IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                            NEL TRASPORTO
  Visto l'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), della legge istitutiva;
  Visto il Piano generale dei trasporti, approvato  con  decreto  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale  n.  111  del  15
maggio   1986,   ed  aggiornato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 agosto 1991, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.
123 alla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 12 novembre 1992;
  Vista  la  direttiva  CEE  n. 440 del 29 luglio 1991, relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie, ed i regolamenti n. 1191 del  26
giugno  1969,  come  modificato dal regolamento n. 1893 del 20 giugno
1991, n. 1192 del 26 giugno 1969 e n. 1107 del 4 giugno 1970;
  Visto l'art. 25 della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  che  fissa
obiettivi  e  criteri  per  la  ristrutturazione, il risanamento e lo
sviluppo dell'Ente Ferrovie dello Stato;
  Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente  disposizioni  in
materia  di  trasmissione  al Parlamento dei contratti di programma e
dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;
  Vista la delibera del 12 agosto  1992,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  202  del  28  agosto  1992,  con  la quale il Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica  ha  disposto  la
trasformazione  dell'Ente Ferrovie dello Stato in societa' per azioni
ai sensi dell'art. 18 del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,
convertito,  con  modifiche, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed ha
stabilito che i diritti dell'azionista nei confronti  della  societa'
derivata  dalla suddetta trasformazione siano esercitati d'intesa tra
i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del  tesoro
e dei trasporti;
  Visti  i  piani  predisposti  dalle  Ferrovie dello Stato S.p.a. in
attuazione alla direttiva emanata il 17 novembre  1992  dai  Ministri
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  del tesoro e dei
trasporti;
  Vista la delibera del 9  dicembre  1992,  con  la  quale  i  citati
Ministri   hanno,  tra  l'altro,  approvato  il  piano  triennale  di
dettaglio 1993/95 e  determinato  l'ammontare  massimo  dei  mutui  e
prestiti  che  la  societa'  puo'  assumere  con oneri a carico dello
Stato;
  Vista la delibera del 23 dicembre 1992 con la quale questo Comitato
da' atto che le  attivita'  svolte  dall'Ente  Ferrovie  dello  Stato
restano  attribuite  alla  societa'  a  titolo  concessorio, ai sensi
dell'art. 14 del  richiamato  decreto-legge  n.  333/1992  convertito
dalla legge n. 359/1992;
  Vista  la  delibera  assunta dai menzionati Ministri il 29 dicembre
1992,  concernente   direttive   per   l'assunzione   degli   impegni
contrattuali   nell'ambito  della  realizzazione  del  sistema  "alta
velocita'";
  Visto il contratto di programma stipulato il 29 dicembre  1992  tra
il  Ministro dei trasporti e l'amministratore delegato delle Ferrovie
dello Stato S.p.a., che disciplina in via transitoria, per il 1993, i
rapporti tra le parti;
  Visto il piano di allocazione definitiva delle risorse previste dal
suddetto  contratto  di  programma  predisposto  dalle Ferrovie dello
Stato S.p.a. e trasmesso dal Ministro  dei  trasporti,  con  nota  n.
15982   del   19   novembre   1993,  unitamente  alla  relazione  del
segretariato di questo Comitato;
  Considerato che il piano  generale  dei  trasporti,  nel  conferire
centralita'   al  trasporto  ferroviario  nel  contesto  di  un  piu'
razionale ed efficiente assetto del sistema nazionale dei  trasporti,
non  stabilisce traguardi quantitativi da raggiungere secondo cadenze
determinate;
  Ritenuto   quindi   opportuno   stabilire    obiettivi    specifici
contestualmente all'allocazione delle risorse, concentrando, in prima
istanza,  le  disponibilita' su interventi che consentano di ultimare
opere di immediata utilizzabilita' ed instaurando un procedimento, in
cui la scelta degli investimenti, da parte delle Ferrovie dello Stato
S.p.a., avvenga in funzione del raggiungimento di specifici risultati
di servizi e/o di traguardi di mercato;
                              Delibera:
  1. Il piano di allocazione definitiva delle  risorse  previste  dal
contratto  di  programma  richiamato  in  premessa  e' finalizzato ad
obiettivi che risultano coerenti con gli indirizzi del piano generale
dei trasporti.
