IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10;
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1994,  n.  169,
recante  disposizioni  in materia di riutilizzo dei residui derivanti
da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un
processo di combustione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  presente  decreto  individua  nell'allegato  A  i  tipi  e   le
caratteristiche  dei  residui  nonche' le rispettive norme tecniche e
condizioni alle quali il riutilizzo dei residui stessi come fonte  di
energia in un ciclo di combustione e' sottoposto alle disposizioni di
cui  all'art.  5,  commi  2,  3  e  4  e  all'art.  6,  comma  2, del
decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169.