IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernente la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 644, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, concernente disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Vista la legge 13 agosto 1993, n. 301, concernente norme in materia di prelievi ed innesti di cornea; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', sezione III, espresso nella seduta del 25 novembre 1993; Visto l'atto di intesa tra Stato e regioni per la definizione del Piano sanitario nazionale relativo al biennio 1994-1996, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 novembre 1993 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1994; Preso atto che l'intesa in materia di trapianti d'organo e di tessuto prevede che il Centro nazionale di riferimento e la Consulta tecnica permanente di cui all'art. 14 della legge n. 644 del 1975 svolgono anche compiti di coordinamento a livello centrale per lo sviluppo e l'ottimizzazione delle attivita' di prelievo e di trapianto; Preso atto che l'intesa individua le ulteriori funzioni da attribuire, a tali fini, al Centro nazionale di riferimento; Preso atto che l'intesa prevede che "i centri di riferimento interregionali sono non piu' di tre e che le regioni in piena autonomia si aggregano tra loro a questo fine" mediante accordi di collaborazione tra i propri centri di riferimento; Preso atto che l'intesa ridetermina i compiti dei centri di riferimento interregionali, come sopra aggregati; Visto l'art. 5 del decreto-legge 1 febbraio 1994, n. 79, che, in conformita' alla predetta intesa Stato-regioni, autorizza il Ministro della sanita' ad attribuire, con proprio decreto, al Centro nazionale di riferimento di cui all'art. 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, anche funzioni di coordinamento operativo nazionale delle attivita' di prelievo e trapianto di organi e tessuti ed a riordinare la composizione ed i compiti della Consulta tecnica permanente di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409; Ritenuto, in attuazione della piu' volte richiamata intesa Stato-regioni, di attribuire al Centro nazionale di riferimento anche le funzioni di coordinamento operativo nazionale cosi' come individuate nell'intesa stessa e di riordinare la composizione ed i compiti della Consulta tecnica permanente in coerenza con le nuove attribuzioni del Centro nazionale di riferimento; Decreta: Art. 1. 1. Al Centro nazionale di riferimento per i trapianti di cui all'art. 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e' attribuita anche la funzione del Coordinamento operativo nazionale delle attivita' di prelievo e di trapianto di organi e tessuti. 2. A tale fine il Centro nazionale di riferimento, oltre ai compiti di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, svolge tutte le attivita' necessarie per assicurare il coordinamento operativo nazionale ed, in particolare: definisce protocolli di lavoro (trattamento donatore, prelievo organi, assegnazioni organi) assieme alle unita' operative; centralizza le liste di attesa per tutti gli organi attraverso l'attuazione di una rete telematica fra l'Istituto superiore di sanita' ed i centri di riferimento interregionali preposti all'attivita' di coordinamento interregionale che permetta la reciproca consultazione in tempo reale delle liste di attesa e la segnalazione delle emergenze; definisce i criteri per l'inserimento di un paziente nella lista di urgenza e riceve dai centri interregionali di riferimento le segnalazioni dei pazienti urgenti; riceve dai Centri interregionali di riferimento le segnalazioni dei pazienti urgenti (ritrapiantati, pazienti con epatite fulminante, bambini, immunizzati); riceve dai centri interregionali di riferimento le segnalazioni dei potenziali donatori d'organo; assegna gli organi per le urgenze e, in assenza di queste, verifica che l'assegnazione da parte dei centri interregionali di riferimento avvenga secondo i protocolli; mantiene i contatti con i centri di coordinamento stranieri; imposta campagne nazionali di educazione dei medici e della popolazione. 3. L'attivita' di coordinamento nazionale di cui al comma precedente e' svolta in conformita' agli indirizzi tecnici operativi stabiliti dalla Consulta tecnica permanente di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.