IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto l'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'   accademiche   dell'Universita'  degli  studi  di  Palermo
(consiglio di facolta', seduta del 6 maggio 1993, senato  accademico,
seduta del 5 luglio 1993, consiglio di amministrazione, seduta del 27
maggio 1993);
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nella seduta del 20 gennaio 1994;
  Vista la ministeriale del 2 febbraio 1994, prot. 359;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Palermo,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  La scuola diretta a  fini  speciali  per  ortottisti-assistenti  di
oftalmologia   viene   soppressa,   e   viene  istituito  il  diploma
universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia.
  Dopo l'art. 302 e con lo spostamento della numerazione  successiva,
vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:
                       DIPLOMA PER ORTOTTISTA
                    ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA
  Art. 303. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia afferisce il
corso  di  diploma  universitario  di  ortottista  ed  assistente  in
oftalmologia.
  Art. 304. - Il corso di diploma, di durata triennale, ha  lo  scopo
di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale
sanitario   tecnico   operante   nel   campo  dell'oftalmologia,  con
particolare riguardo  a  valutazione  sullo  stato  motore-sensoriale
della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della
motilita'  oculare  e  della  visione  binoculare  dell'ambliopia del
trattamento pre e post-operatorio dei pazienti con motilita'  oculare
alterata:   valutazione   delle   problematiche  legate  ai  vizi  di
refrazione ed alla correzione: utilizzazione di tecniche diagnostiche
e  di  ricerche  strumentali  in  oftalmologia,   di   procedure   di
rieducazione  e  di  riabilitazione  funzionale dell'handicap visivo,
depistage.
  Art.   305.   -   Il  corso  di  diploma  non  e'  suscettibile  di
abbreviazione, eccetto il caso di  studi  di  livello  universitario,
sostenuti  in  Italia  o  all'estero per corsi con contenuti ritenuti
equivalenti ed utilizzabili come crediti ai sensi dell'art. 11  della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
  La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio
del corso di diploma o dal consiglio di facolta' secondo la normativa
statutaria.
  Art.  306. - In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il
numero degli iscrivibili al corso di diploma di  cui  all'art.  1  e'
stabilito  dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta' in
base ai criteri generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto
comma, della legge n. 341/1990.
  Art.  307.  -  Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al
primo anno del corso  di  diploma  coloro  che  hanno  conseguito  un
diploma   di   istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di  durata
quinquennale valido per l'accesso all'Universita'.
  L'ammissione    avviene    previo    accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso al corso di  diploma,  nei  limiti  dei  posti
determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova
scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto
del  diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del
punteggio complessivo.
  Sono   esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono    collocati
prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati,
successivamente  al 1 novembre 1988, al corso di laurea in medicina e
chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami  del
primo anno di corso.
  Art. 308. - Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e
di attivita' pratiche e di studio guidate, nonche' di tirocinio. Esso
comprende  aree,  corsi  integrati  e discipline ed e' organizzato in
cicli  convenzionali  (semestri):  ogni  semestre  comprende  ore  di
insegnamento  e di attivita' pratiche e di studio guidate (primo anno
460 ore, secondo anno 420 ore, terzo  anno  320  ore),  il  cui  peso
relativo  e'  definito  in modo convenzionale (credito corrispondente
mediante a 50  ore).  Le  attivita'  pratiche  e  di  studio  guidate
comprendono almeno il 50% delle ore previste.
  Il  tirocinio  professionale  e' svolto per 320 ore nel primo anno,
420 ore nel secondo anno e 460 nel terzo anno.
  Art. 309. - Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito
libretto di formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio
stesso  il  controllo  dell'attivita'  svolta e dell'acquisizione dei
progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 310.  -  La  frequenza  alle  lezioni,  ai  tirocini  ed  alle
attivita'  pratiche  e'  obbligatoria  e  deve essere documentata sul
libretto personale dello studente.
  Per  essere  ammessi  al  terzo  anno  gli  studenti  debbono  aver
regolarmente  frequentato  i  corsi,  superato gli esami in tutti gli
insegnamenti previsti  ed  effettuato  con  positiva  valutazione,  i
tirocini previsti.
  Art.  311.  - Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami
per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Il  consiglio  della
struttura  didattica  puo'  organizzare la didattica in semestri. Gli
insegnamenti  sono  organizzati  in   cicli   didattici   successivi,
verificabili  in  rapporto  alla loro propedeuticita', secondo quanto
definito dal consiglio della struttura didattica.
  Per il calendario degli esami semestrali  si  applicano  le  stesse
norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.
  Art.  312.  -  Per  attivita'  didattiche  a  prevalente  carattere
tecnico-pratico  connesse  a  specifici  insegnamenti   professionali
possono essere chiamati docenti a contratto scelti fra coloro che per
uffici   ricoperti   o   attivita'  professionale  svolta,  siano  di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto dell'insegnamento.
  In  tal  caso  si  applica  la  normativa prevista dall'art. 25 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
  Art. 313. - Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve
aver superato nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi
all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni  le
attivita' di tirocinio.
