  ai   fini
previdenziali  ed  assistenziali  e  per  gli  effetti  relativi alle
conseguenti prestazioni;
  Considerata l'esigenza  di  determinare,  ai  fini  della  predetta
esclusione,   il  tetto  con  riguardo  all'importo  sostitutivo  del
servizio di mensa predisposto, previsto in  sede  contrattuale  o  da
accordi integrativi per chi non usufruisce del servizio stesso;
  Considerata  l'esigenza  di  determinare,  ai  fini  della predetta
esclusione, il tetto nel caso in cui il datore di  lavoro  garantisce
il  servizio  di  mensa attraverso buoni pasto, con intrinseco valore
monetario, utilizzabili presso pubblici esercizi;
  Considerata l'esigenza  di  determinare,  ai  fini  della  predetta
esclusione,  il  tetto  massimo  dell'importo  sostitutivo  del vitto
somministrato, previsto in sede contrattuale e da accordi integrativi
per chi non usufruisce del servizio stesso.
  Sentite le organizzazioni sindacali dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori  maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai fini
dell'individuazione, per la  predetta  esclusione,  del  vitto  quale
ulteriore  servizio  parimenti  connesso  con  l'attivita' lavorativa
avente carattere di generalita' per i lavoratori interessati;
  Ritenuto di individuare, ai  fini  della  predetta  esclusione,  il
vitto  quale  ulteriore  servizio  parimenti connesso con l'attivita'
lavorativa  avente  carattere  di  generalita'   per   i   lavoratori
interessati;
  Ritenuto di individuare, ai fini della predetta esclusione, importi
massimi differenziati con riguardo alle modalita' attraverso le quali
puo'  essere  apprestato  il servizio di mensa per la generalita' dei
lavoratori per esigenze connesse con  l'attivita'  lavorativa  ed  il
vitto   somministrato  dalle  aziende  appartenenti  al  settore  dei
pubblici esercizi e degli alberghi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' escluso dalla base imponibile, per il computo dei contributi  di
previdenza  e  di  assistenza sociale e per gli effetti relativi alle
conseguenti prestazioni:
   1) il corrispettivo del servizio di mensa predisposto  dai  datori
di  lavoro  attraverso  mense aziendali proprie o altrui o attraverso
mense interaziendali;
   2)  il  corrispettivo  del  vitto  somministrato   dalle   aziende
appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi;
   3) l'importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto previsto
in sede contrattuale o da accordi integrativi entro un valore massimo
di lire 2.000 a pasto;
   4) il buono pasto per un valore massimo di lire 9.000 a pasto.
  Detti  importi  sono  annualmente  modificati in misura percentuale
pari alla variazione percentuale  dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
   Roma, 3 marzo 1994
                                          Il Ministro del lavoro
                                         e della previdenza sociale
                                                    GIUGNI
 p. Il Ministro del tesoro
        COLONI