IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazione all'afflusso  e  alla  circolazione  stradale
nelle  piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o
di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite  le
regioni  e  i  comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di
piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a  persone
non  facenti  parte  della popolazione stabile siano fatti affluire e
circolare nelle isole;
  Vista la delibera della giunta municipale di  Procida  (Napoli)  in
data 13 gennaio 1994, n. 19;
  Vista  la nota dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola
di Ischia e di Procida (Napoli) in data 26 gennaio 1994 n. 225;
  Vista la nota della prefettura di Napoli in data 10 febbraio  1994,
n. 013292/Gab.;
  Visto  il telegramma in data 1 febbraio 1994, n. 2974, con il quale
si sollecitava il  parere  della  regione  Campania  in  merito  alla
emanazione del provvedimento di limitazione;
  Ritenuto  opportuno  adottare  i proposti provvedimenti limitativi,
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal 31 marzo 1994 al 31 agosto 1994  e'  vietato  l'afflusso  e  la
circolazione   sull'isola  di  Procida  (Napoli)  degli  autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non  facenti  parte
della popolazione stabilmente residente sull'isola.