IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernente la disciplina
dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge  n.  644,
emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977,
n. 409;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, concernente disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Vista la legge 13 agosto 1993, n. 301, concernente norme in materia
di prelievi ed innesti di cornea;
  Visto il parere del Consiglio superiore di  sanita',  sezione  III,
espresso nella seduta del 25 novembre 1993;
  Visto  l'atto  di intesa tra Stato e regioni per la definizione del
Piano sanitario nazionale relativo al  biennio  1994-1996,  approvato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 novembre
1993  e  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1994;
  Preso atto che l'intesa in  materia  di  trapianti  d'organo  e  di
tessuto  prevede che il Centro nazionale di riferimento e la Consulta
tecnica permanente di cui all'art. 14 della legge  n.  644  del  1975
svolgono  anche  compiti  di  coordinamento a livello centrale per lo
sviluppo  e  l'ottimizzazione  delle  attivita'  di  prelievo  e   di
trapianto;
  Preso   atto  che  l'intesa  individua  le  ulteriori  funzioni  da
attribuire, a tali fini, al Centro nazionale di riferimento;
  Preso atto che  l'intesa  prevede  che  "i  centri  di  riferimento
interregionali  sono  non  piu'  di  tre  e  che  le regioni in piena
autonomia si aggregano tra loro a questo fine"  mediante  accordi  di
collaborazione tra i propri centri di riferimento;
  Preso  atto  che  l'intesa  ridetermina  i  compiti  dei  centri di
riferimento interregionali, come sopra aggregati;
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 1 febbraio 1994, n.  79,  che,  in
conformita' alla predetta intesa Stato-regioni, autorizza il Ministro
della sanita' ad attribuire, con proprio decreto, al Centro nazionale
di  riferimento  di  cui  all'art. 14 della legge 2 dicembre 1975, n.
644,  anche  funzioni  di  coordinamento  operativo  nazionale  delle
attivita' di prelievo e trapianto di organi e tessuti ed a riordinare
la composizione ed i compiti della Consulta tecnica permanente di cui
all'art.  13  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 giugno
1977, n. 409;
  Ritenuto,  in  attuazione  della  piu'  volte   richiamata   intesa
Stato-regioni, di attribuire al Centro nazionale di riferimento anche
le   funzioni   di   coordinamento  operativo  nazionale  cosi'  come
individuate nell'intesa stessa e di riordinare la composizione  ed  i
compiti  della  Consulta  tecnica permanente in coerenza con le nuove
attribuzioni del Centro nazionale di riferimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al Centro nazionale  di  riferimento  per  i  trapianti  di  cui
all'art.  14 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e' attribuita anche
la funzione del Coordinamento operativo nazionale delle attivita'  di
prelievo e di trapianto di organi e tessuti.
  2. A tale fine il Centro nazionale di riferimento, oltre ai compiti
di  cui  all'art.  13  del decreto del Presidente della Repubblica 16
giugno 1977,  n.  409,  svolge  tutte  le  attivita'  necessarie  per
assicurare il coordinamento operativo nazionale ed, in particolare:
   definisce  protocolli  di  lavoro  (trattamento donatore, prelievo
organi, assegnazioni organi) assieme alle unita' operative;
   centralizza le liste di attesa per  tutti  gli  organi  attraverso
l'attuazione  di  una  rete  telematica  fra  l'Istituto superiore di
sanita'  ed  i  centri   di   riferimento   interregionali   preposti
all'attivita'   di   coordinamento  interregionale  che  permetta  la
reciproca consultazione in tempo reale delle liste  di  attesa  e  la
segnalazione delle emergenze;
   definisce  i  criteri per l'inserimento di un paziente nella lista
di urgenza e riceve  dai  centri  interregionali  di  riferimento  le
segnalazioni dei pazienti urgenti;
   riceve  dai  Centri  interregionali di riferimento le segnalazioni
dei pazienti urgenti (ritrapiantati, pazienti con epatite fulminante,
bambini, immunizzati);
   riceve dai centri interregionali di  riferimento  le  segnalazioni
dei potenziali donatori d'organo;
   assegna  gli  organi  per  le  urgenze  e,  in  assenza di queste,
verifica che l'assegnazione da parte  dei  centri  interregionali  di
riferimento avvenga secondo i protocolli;
   mantiene i contatti con i centri di coordinamento stranieri;
   imposta  campagne  nazionali  di  educazione  dei  medici  e della
popolazione.
  3.  L'attivita'  di  coordinamento  nazionale  di  cui   al   comma
precedente  e' svolta in conformita' agli indirizzi tecnici operativi
stabiliti dalla Consulta tecnica permanente di cui  all'art.  13  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.