IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 5 della legge 22 maggio 1971, n. 184, che ha autorizzato la costituzione della Societa' per azioni per le Gestioni e partecipazioni industriali - GEPI S.p.a.; Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha disposto l'attuazione da parte della GEPI S.p.a. di interventi finalizzati alla ristrutturazione e alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, demandando al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di determinare i criteri e le modalita' per l'utilizzazione da parte della GEPI S.p.a. dei relativi fondi; Ritenuta la necessita', in attesa del riordinamento e della definizione del nuovo assetto azionario della GEPI S.p.a., di determinare tali criteri e modalita' per l'utilizzazione da parte della stessa GEPI S.p.a., dei fondi per gli indicati interventi finalizzati alla ristrutturazione e alla riconversione dell'apparato produttivo; Sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992; Acquisito il parere favorevole delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Considerato che di alcune delle modifiche suggerite negli indicati pareri non appare opportuna l'introduzione per i seguenti motivi: la mancata introduzione di un termine per la cessione o liquidazione delle partecipazioni risponde all'esigenza di tener conto delle peculiarita' delle varie partecipazioni; l'articolazione in piu' direzioni operative, la separazione della contabilita' e la fissazione di limiti ai diversi impieghi delle risorse hanno lo scopo di garantire la maggiore trasparenza della gestione dei fondi e l'utilizzo delle risorse secondo le finalita' indicate; l'assunzione di partecipazioni di minoranza e i requisiti fissati per l'assunzione stessa rispondono all'esigenza di assicurare la compatibilita' con la vigente normativa comunitaria; il limite fissato alla quota di alcune partecipazioni ha, tra l'altro, lo scopo di aumentare il numero degli interventi realizzabili con le risorse disponibili; l'opportunita' di introdurre ulteriori modifiche, anche nell'assetto organizzativo, puo' comunque essere piu' convenientemente valutata dopo una prima fase di avvio dell'attivita' secondo i nuovi criteri; Vista la comunicazione in data 10 dicembre 1993 alla Commissione CEE; Decreta: Art. 1. 1. La GEPI S.p.a. impegna i fondi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi finalizzati alla riconversione e ristrutturazione dell'apparato produttivo nelle aree indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, con i criteri indicati nei successivi articoli 2 e 3 del presente decreto, e secondo le modalita' stabilite nel successivo art. 5 del decreto stesso.