IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  le  legge  24  maggio  1977, n. 227, contenente disposizioni
sull'assicurazione e sul  finanziamento  dei  crediti  inerenti  alle
esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero
nonche'   alla   cooperazione   economica   e  finanziaria  in  campo
internazionale;
  Visto in particolare l'art. 18, quarto comma, della  legge  n.  227
del 1977, che dispone che condizioni, modalita' e tempi di intervento
del    Mediocredito    centrale    nelle    operazioni   di   credito
all'esportazione sono stabiliti con decreto del Ministro del  tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro 1 marzo 1988, n. 123,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 90 del 18 aprile 1988, emanato in attuazione  dell'art.
18, quarto comma, della legge n. 227 del 1977;
  Visto  in  particolare  l'art. 4 del citato decreto ministeriale n.
123 del 1988, che prevede la fissazione con decreto del Ministro  del
tesoro  di  commissioni  onnicompresive  in favore degli intermediari
creditizi   nazionali   che   effettuino   operazioni   di    credito
all'esportazione;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro 9 gennaio 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n.  15 del 19 gennaio 1989, che determina la misura delle commissioni
onnicomprensive di intermediazione sulla  base  delle  condizioni  di
mercato e della natura delle operazioni;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  20  gennaio  1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 28 del 3  febbraio  1989,  concernente  le  commissioni
onnicomprensive  di  intermediazione  riconosciute  agli  istituti ed
aziende di credito per gli oneri relativi alle operazioni di  credito
finanziario all'esportazione nella forma di linee di credito "open";
  Visto   il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  31  gennaio  1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 36 del 13 febbraio 1989, recante condizioni e modalita'
dell'intervento   agevolativo   del   Mediocredito   centrale   nelle
operazioni  di credito all'esportazione a tassi di interessi difformi
da  quelli  previsti  dall'art.  2,  secondo   comma,   del   decreto
ministeriale 1 marzo 1988, n. 123, sopra richiamato;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 aprile 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n.  114  del  17  maggio  1991,  che  prevede che nelle operazioni di
credito all'esportazione
con  provvista  sui  mercati  esteri  e  su   quello   internazionale
effettuate  da consorzi di credito di nazionalita' mista l'intervento
agevolativo  sia  commisurato  alle  condizioni   dei   finanziamenti
direttamente concesse all'acquirente estero, senza riconoscere alcuna
commissione  di intermediazione, cosi' equiparando il trattamento dei
consorzi  di credito di nazionalita' mista a quello riconosciuto alle
banche estere dall'art. 24 del decreto ministeriale n. 123 del 1988;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro 8 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 12 del  17  gennaio  1994,  concernente  la  determinazione  della
commissione onnicomprensiva di intermediazione riconosciuta agli enti
creditizi nazionali per gli oneri relativi alle operazioni di credito
all'esportazione  con  provvista  sui  mercati  esteri  e  su  quello
internazionale e con dilazione di pagamento  uguale  o  superiore  ai
ventiquattro mesi;
  Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: "Testo unico
delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia",  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana  n.  230  del  30  settembre 1993, ed entrato in vigore il 1
gennaio 1994;
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia  di  giurisdizione  e  controllo della Corte dei conti, ed in
particolare  l'art.  3,   relativo   al   controllo   preventivo   di
legittimita' sugli atti non aventi forza di legge;
  Considerato  che  occorre  assicurare,  nel  rispetto  delle intese
internazionali, anche alle banche italiane le condizioni e  modalita'
di intervento gia' in vigore per gli istituti e banche estere nonche'
per i consorzi di credito di nazionalita' mista;
  Ravvisata  la necessita' di rafforzare trasparenza e disciplina sia
nell'utilizzo  dei  tassi  di   interesse   previsti   dalle   intese
internazionali     sia     nell'applicazione     delle    commissioni
onnicomprensive di intermediazione di  cui  all'art.  4  del  decreto
ministeriale  n.  123  del  1988  riordinando la materia dei tassi di
interesse  da  prendere  a  riferimento  per  la  commisurazione  del
contributo agevolativo nel credito all'esportazione;
  Ritenuta  altresi'  l'urgenza,  ai  sensi  dell'art.  6 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.  691,
con  l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato
interministeriale per il  credito  ed  il  risparmio  nella  prossima
adunanza:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  22  del  decreto  del  Ministro del tesoro 1 marzo 1988, n.
123, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 22 (Operazioni di credito fornitore effettuate  con  prestiti
esteri  ottenuti  da  banche  italiane).  -  Le  banche  italiane che
finanziano direttamente operatori  nazionali  debbono  comunicare  al
Mediocredito  centrale il costo della raccolta effettuata sull'estero
di cui al precedente art. 20 e tutti i dati idonei  ad  accertare  la
congruita' delle condizioni medesime.
  Al  costo  come sopra stabilito deve essere aggiunta la commissione
onnicomprensiva di cui al precedente art. 4.".