IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, ed in particolare l'art. 32 con il quale si stabiliscono le materie prime consentite nella produzione di formaggi; Vista la legge 11 aprile 1974, n. 138, ed in particolare l'art. 1 concernente il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana, nonche' l'impiego di latte in polvere o di latte comunque concentrato nella produzione di formaggi; Considerato che il formaggio mozzarella e gli altri formaggi freschi a pasta filata ottenuti sia da latte vaccino che bufalino, hanno assunto una vasta diffusione nei consumi alimentari; Considerato altresi', che tecnicamente e' possibile ottenere la mozzarella e gli altri formaggi freschi a pasta filata anche da materie prime diverse dal latte liquido naturale quali, in particolare latte in polvere, caseine e caseinati, derivati essiccati di origine lattiera, formaggi fusi e prodotti caseari di diversa origine; Considerato che l'impiego, nella fabbricazione di mozzarella e di altri formaggi freschi a pasta filata, di materie prime non consentite reca grave pregiudizio alla commercializzazione dei citati caratteristici formaggi italiani e che costituisce una frode a danno dei consumatori; Considerato che recenti ricerche scientifiche hanno evidenziato come la furosina sia presente in piccole quantita' nel latte crudo e nel latte pastorizzato, nonche' nella mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata ottenuti sia con processi industriali che artigianali, secondo buona pratica tecnologica, e come assuma consistenti valori, qualora vengano utilizzate le sopra specificate materie prime; Ritenuto necessario salvaguardare la genuinita' e la qualita' del formaggio mozzarella e degli altri formaggi freschi a pasta filata, a tutela del consumatore e del mercato dei citati prodotti; Ritenuto pertanto necessario, in conformita' dei risultati delle citate ricerche scientifiche, fissare sin d'ora un valore massimo di furosina consentito nella mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata e, in attesa dell'ufficializzazione, assumere urgentemente un metodo di analisi; Decreta: Art. 1. 1. Il valore massimo di furosina, nel formaggio mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino e/o bufalino, e' fissato in 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi. 2. In attesa dell'adozione del metodo ufficiale di analisi per la determinazione del valore della furosina, e' assunto il metodo di cui all'allegato A al presente decreto.