IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza con la quale la societa' C.S.I. - Centro sviluppo settori impiego S.r.l., con sede in Bollate (Milano), viale Lombardia, 20, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per taluni dispositivi di protezione individuale appartenenti alla prima, seconda ed alla terza categoria di cui alla direttiva n. 89/686/CEE e per i sistemi di qualita' delle aziende che li producono; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) a 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993; Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE; Decretano: Art. 1. 1. La societa' C.S.I. - Centro sviluppo settori impiego S.r.l., e' autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686 per i prodotti di seguito elencati: Categoria prima: copricapo contro lesioni al cuoio capelluto. Categoria seconda: caschi per utilizzatori di skateboard e di pattini a rotelle; caschi per sport equestri; copricapo per fantini; caschi per sciatori; caschi per ciclisti; elmetti da lavoro; elmetti da lavoro speciali ininfiammabili; elmetti da lavoro speciali con elevata rigidita' laterale. Categoria terza: elmetti da lavoro speciali dielettrici; caschi di sicurezza per la guida di automobili da competizione; caschi per alpinismo; caschi per bob; elmetti di protezione per vigili del fuoco. 2. La societa' C.S.I. - Centro sviluppo settori impiego S.r.l. e' altresi' autorizzata a certificare il sistema di qualita' delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere A) e B), della direttiva citata. 3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale dovra' essere inviata, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, copia delle certificazioni rilasciate.