IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindaci di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attivita'; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale e' stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 con il quale e' stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alla "A.C.A.I. - Associazione cristiana artigiani italiani"; Vista l'istanza del 14 gennaio 1994 (presentata in data 14 febbraio 1994) con la quale il "CAAF ACAI nazionale - Centro autorizzato di assistenza fiscale - Associazione cristiana artigiani italiani nazionale S.r.l." in sigla "CAAF ACAI nazionale S.r.l.", legalmente rappresentato dal presidente sig. Guerrieri Luigi chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale; Visto l'atto costitutivo stipulato in data 28 luglio 1993 a rogito notaio dott. De Agostini Paolo (n. 11527 di repertorio e n. 2158 di raccolta) ed il relativo atto integrativo stipulato in data 25 ottobre 1993 a rogito notaio dott. Intersimone Giorgio (n. 139425 di repertorio e n. 17577 di raccolta); Vista la polizza di assicurazione n. 39035676 stipulata con le "Assicurazioni generali S.p.a.", relativamente al periodo 21 febbraio 1994-21 febbraio 1995; Vista la documentazione con la quale e' stato dimostrato il possesso, da parte del rag. Santori Lorenzo direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992; Considerato che e' stato stipulato un elenco di piu' di 300 associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il "CAAF ACAI nazionale - Centro autorizzato di assistenza fiscale - Associazione cristiana artigiani italiani nazionale S.r.l." in sigla "CAAF ACAI nazionale S.r.l.", al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno; Considerato che lo statuto depositato e' conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992; Considerato che e' stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992; Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese; Decreta: La societa' "CAAF ACAI nazionale - Centro autorizzato di assistenza fiscale - Associazione cristiana artigiani italiani nazionale S.r.l." in sigla: "CAAF ACAI nazionale S.r.l.", con sede in Roma, piazza Capranica n. 78, e' autorizzata all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991. La predetta societa' e' iscritta al n. 0024 dell'albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 1994 Il Ministro: GALLO