IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n.  2033,  convertito
nella  legge  18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e
di prodotti agrari, ed in particolare  l'art.  32  con  il  quale  si
stabiliscono   le   materie  prime  consentite  nella  produzione  di
formaggi;
  Vista la legge 11 aprile 1974, n. 138, ed in particolare  l'art.  1
concernente  il  divieto  di  ricostituzione del latte in polvere per
l'alimentazione umana, nonche' l'impiego di latte  in  polvere  o  di
latte comunque concentrato nella produzione di formaggi;
  Considerato  che  il  formaggio  mozzarella  e  gli  altri formaggi
freschi a pasta filata ottenuti sia da latte  vaccino  che  bufalino,
hanno assunto una vasta diffusione nei consumi alimentari;
  Considerato  altresi',  che  tecnicamente  e' possibile ottenere la
mozzarella e gli altri formaggi  freschi  a  pasta  filata  anche  da
materie   prime   diverse   dal  latte  liquido  naturale  quali,  in
particolare latte in polvere, caseine e caseinati, derivati essiccati
di origine lattiera, formaggi fusi  e  prodotti  caseari  di  diversa
origine;
  Considerato  che  l'impiego, nella fabbricazione di mozzarella e di
altri  formaggi  freschi  a  pasta  filata,  di  materie  prime   non
consentite reca grave pregiudizio alla commercializzazione dei citati
caratteristici  formaggi italiani e che costituisce una frode a danno
dei consumatori;
  Considerato che recenti  ricerche  scientifiche  hanno  evidenziato
come  la furosina sia presente in piccole quantita' nel latte crudo e
nel latte  pastorizzato,  nonche'  nella  mozzarella  e  negli  altri
formaggi freschi a pasta filata ottenuti sia con processi industriali
che  artigianali,  secondo  buona  pratica tecnologica, e come assuma
consistenti valori, qualora vengano utilizzate le  sopra  specificate
materie prime;
  Ritenuto  necessario  salvaguardare la genuinita' e la qualita' del
formaggio mozzarella e degli altri formaggi freschi a pasta filata, a
tutela del consumatore e del mercato dei citati prodotti;
  Ritenuto pertanto necessario, in conformita'  dei  risultati  delle
citate  ricerche scientifiche, fissare sin d'ora un valore massimo di
furosina consentito nella mozzarella e negli altri formaggi freschi a
pasta  filata   e,   in   attesa   dell'ufficializzazione,   assumere
urgentemente un metodo di analisi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il valore massimo di furosina, nel formaggio mozzarella e negli
altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte  vaccino  e/o
bufalino,  e'  fissato  in  12  milligrammi su 100 grammi di sostanza
proteica, ferme restando tutte le altre condizioni  produttive  e  le
caratteristiche  previste  dalle  vigenti  disposizioni  per i citati
formaggi.
  2. In attesa dell'adozione del metodo ufficiale di analisi  per  la
determinazione del valore della furosina, e' assunto il metodo di cui
all'allegato A al presente decreto.