IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  10  luglio  1982,   n.   428,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 12 agosto 1982, n. 547,
concernente la costituzione del "Fondo per la protezione civile";
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  26  febbraio  1994,  n.  134,
concernente  il  differimento  del termine di scadenza della gestione
fuori bilancio del "Fondo per la protezione civile" al 31 marzo 1994;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente  l'istituzione
del  Servizio  nazionale  della  protezione civile, con la quale sono
stati definiti le attivita' ed i compiti di protezione civile;
  Vista l'ordinanza n. 2327/FPC  datata  29  luglio  1993  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  178  del  31  luglio  1993, emessa in
attuazione dell'art. 5, primo e  terzo  comma,  della  citata  legge,
relativa  a  "Provvedimenti  urgenti a favore dei soggetti e dei beni
mobili ed immobili di privati, dello Stato e dei  comuni  danneggiati
dagli  attentati dinamitardi verificatisi il giorno 27 luglio 1993 in
Roma e Milano";
  Visto che con detto provvedimento, fra l'altro,  il  sovrintendente
per  i  beni  ambientali ed architettonici ed il sovrintendente per i
beni  archeologici  di  Roma  sono  stati  delegati  ad  adottare   i
provvedimenti  necessari,  anche  in  deroga  ad ogni normativa ed in
particolare alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo 1975, n.
44, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio  1978,  n.
509, alla riparazione dei danni provocati nella chiesa di San Giorgio
al  Velabro  dall'attentato  dinamitardo  del 27 luglio 1993, facendo
ricorso anche a trattative private;
  Considerato che a Roma, contemporaneamente  all'esplosione  che  ha
danneggiato  la chiesa di San Giorgio al Velabro, si e' verificato un
altro attentato che ha arrecato gravi  danni  alla  Basilica  di  San
Giovanni in Laterano;
  Considerato  che la Basilica di San Giovanni, pur facendo parte dei
beni della Sede Apostolica, insiste sul territorio nazionale e che le
gravi lesioni prodotte dall'attentato  alle  strutture  dell'edificio
costituiscono pericolo di danno a persone e cose;
  Considerato, altresi', che la Basilica medesima rappresenta un bene
di  valore  inestimabile  del  patrimonio  storico ed artistico della
nostra  cultura,  per  cui  e'  indispensabile  provvedere  in  tempi
immediati  al  suo  restauro e partecipare con un adeguato contributo
all'onere affrontato dalla Santa Sede per la sua riparazione;
  Ritenuto   di   poter   quantificare   detto   contributo   in   L.
5.800.000.000;
  Ritenuto,  inoltre, che ricorrono, nella fattispecie, le condizioni
per l'applicabilita' del disposto del  comma  3,  dell'art.  5  della
legge n. 225 su richiamata;
  Visto  il  decreto  n.  222925 in data 30 dicembre 1993, registrato
alla Corte dei conti il 1 marzo 1994, registro n. 1, foglio  n.  149,
con  il  quale  il  Ministro  del  tesoro  ha disposto l'assegnazione
dell'importo di L. 5.800.000.000 sul cap. 7602 della rubrica 6  dello
stato  di  previsione  della spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, allo scopo  di  integrare  lo  stanziamento  profferto  dal
"Fondo   per  la  protezione  civile"  in  relazione  a  maggiori  ed
imprescindibili occorrenze non prevedibili;
  Considerato che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 marzo
1994  ha  preso  atto di quanto sopra ed ha approvato lo schema della
presente ordinanza;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma  e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  la  causale  indicata  nelle  premesse   e'   autorizzato   il
trasferimento  della  somma  di L. 5.800.000.000 a favore dello Stato
della Citta' del Vaticano, Amministrazione del patrimonio della  Sede
Apostolica.