IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO Visto l'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), della legge istitutiva; Visto il Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 12 novembre 1992; Vista la direttiva CEE n. 440 del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, ed i regolamenti n. 1191 del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento n. 1893 del 20 giugno 1991, n. 1192 del 26 giugno 1969 e n. 1107 del 4 giugno 1970; Visto l'art. 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che fissa obiettivi e criteri per la ristrutturazione, il risanamento e lo sviluppo dell'Ente Ferrovie dello Stato; Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.; Vista la delibera del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha disposto la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in societa' per azioni ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modifiche, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed ha stabilito che i diritti dell'azionista nei confronti della societa' derivata dalla suddetta trasformazione siano esercitati d'intesa tra i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei trasporti; Visti i piani predisposti dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. in attuazione alla direttiva emanata il 17 novembre 1992 dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei trasporti; Vista la delibera del 9 dicembre 1992, con la quale i citati Ministri hanno, tra l'altro, approvato il piano triennale di dettaglio 1993/95 e determinato l'ammontare massimo dei mutui e prestiti che la societa' puo' assumere con oneri a carico dello Stato; Vista la delibera del 23 dicembre 1992 con la quale questo Comitato da' atto che le attivita' svolte dall'Ente Ferrovie dello Stato restano attribuite alla societa' a titolo concessorio, ai sensi dell'art. 14 del richiamato decreto-legge n. 333/1992 convertito dalla legge n. 359/1992; Vista la delibera assunta dai menzionati Ministri il 29 dicembre 1992, concernente direttive per l'assunzione degli impegni contrattuali nell'ambito della realizzazione del sistema "alta velocita'"; Visto il contratto di programma stipulato il 29 dicembre 1992 tra il Ministro dei trasporti e l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.a., che disciplina in via transitoria, per il 1993, i rapporti tra le parti; Visto il piano di allocazione definitiva delle risorse previste dal suddetto contratto di programma predisposto dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. e trasmesso dal Ministro dei trasporti, con nota n. 15982 del 19 novembre 1993, unitamente alla relazione del segretariato di questo Comitato; Considerato che il piano generale dei trasporti, nel conferire centralita' al trasporto ferroviario nel contesto di un piu' razionale ed efficiente assetto del sistema nazionale dei trasporti, non stabilisce traguardi quantitativi da raggiungere secondo cadenze determinate; Ritenuto quindi opportuno stabilire obiettivi specifici contestualmente all'allocazione delle risorse, concentrando, in prima istanza, le disponibilita' su interventi che consentano di ultimare opere di immediata utilizzabilita' ed instaurando un procedimento, in cui la scelta degli investimenti, da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.a., avvenga in funzione del raggiungimento di specifici risultati di servizi e/o di traguardi di mercato; Delibera: 1. Il piano di allocazione definitiva delle risorse previste dal contratto di programma richiamato in premessa e' finalizzato ad obiettivi che risultano coerenti con gli indirizzi del piano generale dei trasporti. 2. Le risorse sono attribuite alle diverse tipologie di intervento previste dal piano secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera. 3. In relazione ai finanziamenti assegnati, le Ferrovie dello Stato S.p.a. dovranno conseguire nei tempi previsti i risultati riportati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. 4. La societa' dovra' inoltre: 4.1. Per i raddoppi e le velocizzazioni relativi alle direttrici: Genova-Ventimiglia; Bologna-Verona-Brennero; Parma-La Spezia; Bologna-Bari; Bari-Taranto; Orte-Falconara; Caserta-Foggia; Palermo-Messina; Messina-Siracusa; - presentare a questo Comitato entro sei mesi: a) i programmi di utilizzazione delle risorse previste nel piano di cui al punto 1 della presente delibera in termini di: miglioramento dei tempi di percorrenza; aumento della capacita' della direttrice; aumento della capacita' utilizzata in relazione alla domanda acquisibile; b) la documentazione concernente i tempi di completamento delle opere e della loro entrata in esercizio e le condizioni perche' tali tempi siano certi; - presentare del pari a questo Comitato entro dodici mesi: a) il programma di investimenti successivi a quelli del vigente contratto di programma ritenuti necessari per far fronte agli obiettivi aziendali all'anno 2000, corredato della quantificazione del relativo fabbisogno finanziario e dall'indicazione dei risultati conseguibili in termini di domanda e di livelli di servizio; b) la documentazione comprovante che gli interventi richiesti sono quelli che presentano i minimi costi di realizzazione tra diverse soluzioni possibili. 4.2. Per i nodi pervenire progressivamente alla stipula di accordi di programma con le regioni, con l'obiettivo di: definire uno schema direttore di massima dell'assetto dei servizi; definire uno schema direttore di massima dell'assetto infrastrutturale del nodo; sottoscrivere convenzioni o comunque atti impegnativi per tutti i soggetti interessati in cui siano regolati: le risorse impegnate dai diversi soggetti; le opere da realizzare con le risorse impegnate; i tempi di realizzazione; le condizioni per garantire i tempi di realizzazione. 5. L'eventuale rimodulazione dell'apporto di capitale privato rispetto all'impegno assunto dalle Ferrovie dello Stato S.p.a., tramite la partecipata treno alta velocita' TAV - S.p.a., comportera' la ridefinizione del relativo progetto. 6. Il processo di conseguimento dei risultati individuati ai punti precedenti sara' controllato attraverso un procedimento sistematico da definirsi con decreto emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica. Sulla base delle risultanze del controllo e della documentazione fornita dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. ai sensi del punto 4 della presente delibera questo Comitato adottera' le conseguenti misure. 7. Ferme restando eventuali disposizioni legislative che intervengano in materia e che risultino applicabili alle Ferrovie dello Stato, la societa' dovra' comunque adottare, per le quote di investimento relative al 1994 ed anni successivi, procedimenti di contrattazione e/o di rinegoziazione che consentano una riduzione dei costi di realizzazione delle opere, in modo da riallocare almeno 500 miliardi di lire prioritariamente sui nodi e per dare attuazione all'accordo sottoscritto in data 16 novembre 1993 tra Governo, regione Sardegna e Ferrovie dello Stato per la realizzazione di interventi prioritari sulla rete sarda. 8. Il Ministro dei trasporti provvedera' a trasmettere il piano di cui al punto 1, corredato della presente delibera, alle commissioni parlamentari per l'acquisizione del prescritto parere. Lo stesso Ministro sottoporra' a questo Comitato il programma predisposto dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'allocazione delle ulteriori risorse recate dalla legge finanziaria relativa al 1994. Roma, 30 novembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40