IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario della USSL n. 25 di Verona in data 2 luglio 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale maggiore di Verona; Visto l'atto di intesa fra Stato e regioni per la definizione del Piano sanitario nazionale relativo al triennio 1994-1996, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 novembre 1993; Visti gli indirizzi in materia di trapianti d'organo contenuti nel predetto Piano sanitario; Ritenuta l'opportunita', fino alla definizione dei criteri sulle autorizzazioni all'attivita' di trapianto in attuazione del Piano sanitario, di rilasciare autorizzazioni provvisorie con durata limitata ad un anno; Preso atto del parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 16 marzo 1994; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', datata 12 luglio 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati presso l'ospedale maggiore di Verona; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Ritenuto di autorizzare l'ospedale maggiore di Verona al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico per un periodo di un anno; Decreta: Art. 1. L'ospedale maggiore di Verona e' autorizzato al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.