IL MINISTRO DEL TESORO Vista le legge 24 maggio 1977, n. 227, contenente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale; Visto in particolare l'art. 18, quarto comma, della legge n. 227 del 1977, che dispone che condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito all'esportazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto il decreto del Ministro del tesoro 1 marzo 1988, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1988, emanato in attuazione dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227 del 1977; Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 123 del 1988, che prevede la fissazione con decreto del Ministro del tesoro di commissioni onnicompresive in favore degli intermediari creditizi nazionali che effettuino operazioni di credito all'esportazione; Visto il decreto del Ministro del tesoro 9 gennaio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 1989, che determina la misura delle commissioni onnicomprensive di intermediazione sulla base delle condizioni di mercato e della natura delle operazioni; Visto il decreto del Ministro del tesoro 20 gennaio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 28 del 3 febbraio 1989, concernente le commissioni onnicomprensive di intermediazione riconosciute agli istituti ed aziende di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito finanziario all'esportazione nella forma di linee di credito "open"; Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 gennaio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1989, recante condizioni e modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito all'esportazione a tassi di interessi difformi da quelli previsti dall'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 1 marzo 1988, n. 123, sopra richiamato; Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1991, che prevede che nelle operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale effettuate da consorzi di credito di nazionalita' mista l'intervento agevolativo sia commisurato alle condizioni dei finanziamenti direttamente concesse all'acquirente estero, senza riconoscere alcuna commissione di intermediazione, cosi' equiparando il trattamento dei consorzi di credito di nazionalita' mista a quello riconosciuto alle banche estere dall'art. 24 del decreto ministeriale n. 123 del 1988; Visto il decreto del Ministro del tesoro 8 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 12 del 17 gennaio 1994, concernente la determinazione della commissione onnicomprensiva di intermediazione riconosciuta agli enti creditizi nazionali per gli oneri relativi alle operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", pubblicato nel supplemento ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 30 settembre 1993, ed entrato in vigore il 1 gennaio 1994; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3, relativo al controllo preventivo di legittimita' sugli atti non aventi forza di legge; Considerato che occorre assicurare, nel rispetto delle intese internazionali, anche alle banche italiane le condizioni e modalita' di intervento gia' in vigore per gli istituti e banche estere nonche' per i consorzi di credito di nazionalita' mista; Ravvisata la necessita' di rafforzare trasparenza e disciplina sia nell'utilizzo dei tassi di interesse previsti dalle intese internazionali sia nell'applicazione delle commissioni onnicomprensive di intermediazione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 123 del 1988 riordinando la materia dei tassi di interesse da prendere a riferimento per la commisurazione del contributo agevolativo nel credito all'esportazione; Ritenuta altresi' l'urgenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza: Decreta: Art. 1. L'art. 22 del decreto del Ministro del tesoro 1 marzo 1988, n. 123, e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Operazioni di credito fornitore effettuate con prestiti esteri ottenuti da banche italiane). - Le banche italiane che finanziano direttamente operatori nazionali debbono comunicare al Mediocredito centrale il costo della raccolta effettuata sull'estero di cui al precedente art. 20 e tutti i dati idonei ad accertare la congruita' delle condizioni medesime. Al costo come sopra stabilito deve essere aggiunta la commissione onnicomprensiva di cui al precedente art. 4.".