IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO, DELL'AMBIENTE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 29-bis aggiunto al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427; Decreta: Art. 1. Base imponibile e soggetti obbligati 1. Il contributo di riciclaggio sul polietilene vergine prodotto e commercializzato nel territorio nazionale e destinato alla pruduzione di film plastici utilizzati nel mercato interno si applica sul prezzo del prodotto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, addebitato al cessionario; il contributo e' esposto separatamente in fattura ed e' oggetto di rivalsa da parte del soggetto obbligato. 2. Per il polietilene vergine e per i film plastici di provenienza comunitaria il contributo si applica sul prezzo di acquisto risultante dalla fattura. 3. Per l'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nel comma 2 l'imponibile e' determinato a norma delle vigenti disposizioni in materia doganale. 4. Obbligato al pagamento del contributo e': a) il fabbricante per il polietilene vergine prodotto nel territorio nazionale; b) l'acquirente del polietilene vergine e dei film plastici di provenienza comunitaria; c) l'importatore per il polietilene vergine e per i film plastici di provenienza da Paesi terzi. 5. Il fabbricante puo' commercializzare il polietilene vergine senza applicazione del contributo solo su presentazione di richiesta scritta dell'acquirente che deve fornire le indicazioni necessarie per la propria identificazione, compreso il codice fiscale o la partita IVA. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, la eventuale destinazione ad impieghi non soggetti a contributo deve risultare dalla dichiarazione d'importazione. 6. Ai fini del presente decreto si intendono: per polietilene vergine, un polimero che si presenta nelle forme primarie previste dai codici N.C. 3901 10 10, 3901 10 90, 3901 20 00; per film plastici di polietilene, i materiali che si presentano sotto forma di fogli, pellicole o strisce aventi uno spessore non superiore a 0,25 mm, compresi i film destinati o utilizzati per operazioni di accoppiamento con altri materiali plastici o di diversa natura. Rientrano tra i film plastici soggetti a contributo i semilavorati ed i manufatti di film plastico, esclusi quelli utilizzati all'atto della produzione per contenere o proteggere beni o prodotti destinati alla commercializzazione, nonche' i prodotti ottenuti con processi di coestrusione, limitatamente alla quantita' in peso del polietilene impiegato. 7. Ai fini dell'esenzione del contributo s'intende per polietilene rigenerato un polimero che, rientrando nei codici N.C. 3901 10 10, 3901 10 90 e 3901 20 00, risulta essere ottenuto da film di polietilene gia' utilizzati. L'esenzione viene accordata per il polietilene rigenerato e per i film plastici ottenuti da polietilene rigenerato di provenienza comunitaria e d'importazione, su presentazione di apposita certificazione rilasciata dalle competenti autorita' dei Paesi di origine; l'amministrazione puo' disporre controlli sulla natura del prodotto rigenerato.