IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELL'AMBIENTE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
   E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 29-bis aggiunto al decreto-legge 30  agosto  1993,  n.
331, con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Base imponibile e soggetti obbligati
  1.  Il contributo di riciclaggio sul polietilene vergine prodotto e
commercializzato nel territorio nazionale e destinato alla pruduzione
di film plastici utilizzati nel mercato interno si applica sul prezzo
del prodotto, al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  addebitato
al  cessionario; il contributo e' esposto separatamente in fattura ed
e' oggetto di rivalsa da parte del soggetto obbligato.
  2. Per il polietilene vergine e per i film plastici di  provenienza
comunitaria   il   contributo  si  applica  sul  prezzo  di  acquisto
risultante dalla fattura.
  3. Per l'importazione da Paesi  terzi  dei  prodotti  indicati  nel
comma   2   l'imponibile   e'   determinato  a  norma  delle  vigenti
disposizioni in materia doganale.
  4. Obbligato al pagamento del contributo e':
    a)  il  fabbricante  per  il  polietilene  vergine  prodotto  nel
territorio nazionale;
    b)  l'acquirente  del  polietilene vergine e dei film plastici di
provenienza comunitaria;
    c) l'importatore per il polietilene vergine e per i film plastici
di provenienza da Paesi terzi.
  5. Il fabbricante  puo'  commercializzare  il  polietilene  vergine
senza  applicazione del contributo solo su presentazione di richiesta
scritta dell'acquirente che deve fornire  le  indicazioni  necessarie
per  la  propria  identificazione,  compreso  il  codice fiscale o la
partita IVA. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, la  eventuale
destinazione  ad  impieghi  non  soggetti a contributo deve risultare
dalla dichiarazione d'importazione.
  6. Ai fini del presente decreto si intendono:
   per polietilene vergine, un polimero che si presenta  nelle  forme
primarie previste dai codici N.C. 3901 10 10, 3901 10 90, 3901 20 00;
   per  film  plastici  di polietilene, i materiali che si presentano
sotto forma di fogli, pellicole o strisce  aventi  uno  spessore  non
superiore  a  0,25  mm,  compresi  i  film destinati o utilizzati per
operazioni di accoppiamento con altri materiali plastici o di diversa
natura. Rientrano  tra  i  film  plastici  soggetti  a  contributo  i
semilavorati   ed  i  manufatti  di  film  plastico,  esclusi  quelli
utilizzati all'atto della produzione per contenere o proteggere  beni
o  prodotti  destinati  alla  commercializzazione, nonche' i prodotti
ottenuti con processi di coestrusione, limitatamente  alla  quantita'
in peso del polietilene impiegato.
  7.  Ai fini dell'esenzione del contributo s'intende per polietilene
rigenerato un polimero che, rientrando nei codici N.C.  3901  10  10,
3901  10  90  e  3901  20  00,  risulta  essere  ottenuto  da film di
polietilene gia'  utilizzati.  L'esenzione  viene  accordata  per  il
polietilene  rigenerato e per i film plastici ottenuti da polietilene
rigenerato   di   provenienza   comunitaria   e   d'importazione,  su
presentazione di apposita certificazione rilasciata dalle  competenti
autorita'  dei  Paesi  di  origine;  l'amministrazione  puo' disporre
controlli sulla natura del prodotto rigenerato.