Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, in corrispondenza delle sotto elencate pagine, sono apportate le seguenti rettifiche: alla pag. 21, prima colonna, all'art. 1, comma 1, dove e' scritto: "L. 13.800 per il geometra;", leggasi: "L. 13.000 per il geometra;"; alla pag. 22, prima colonna, all'art. 7, comma 1, dove e' scritto: "Importo di stima fino a L. 50.000 onorario 5,17%", si legga: "Importo di stima fino a L. 50.000 onorario 5,57%"; alla stessa pagina, seconda colonna, all'art. 8, comma 1, sotto la "Categoria I", lettera a), dove e' scritto: " a) costruzioni rurali comuni, case di abilitazione ..", si legga: " a) costruzioni rurali comuni, case di abitazione ..", e dopo la lettera l), che termina con le parole "fognature urbane.", dove e' ripetuto: "Categoria II:", si legga: "Categoria III:"; alla pag. 25, sia nella "Tabella F 3" che nella "Tabella G 3", sotto le colonne riguardanti "Stima analitica", "Stima sommaria" e "Giudizio di stima", ovunque e' scritto: "t = 0,28", si legga: " t = e 0,28 "; alla pag. 26, egualmente nella "Tabella H 4", sotto tutte le colonne riguardanti le lettere "A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O", ogni volta, dove e' riportata la tangente " t =", deve leggersi: " t = e ", cioe' aggiungendo il segno meno; alla pag. 27, nella "Tabella L 2", sotto la ottava colonna, relativa alla "Curatela" per "Case di abitazione", per importi da L. 10.000.001 a L. 50.000.000, dove e' scritto: "6,76", si legga: "6,79".