IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  21  aprile  1993, con il quale e' stata
modificata la tabella XL  dell'ordinamento  didattico  universitario,
relativamente al corso di laurea in scienze della comunicazione;
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta' di lettere e filosofia nella riunione del 15 settembre
1993;
  Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione
del 20 settembre 1993 e dal consiglio  di  amministrazione,  riunione
del 21 settembre 1993;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Torino approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  All'art.    44,   relativo   alle   disposizioni   concernenti   la
predisposizione del manifesto degli studi  del  corso  di  laurea  in
scienze  della  comunicazione, facolta' di lettere e filosofia, viene
aggiunto il seguente comma:
  "Il numero degli iscrivibili al corso di laurea  e'  stabilito  dal
senato  accademico,  sentito  il  consiglio  di  facolta', in base ai
criteri  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 9 ottobre 1993
                                                 Il rettore: DIANZANI