IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475  e, in
particolare l'art. 6, comma  4,  di  attuazione  della  direttiva  n.
89/686/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  dispositivi  di  protezione
individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista l'istanza con la quale la societa' Ricotest S.r.l., con  sede
in  Castelnuovo  del  Garda,  frazione Sandra' (Verona), via Einaudi,
6/8, in forza del citato  decreto  legislativo  4  dicembre  1992  ha
richiesto  l'autorizzazione  al  rilascio  di  certificazione  per le
calzature   antinfortunistiche,   gli   indumenti   protettivi    per
motociclisti ed i guanti di protezione industriale e da lavoro;
  Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto
richiesto  dall'art. 2, punti da 1) a 8), del decreto ministeriale 22
marzo 1993;
  Considerato  che  sulla  base  della  dichiarazione  presentata  ha
dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V
alla direttiva n. 89/686/CEE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  La  societa'  Ricotest  S.r.l.,  e'  autorizzata al rilascio di
certificazioni ed  attestati  di  conformita'  CEE,  del  sistema  di
garanzia  della  qualita' del prodotto finito ai sensi degli articoli
10 ed 11, lettera A), della direttiva n. 89/686, per  i  prodotti  di
seguito  elencati,  relativamente alle categorie a fianco di ciascuno
indicate:
   calzature   antinfortunistiche   -   appartenenti   alla   seconda
categoria;
   indumenti protettivi per motociclisti (con esclusione dei caschi e
delle visiere) - appartenenti alla seconda e terza categoria;
   guanti  di  protezione  industriali  e da lavoro appartenenti alla
seconda e terza categoria.
  2. Le attestazioni e gli attestati devono essere effettuate secondo
le forme, modalita' e procedure  stabilite  nei  pertinenti  articoli
della  direttiva  n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di
attuazione 4 dicembre 1992,  n.  475.  Con  periodicita'  trimestrale
dovra'   essere   inviata   copia   delle  certificazioni  rilasciate
all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.