IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927,  n.  2227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la nuova tabella IX  approvata  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  3  febbraio  1989,  relativa all'ordinamento degli
studi per il conseguimento  della  laurea  in  lingue  e  letterature
straniere;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 giugno 1991 con quale e' stata
eliminata la dizione  "europee"  dalla  denominazione  del  corso  di
laurea  in  lingue  e  letterature  straniere  di cui alla tabella IX
dell'ordinamento didattico universitario:
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Visto  il  parere del Consiglio universitario nazionale espresso in
data 17 dicembre 1993;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Bologna,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  All'art. 2, nell'elenco delle lauree che si  conseguono  presso  la
facolta'  di  lettere  e  filosofia,  la  dizione "laurea in lingue e
letterature straniere (europee), durata del corso  quattro  anni"  e'
soppressa e cosi' sostituita:
   "laurea  in  lingue  e  letterature  straniere,  durata  del corso
quattro anni".
  All'art.  127  nell'articolato   relativo   all'ordinamento   della
facolta'  di  lettere e filosofia, la dizione " c) laurea in lingue e
letterature straniere (europee)" e' soppressa e cosi' sostituita:
   " c) laurea in lingue e letterature straniere".
  All'art. 134 nell'articolato relativo al corso di laurea in  lingue
e  letterature  straniere  della  facolta' di lettere e filosofia, la
locuzione "europee" indicata tra parentesi dopo "laurea in  lingue  e
letterature straniere" e' soppressa.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bologna, 8 febbraio 1994
                                           Il rettore: ROVERSI-MONACO