IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti destinati ad una alimentazione particolare; Visto il proprio decreto in pari data concernente l'elenco dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare per i quali viene confermata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Viste le autorizzazioni ministeriali sottoelencate relative ai prodotti a fianco di esse specificati: autorizzazione n. 706/6586 del 19 marzo 1992 rilasciata all'impresa Virbac per il prodotto "Redulinea"; autorizzazioni n. 706/6598 del 30 aprile 1992 e n. 6598/NC del 23 marzo 1993 rilasciate all'impresa Roeder per il prodotto "Effilee"; autorizzazione n. 706/6603 del 30 aprile 1992 rilasciata all'impresa Marco Antonetto per il prodotto "Normaline"; autorizzazione n. 706/6683 del 7 agosto 1992 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto "Well Dietodrink gusto pera"; autorizzazione n. 706/6688 del 7 agosto 1992 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto "Well Dietodrink gusto albicocca"; autorizzazione n. 706/6789 del 16 febbraio 1993 rilasciata all'impresa Tipomark per il prodotto "Dimanel bustine gusto arancia"; autorizzazioni n. 706/6125/MD del 30 aprile 1992 e n. 706/6125/NC del 18 febbraio 1993 rilasciate all'impresa Dicofarm per il prodotto "Dicoplus 100"; autorizzazione n. 706/6825 del 28 aprile 1993 rilasciata all'impresa Whitehall per il prodotto "Fibrosoft due fibre"; autorizzazione n. 706/6835 del 28 aprile 1993 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto "Dietoline"; autorizzazione n. 706/6857 del 20 maggio 1993 rilasciata all'impresa Whitehall per il prodotto "Fibrosoft tav. gusto vaniglia"; autorizzazione n. 706/6886 del 15 ottobre 1993 rilasciata all'impresa Ca.Di.Group per il prodotto "Lactomannan"; autorizzazione n. 706/6887 del 15 ottobre 1993 rilasciata all'impresa Ca.Di.Group per il prodotto "Ecamannan"; autorizzazione n. 706/6924 del 17 dicembre 1993 rilasciata all'impresa Eld Pharma per il prodotto "Minuscal Fibra A"; autorizzazione n. 706/6925 del 17 dicembre 1993 rilasciata all'impresa Face per il prodotto "Winter Glucoman"; autorizzazione n. 706/6715 del 9 novembre 1992 rilasciata all'impresa Farmades per il prodotto "Iomann"; autorizzazione n. 706/6703 del 9 novembre 1992 rilasciata all'impresa Depha Team per il prodotto "Sprint 2000"; autorizzazione n. 706/6878 del 6 agosto 1993 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto "Enerbest liquido"; autorizzazione n. 706/6773 del 4 gennaio 1993 rilasciata all'impresa Socomed per il prodotto "CM 191 compresse effervescenti integratore di calcio, magnesio, potassio"; autorizzazione n. 706/6774 del 4 gennaio 1993 rilasciata all'impresa Socomed per il prodotto "CM 191 granulato effervescente integratore di calcio, magnesio, potassio"; autorizzazione n. 706/6775 del 4 gennaio 1993 rilasciata all'impresa Socomed per il prodotto "CM 191 compresse integratore di calcio, magnesio, potassio"; autorizzazione n. 706/5733/EP del 4 maggio 1993 rilasciata all'impresa Roche per il prodotto "New Gen Mix integratore di vitamine e minerali granulato solubile al gusto di frutta mista"; autorizzazione n. 706/5732/EP del 4 maggio 1993 rilasciata all'impresa Roche per il prodotto "New Gen Mix integratore di vitamine minerali, tavolette masticabili al gusto di frutta mista"; autorizzazioni n. 706/5738/MD del 10 maggio 1993 e n. 706/5738/ND dell'8 febbraio 1994 rilasciate all'impresa Life Extension Program per il prodotto "Bioproton"; autorizzazione n. 706/4158/UNC dell'8 aprile 1992 rilasciata all'impresa Desco per il prodotto "Grissini iposodici Monviso"; Visti i pareri della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, espressi in data 11 gennaio 1994 in base ai quali, a modifica dei pareri espressi in data 13 dicembre 1991, 14 aprile 1992, 14 settembre 1992: a) i prodotti a base di fibra solubile non sono piu' collocabili nel gruppo 4 dell'allegato 1 del suddetto decreto legislativo dove possono trovare inquadramento solo i prodotti sostitutivi di un pasto o i prodotti a ridotto valore energetico sostitutivi dell'intera razione alimentare giornaliera; b) i prodotti caratterizzati sostanzialmente dalla presenza di L-carnitina e, analogamente, tutti i prodotti "pro-energetici" nonche' i prodotti finalizzati all'integrazione vitaminica e i prodotti con minerali la cui finalita' e' diversa dalla reintegrazione delle perdite conseguenti a sudorazione, non presentano requisiti di specificita' tali da poter consentire ulteriormente una loro collocazione nel gruppo 8 dell'allegato 1 dello stesso decreto legislativo; Decreta: Art. 1. 