A pag. 43 la terza nota all'art. 32 e' sostituita dalla seguente:
   "-   Si  riporta  l'art.  13  della  legge  n.  142/1992,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1991):
   'Art. 13 (Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti
e forniture). - 1. I soggetti che hanno subito una lesione a causa di
atti compiuti in violazione del diritto  comunitario  in  materia  di
appalti  pubblici  di  lavori  o  di forniture o delle relative norme
interne   di   recepimento   possono   chiedere   all'Amministrazione
aggiudicatrice il risarcimento del danno.
   2.  La  domanda  di risarcimento e' proponibile dinanzi al giudice
ordinario da chi ha  ottenuto  l'annullamento  dell'atto  lesivo  con
sentenza del giudice amministrativo.
   3.  Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono
imputati ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, alla cui dotazione si  provvede,
in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal
fondo  di  riserva  per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel
medesimo stato di previsione.
   4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio'".