IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa all'art. 3 i
requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il decreto ministeriale 12 ottobre 1992 recante le modalita'
per la presentazione delle domande  di  riconoscimento  all'esercizio
dell'attivita'  psicoterapeutica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 255 del 29 ottobre 1992;
  Ritenuta  la  necessita'   di   integrare   il   predetto   decreto
ministeriale  12 ottobre 1992 al fine di disciplinare le modalita' di
reiterazione delle domande  di  riconoscimento  per  i  fini  di  cui
all'art. 3 della predetta legge n. 55/1989;
                              Decreta:
  Dopo  l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1992 in premessa
citato e' inserito il seguente:
  Art. 3. - Gli istituti che non abbiano ottenuto  il  riconoscimento
di  cui  all'art. 3 della legge n. 56/1989 possono produrre una nuova
apposita istanza  nella  quale,  in  relazione  al  provvedimento  di
diniego,  devono essere dedotti, a pena di inammissibilita', elementi
nuovi rispetto alla precedente,  idoneamente  evidenziati.  L'istanza
dovra'  essere corredata dalla documentazione, in duplice copia ed in
carta semplice, prevista dal presente decreto, ove  non  diversamente
previsto da norme di legge o di regolamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 marzo 1994
                                                 Il Ministro: COLOMBO