1. Sono revocate le sottoelencate autorizzazioni relative ai prodotti a fianco di esse specificati: autorizzazione n. 706/6586 del 19 marzo 1992 rilasciata all'impresa Virbac per il prodotto "Redulinea"; autorizzazioni n. 706/6598 del 30 aprile 1992 e 6598/NC del 23 marzo 1993 rilasciate all'impresa Roeder per il prodotto "Effilee"; autorizzazione n. 706/6/603 del 30 aprile 1992 rilasciata all'impresa Marco Antonetto per il prodotto "Normaline"; autorizzazione n. 706/6683 del 7 agosto 1992 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto "Well Dietodrink gusto pera"; autorizzazione n. 706/6688 del 7 agosto 1992 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto "Well Dietodrink gusto albicocca"; autorizzazione n. 706/6789 del 16 febbraio 1993 rilasciata all'impresa Tipomark per il prodotto "Dimanel bustine gusto arancia"; autorizzazioni n. 706/6125/MD del 30 aprile 1992 e n. 706/6125/NC del 18 febbraio 1993 rilasciate all'impresa Dicofarm per il prodotto "Dicoplus 100"; autorizzazione n. 706/6825 del 28 aprile 1993 rilasciata all'impresa Whitehall per il prodotto "Fibrosoft due fibre"; autorizzazione n. 706/6835 del 28 aprile 1993 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto "Dietoline"; autorizzazione n. 706/6857 del 20 maggio 1993 rilasciata all'impresa Whitehall per il prodotto "Fibrosoft tav. gusto vaniglia"; autorizzazione n. 706/6886 del 15 ottobre 1993 rilasciata all'impresa Ca.Di.Group per il prodotto "Lactomannan"; autorizzazione n. 706/6887 del 15 ottobre 1993 rilasciata all'impresa Ca.Di.Group per il prodotto "Ecamannan"; autorizzazione n. 706/6924 del 17 dicembre 1993 rilasciata all'impresa Eld Pharma per il prodotto "Minuscal Fibra A"; autorizzazione n. 706/6925 del 17 dicembre 1993 rilasciata all'impresa Face per il prodotto "Winter Glucoman"; autorizzazione n. 706/6715 del 9 novembre 1992 rilasciata all'impresa Farmades per il prodotto "Iomann"; autorizzazione n. 706/6703 del 9 novembre 1992 rilasciata all'impresa Depha Team per il prodotto "Sprint 2000"; autorizzazione n. 706/6878 del 6 agosto 1993 rilasciata all'impresa Sirc per il prodotto "Enerbest liquido"; autorizzazione n. 706/6773 del 4 gennaio 1993 rilasciata all'impresa Socomed per il prodotto "CM 191 compresse effervescenti integratore di calcio, magnesio, potassio"; autorizzazione n. 706/6774 del 4 gennaio 1993 rilasciata all'impresa Socomed per il prodotto "CM 191 granulato effervescente integratore di calcio, magnesio, potassio"; autorizzazione n. 706/6775 del 4 gennaio 1993 rilasciata all'impresa Socomed per il prodotto "CM 191 compresse integratore di calcio, magnesio, potassio"; autorizzazione n. 706/5733/EP del 4 maggio 1993 rilasciata all'impresa Roche per il prodotto "New Gen Mix integratore di vitamine e minerali granulato solubile al gusto di frutta mista"; autorizzazione n. 706/5732/EP del 4 maggio 1993 rilasciata all'impresa Roche per il prodotto "New Gen Mix integratore di vitamine e minerali, tavolette masticabili al gusto di frutta mista"; autorizzazioni n. 706/5738/MD del 10 maggio 1993 e n. 706/5738/ND dell'8 febbraio 1994 rilasciate all'impresa Life Extension Program per il prodotto "Bioproton"; autorizzazione n. 706/4158/UNC dell'8 aprile 1992 rilasciata all'impresa Desco per il prodotto "Grissini iposodici Monviso". 2. I prodotti di cui al comma 1 possono continuare ad essere commercializzati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.