IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  5  della  legge  22  maggio  1971,  n.  184,  che ha
autorizzato la costituzione della Societa' per azioni per le Gestioni
e partecipazioni industriali - GEPI S.p.a.;
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   149,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 237,
che ha disposto l'attuazione da parte della GEPI S.p.a. di interventi
finalizzati alla ristrutturazione e alla riconversione  dell'apparato
produttivo  nelle  aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,   demandando   al   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  di  determinare  i  criteri  e  le  modalita'   per
l'utilizzazione da parte della GEPI S.p.a. dei relativi fondi;
  Ritenuta  la  necessita',  in  attesa  del  riordinamento  e  della
definizione  del  nuovo  assetto  azionario  della  GEPI  S.p.a.,  di
determinare  tali  criteri  e  modalita' per l'utilizzazione da parte
della stessa GEPI S.p.a.,  dei  fondi  per  gli  indicati  interventi
finalizzati  alla ristrutturazione e alla riconversione dell'apparato
produttivo;
  Sentito  il  Comitato  per  il   coordinamento   delle   iniziative
dell'occupazione   istituito   con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992;
  Acquisito il parere favorevole delle commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Considerato  che di alcune delle modifiche suggerite negli indicati
pareri non appare opportuna l'introduzione per i seguenti motivi:
   la  mancata  introduzione  di  un  termine  per  la   cessione   o
liquidazione  delle  partecipazioni  risponde  all'esigenza  di tener
conto delle peculiarita' delle varie partecipazioni;
   l'articolazione in piu' direzioni operative, la separazione  della
contabilita'  e  la  fissazione  di  limiti ai diversi impieghi delle
risorse hanno lo scopo di garantire  la  maggiore  trasparenza  della
gestione  dei  fondi  e l'utilizzo delle risorse secondo le finalita'
indicate;
   l'assunzione di partecipazioni di minoranza e i requisiti  fissati
per  l'assunzione  stessa  rispondono  all'esigenza  di assicurare la
compatibilita' con la vigente normativa comunitaria;
   il limite fissato alla quota  di  alcune  partecipazioni  ha,  tra
l'altro,   lo   scopo   di   aumentare  il  numero  degli  interventi
realizzabili con le risorse disponibili;
   l'opportunita'   di   introdurre   ulteriori   modifiche,    anche
nell'assetto     organizzativo,    puo'    comunque    essere    piu'
convenientemente valutata dopo una prima fase di avvio dell'attivita'
secondo i nuovi criteri;
  Vista la comunicazione in data 10 dicembre  1993  alla  Commissione
CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  GEPI S.p.a. impegna i fondi di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi
finalizzati  alla  riconversione  e  ristrutturazione   dell'apparato
produttivo nelle aree indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, con i criteri indicati nei successivi articoli 2
e  3  del  presente  decreto,  e  secondo  le modalita' stabilite nel
successivo art. 5 del decreto stesso.