Nelle note al testo coordinato citato in epigrafe, sono  apportate
le seguenti rettifiche:
    a pag. 16, la nota (a) all'art. 14 e' sostituita dalla seguente:
   "(a)   L'art.   205   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
e cosi' formulato:
   'Art.  205.  - In virtu' delle disposizioni del presente titolo si
intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro  in  agricoltura
dall'eta' di dodici anni ai settanti compiuti:
     a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o
forestali;
     b)  i  proprietari,  mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli,
anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale  nelle
rispettive aziende;
     c)  i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che
prestino opera retribuita. Sono considerati  come  sovrastanti  tutti
coloro  che,  per  incarico  od  interesse  dell'azienda,  esercitano
funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a  questi
materialmente non partecipino.
  Sono   pure   compresi   nell'assicurazione   i  soci  di  societa'
cooperative  conduttrici  di  aziende  agricole  o  forestali   e   i
partecipanti ad affittanze collettive quando siano occupati in lavori
previsti  negli  articoli  206, 207 e 208 ai termini della precedente
lettera b).
   I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente
articolo, nonche' gli esposti regolarmente affidati e gli  affiliati,
sebbene   convivano   col   proprietario,   mezzadro   o  affittuario
contemplato in  quella  disposizione,  sono,  a  tutti  gli  effetti,
compresi  fra  i lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente
articolo, sempreche' abbiano i requisiti richiesti  in  essa  lettera
a)'.
   Il  primo  comma dell'art. 24 della legge 17 ottobre 1967, n. 977,
sulla tutela del lavoro dei fanciulli e  degli  adolescenti,  prevede
che:  'I  fanciulli  di qualsiasi eta', anche se adibiti al lavoro in
violazione delle norme sull'eta' minima di  ammissione  di  cui  alla
presente  legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste
dalle   vigenti   norme   in   materia   di   assicurazioni   sociali
obbligatorie'.
   L'art.  4 della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante miglioramenti
ai trattamenti previdenziali ed  assistenziali  nonche'  disposizioni
per  la  integrazione  del salario in favore dei lavoratori agricoli,
cosi' dispone: 'Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e  le
malattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di eta'
previsti  per  i  lavoratori  agricoli  dall'art. 205 del testo unico
delle  disposizioni  per  l'assicurazione  medesima,  approvato   con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124'";
    a  pag.  21,  nella nota (a) all'art. 16, in cui e' trascritto il
testo vigente dall'art. 1, e  relative  note,  della  tariffa,  parte
prima,   allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986,  cosi'  come
modificato,  da  ultimo, da detto art. 16, e' soppressa, in calce, la
nota II-ter cosi' formulata: "II-ter) I provvedimenti  che  accertano
l'acquisto  per  usucapione  della  proprieta'  di beni immobili o di
diritti  reali  di  godimento  sui  beni   medesimi   sono   soggetti
all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa".