IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa all'art. 3 i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992 recante le modalita' per la presentazione delle domande di riconoscimento all'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1992; Ritenuta la necessita' di integrare il predetto decreto ministeriale 12 ottobre 1992 al fine di disciplinare le modalita' di reiterazione delle domande di riconoscimento per i fini di cui all'art. 3 della predetta legge n. 55/1989; Decreta: Dopo l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1992 in premessa citato e' inserito il seguente: Art. 3. - Gli istituti che non abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 possono produrre una nuova apposita istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilita', elementi nuovi rispetto alla precedente, idoneamente evidenziati. L'istanza dovra' essere corredata dalla documentazione, in duplice copia ed in carta semplice, prevista dal presente decreto, ove non diversamente previsto da norme di legge o di regolamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 1994 Il Ministro: COLOMBO