IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475  e, in
particolare l'art. 6, comma  4,  di  attuazione  della  direttiva  n.
89/686/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  dispositivi  di  protezione
individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista l'istanza con la quale la societa' A.N.C.I. servizi S.r.l.  -
Sezione  C.I.M.A.C.  -  Centro  italiano  materiali  di  applicazione
calzaturiera, con sede in Vigevano (Pavia), corso G.  Brodolini,  19,
in  forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto
l'autorizzazione al rilascio di certificazione per i  dispositivi  di
protezione  degli  arti  inferiori  e per i sistemi di qualita' delle
aziende che li producono;
  Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto
richiesto dagli articoli 2 e  3,  punti  da  1)  a  8),  del  decreto
ministeriale 22 marzo 1993;
  Considerato  che  sulla  base  della  dichiarazione  presentata  ha
dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V
alla direttiva n. 89/686/CEE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. La societa' A.N.C.I.  servizi  S.r.l.  -  Sezione  C.I.M.A.C.  -
Centro   italiano   materiali   di   applicazione   calzaturiera,  e'
autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi  dell'art.  10
della  direttiva n. 89/686 per i dispositivi di protezione degli arti
inferiori;
  2. La societa' A.N.C.I.  servizi  S.r.l.  -  Sezione  C.I.M.A.C.  -
Centro  italiano  materiali di applicazione calzaturiera, e' altresi'
autorizzata al rilascio di attestati di conformita'  del  sistema  di
qualita'  delle  aziende produttrici dei dispositivi di protezione di
cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere  A)  e  B),
della direttiva citata.
  3.  Le  certificazioni  devono  essere effettuate secondo le forme,
modalita'  e  procedure  stabilite  nei  pertinenti  articoli   della
direttiva  n.  89/686/CEE  e  del  relativo  decreto  legislativo  di
attuazione 4 dicembre 1992,  n.  475.  Con  periodicita'  trimestrale
dovra'   essere   inviata,   all'ispettorato  tecnico  del  Ministero
dell'industria, copia delle certificazioni rilasciate.