IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il comma 1 del predetto articolo che stabilisce che a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1994, sono, tra l'altro, esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni il corrispettivo del servizio di mensa predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa, nonche' il relativo importo sostitutivo; Visto il comma 1 del predetto articolo che stabilisce che "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l'attivita' lavorativa aventi carattere di generalita' per i lavoratori interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate"; Visto l'art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che modifica l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, inserendo alla fine del primo periodo le seguenti parole: ", entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro"; Considerate le modalita' attraverso cui i datori di lavoro possono apprestare il servizio di mensa per la generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa; Considerate le modalita' con cui le aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi assicurano il vitto con carattere di generalita' per i lavoratori interessati; Considerato che il vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi presenta per finalita' e natura caratteristiche analoghe al servizio di mensa predisposto dai datori di lavoro con riguardo alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa; Considerata l'esigenza di assicurare al vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi ed al servizio di mensa uguale trattamento ai fini previdenziali ed assistenziali e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni; Considerata l'esigenza di determinare, ai fini della predetta esclusione, il tetto con riguardo all'importo sostitutivo del servizio di mensa predisposto, previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi per chi non usufruisce del servizio stesso; Considerata l'esigenza di determinare, ai fini della predetta esclusione, il tetto nel caso in cui il datore di lavoro garantisce il servizio di mensa attraverso buoni pasto, con intrinseco valore monetario, utilizzabili presso pubblici esercizi; Considerata l'esigenza di determinare, ai fini della predetta esclusione, il tetto massimo dell'importo sostitutivo del vitto somministrato, previsto in sede contrattuale e da accordi integrativi per chi non usufruisce del servizio stesso. Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai fini dell'individuazione, per la predetta esclusione, del vitto quale ulteriore servizio parimenti connesso con l'attivita' lavorativa avente carattere di generalita' per i lavoratori interessati; Ritenuto di individuare, ai fini della predetta esclusione, il vitto quale ulteriore servizio parimenti connesso con l'attivita' lavorativa avente carattere di generalita' per i lavoratori interessati; Ritenuto di individuare, ai fini della predetta esclusione, importi massimi differenziati con riguardo alle modalita' attraverso le quali puo' essere apprestato il servizio di mensa per la generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa ed il vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi; Decreta: Art. 1. E' escluso dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni: 1) il corrispettivo del servizio di mensa predisposto dai datori di lavoro attraverso mense aziendali proprie o altrui o attraverso mense interaziendali; 2) il corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi; 3) l'importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi entro un valore massimo di lire 2.000 a pasto; 4) il buono pasto per un valore massimo di lire 9.000 a pasto. Detti importi sono annualmente modificati in misura percentuale pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Roma, 3 marzo 1994 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GIUGNI p. Il Ministro del tesoro COLONI