IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9; Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione; Decreta: Art. 1. Il presente decreto individua nell'allegato A i tipi e le caratteristiche dei residui nonche' le rispettive norme tecniche e condizioni alle quali il riutilizzo dei residui stessi come fonte di energia in un ciclo di combustione e' sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 e all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169.