IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazione all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole; Vista la delibera della giunta municipale di Procida (Napoli) in data 13 gennaio 1994, n. 19; Vista la nota dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Ischia e di Procida (Napoli) in data 26 gennaio 1994 n. 225; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 10 febbraio 1994, n. 013292/Gab.; Visto il telegramma in data 1 febbraio 1994, n. 2974, con il quale si sollecitava il parere della regione Campania in merito alla emanazione del provvedimento di limitazione; Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. D i v i e t o Dal 31 marzo 1994 al 31 agosto 1994 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.