IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza con la quale la societa' A.N.C.I. servizi S.r.l. - Sezione C.I.M.A.C. - Centro italiano materiali di applicazione calzaturiera, con sede in Vigevano (Pavia), corso G. Brodolini, 19, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per i dispositivi di protezione degli arti inferiori e per i sistemi di qualita' delle aziende che li producono; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) a 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993; Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE; Decretano: Art. 1. 1. La societa' A.N.C.I. servizi S.r.l. - Sezione C.I.M.A.C. - Centro italiano materiali di applicazione calzaturiera, e' autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686 per i dispositivi di protezione degli arti inferiori; 2. La societa' A.N.C.I. servizi S.r.l. - Sezione C.I.M.A.C. - Centro italiano materiali di applicazione calzaturiera, e' altresi' autorizzata al rilascio di attestati di conformita' del sistema di qualita' delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere A) e B), della direttiva citata. 3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale dovra' essere inviata, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, copia delle certificazioni rilasciate.