  2. Le risorse sono attribuite alle diverse tipologie di  intervento
previste  dal  piano secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1
che forma parte integrante della presente delibera.
  3. In relazione ai finanziamenti assegnati, le Ferrovie dello Stato
S.p.a. dovranno conseguire nei tempi previsti i  risultati  riportati
nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.
  4. La societa' dovra' inoltre:
  4.1. Per i raddoppi e le velocizzazioni relativi alle direttrici:
   Genova-Ventimiglia;
   Bologna-Verona-Brennero;
   Parma-La Spezia;
   Bologna-Bari;
   Bari-Taranto;
   Orte-Falconara;
   Caserta-Foggia;
   Palermo-Messina;
   Messina-Siracusa;
  - presentare a questo Comitato entro sei mesi:
    a)  i programmi di utilizzazione delle risorse previste nel piano
di cui al punto 1 della presente delibera in termini di:
    miglioramento dei tempi di percorrenza;
    aumento della capacita' della direttrice;
    aumento della capacita'  utilizzata  in  relazione  alla  domanda
acquisibile;
    b)  la  documentazione concernente i tempi di completamento delle
opere e della loro entrata in esercizio e le condizioni perche'  tali
tempi siano certi;
  - presentare del pari a questo Comitato entro dodici mesi:
    a)  il  programma di investimenti successivi a quelli del vigente
contratto  di  programma  ritenuti  necessari  per  far  fronte  agli
obiettivi  aziendali  all'anno  2000, corredato della quantificazione
del relativo fabbisogno finanziario e dall'indicazione dei  risultati
conseguibili in termini di domanda e di livelli di servizio;
    b)  la  documentazione  comprovante  che gli interventi richiesti
sono quelli che  presentano  i  minimi  costi  di  realizzazione  tra
diverse soluzioni possibili.
  4.2.  Per i nodi pervenire progressivamente alla stipula di accordi
di programma con le regioni, con l'obiettivo di:
   definire uno schema direttore di massima dell'assetto dei servizi;
   definire   uno   schema   direttore   di   massima    dell'assetto
infrastrutturale del nodo;
   sottoscrivere  convenzioni o comunque atti impegnativi per tutti i
soggetti interessati in cui siano regolati:
    le risorse impegnate dai diversi soggetti;
    le opere da realizzare con le risorse impegnate;
    i tempi di realizzazione;
    le condizioni per garantire i tempi di realizzazione.
  5.  L'eventuale  rimodulazione  dell'apporto  di  capitale  privato
rispetto  all'impegno  assunto  dalle  Ferrovie  dello  Stato S.p.a.,
tramite la partecipata treno alta velocita' TAV - S.p.a., comportera'
la ridefinizione del relativo progetto.
  6. Il processo di conseguimento dei risultati individuati ai  punti
precedenti  sara'  controllato attraverso un procedimento sistematico
da definirsi con  decreto  emanato  dal  Ministro  dei  trasporti  di
concerto   con  il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.   Sulla  base  delle  risultanze  del  controllo  e  della
documentazione fornita dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. ai sensi del
punto   4  della  presente  delibera  questo  Comitato  adottera'  le
conseguenti misure.
  7.  Ferme   restando   eventuali   disposizioni   legislative   che
intervengano  in  materia  e  che risultino applicabili alle Ferrovie
dello Stato, la societa' dovra' comunque adottare, per  le  quote  di
investimento  relative  al  1994  ed anni successivi, procedimenti di
contrattazione e/o di rinegoziazione che consentano una riduzione dei
costi di realizzazione delle opere, in modo da riallocare almeno  500
miliardi  di  lire  prioritariamente  sui  nodi e per dare attuazione
all'accordo sottoscritto  in  data  16  novembre  1993  tra  Governo,
regione  Sardegna  e  Ferrovie  dello  Stato  per la realizzazione di
interventi prioritari sulla rete sarda.
  8. Il Ministro dei trasporti provvedera' a trasmettere il piano  di
cui  al  punto 1, corredato della presente delibera, alle commissioni
parlamentari per l'acquisizione  del  prescritto  parere.  Lo  stesso
Ministro sottoporra' a questo Comitato il programma predisposto dalle
Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'allocazione delle ulteriori risorse
recate dalla legge finanziaria relativa al 1994.
   Roma, 30 novembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40