  Gli  studenti  che non superano tutti gli esami e non ottengono una
positiva valutazione nelle attivita' di  tirocinio  possono  ripetere
l'anno in soprannumero per non piu' di una volta.
  Art.  314.  -  I  corsi integrati e le relative discipline, facenti
parte dell'ordinamento del triennio utile per  il  conseguimento  del
diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli
obiettivi  che lo studente deve raggiungere, nonche' il peso relativo
dell'area  e  dei  relativi  corsi   integrati   (credito)   ciascuno
corrispondente   indicativamente   a  50  ore  di  didattica  formale
applicata e di apprendimento.
  Art. 315. - Sono attivabili, come discipline  integrate  nei  corsi
previsti  dall'ordinamento,  discipline  comprese  nei raggruppamenti
concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.
  Esse  non  danno  luogo  a  verifiche  di  profitto   autonome   ma
costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.
  Art.  316. - Le aree con indicati i crediti corrispondenti in linea
generale a 50 ore di didattica complessiva nonche' i corsi  integrati
e le relative discipline sono i seguenti:
  I Anno:
                              I semestre
AREA I - Propedeutica (crediti: 4.0).
  Obiettivo:  apprendere  le basi per la comprensione qualitativa dei
fenomeni biomedici.
  1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
   fisica medica;
   statistica medica;
   informatica.
  1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
   chimica;
   chimica biologica.
  1.3. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   genetica medica.
  1.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
                             II semestre
AREA II - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0).
  Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale,
quantitativa dei fenomeni biomedici.
  2.1. Corso integrato di istologia:
   istologia;
   embriologia.
  2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:
   anatomia umana;
   fisiologia umana;
   fisiologia oculare.
  2.3. Inglese scientifico.
  2.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  II Anno:
                             I semestre
AREA III - Fisiopatologia - Visione binoculare (crediti:
  4.0).
  Obiettivo:  apprendimento  dei fondamenti fisici e morfo-funzionali
della funzione visiva.
  3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:
   ortottica I;
   ottica e refrazione.
  3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:
   anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
   ipovisione I.
  3.3. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
                             II semestre
AREA IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti: 4.0).
  4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
   tecniche semeiologiche I;
   campimetria;
   senso luminoso;
   senso cromatico;
   adottometria;
   contattologia.
  4.2. Corso integrato di patologia oculare:
   patologia oculare;
   ipovisione II.
  4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:
   ortottica II;
   neuroftalmologia.
  4.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
 III Anno:
                              I semestre
AREA V - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0).
  Obiettivo:  apprendimento  delle   condizioni   caratterizzanti   e
pertinenti  alla individualita' del malato di affezioni dell'apparato
visivo.
  5.1. Corso integrato di pediatria generale:
   pediatria generale;
   neonatologia.
  5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:
   fondamenti di neuropsichiatria;
   psicologia.
  5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza
oftalmica:
   nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
   ortottica III.
  5.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
                             II semestre
AREA: Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti:
  4.0).
  Obiettivo:  apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine,
quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti  diversi
generali dell'attivita' sanitaria.
  6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
   tecniche  semeiologiche  II:  ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia,
fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;
   ortottica IV.
  6.2. Corso integrato di farmacologia:
   farmacologia;
   igiene e legislazione sanitaria.
  6.3.  Corso  integrato  di  etica  ed   aspetti   giuridici   della
professione:
   etica professionale;
   aspetti giuridici della professione.
  6.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  Art. 317. - Al termine del triennio, previo superamento degli esami
previsti,  del  tirocinio  con relativo esame finale e discussione di
una  tesi,  consistente  in  una  dissertazione  scritta  di   natura
teorico-applicativa,  viene  conseguito  il  diploma di ortottista ed
assistente in oftalmologia.
  Art. 318. - La commissione d'esame finale relativa al tirocinio  e'
nominata  dal  rettore  ed  e'  composta  dal presidente del corso di
diploma o suo delegato, da due  docenti  nominati  dal  consiglio  di
facolta',  da  due  esperti  nominati  rispettivamente  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  dal
Ministro della sanita'.
  Ove  i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio
di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli
esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.
  Art. 319. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo  se
abbia  frequentato  i  corsi e superato gli esami prescritti ed abbia
ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  Le commissioni di esame e di diploma  sono  costituite  secondo  le
vigenti norme universitarie.
  Art.   320.  -  Gli  studi  compiuti  nel  corso  di  diploma  sono
riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella
facolta' di medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con esito positivo nel corso  di  diploma  universitario,  e'  quello
della  loro  validita' culturale, propedeutica e professionalizzante,
riguardo alla prosecuzione  degli  studi  per  il  conseguimento  del
diploma di laurea.
  Il  consiglio di facolta' con propria delibera potra' eventualmente
indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire
per completare la formazione per accedere al corso di laurea.
   Palermo, 23 febbraio 1994
                                                 Il rettore: GULLOTTI