IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, concernente la costituzione del "Fondo per la protezione civile"; Visto l'art. 48 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, concernente il differimento del termine di scadenza della gestione fuori bilancio del "Fondo per la protezione civile" al 31 marzo 1994; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, con la quale sono stati definiti le attivita' ed i compiti di protezione civile; Vista l'ordinanza n. 2327/FPC datata 29 luglio 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 1993, emessa in attuazione dell'art. 5, primo e terzo comma, della citata legge, relativa a "Provvedimenti urgenti a favore dei soggetti e dei beni mobili ed immobili di privati, dello Stato e dei comuni danneggiati dagli attentati dinamitardi verificatisi il giorno 27 luglio 1993 in Roma e Milano"; Visto che con detto provvedimento, fra l'altro, il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il sovrintendente per i beni archeologici di Roma sono stati delegati ad adottare i provvedimenti necessari, anche in deroga ad ogni normativa ed in particolare alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, alla riparazione dei danni provocati nella chiesa di San Giorgio al Velabro dall'attentato dinamitardo del 27 luglio 1993, facendo ricorso anche a trattative private; Considerato che a Roma, contemporaneamente all'esplosione che ha danneggiato la chiesa di San Giorgio al Velabro, si e' verificato un altro attentato che ha arrecato gravi danni alla Basilica di San Giovanni in Laterano; Considerato che la Basilica di San Giovanni, pur facendo parte dei beni della Sede Apostolica, insiste sul territorio nazionale e che le gravi lesioni prodotte dall'attentato alle strutture dell'edificio costituiscono pericolo di danno a persone e cose; Considerato, altresi', che la Basilica medesima rappresenta un bene di valore inestimabile del patrimonio storico ed artistico della nostra cultura, per cui e' indispensabile provvedere in tempi immediati al suo restauro e partecipare con un adeguato contributo all'onere affrontato dalla Santa Sede per la sua riparazione; Ritenuto di poter quantificare detto contributo in L. 5.800.000.000; Ritenuto, inoltre, che ricorrono, nella fattispecie, le condizioni per l'applicabilita' del disposto del comma 3, dell'art. 5 della legge n. 225 su richiamata; Visto il decreto n. 222925 in data 30 dicembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1994, registro n. 1, foglio n. 149, con il quale il Ministro del tesoro ha disposto l'assegnazione dell'importo di L. 5.800.000.000 sul cap. 7602 della rubrica 6 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scopo di integrare lo stanziamento profferto dal "Fondo per la protezione civile" in relazione a maggiori ed imprescindibili occorrenze non prevedibili; Considerato che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 marzo 1994 ha preso atto di quanto sopra ed ha approvato lo schema della presente ordinanza; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. Per la causale indicata nelle premesse e' autorizzato il trasferimento della somma di L. 5.800.000.000 a favore dello Stato della Citta' del Vaticano, Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica.