IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto l'art. 14, comma 3, della legge 27 marzo 1992,  n.  257,  che
istituisce  presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  il  "Fondo  speciale  per  la  riconversione  delle
produzioni di amianto";
  Visto  l'art.  14,  comma  4,  della  citata  legge n. 257/1992 che
demanda al CIPI la determinazione delle condizioni di ammissibilita',
delle priorita' di accesso e  dei  criteri  per  l'istruttoria  delle
domande di finanziamento;
                              Delibera:
  Il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato nel
deliberare gli interventi del Fondo  speciale  per  la  riconversione
delle produzioni di amianto si attiene alle seguenti direttive:
1. Ammissibilita'.
  1.1.  Sono  ammissibili  ai  benefici  del  "Fondo  speciale per la
riconversione delle produzioni di amianto" quelle imprese industriali
che, impiegando fibre di amianto come materia prima, siano  impegnate
in   programmi  di  riconversione  della  loro  attivita'  impiegando
materiali sostitutivi dell'amianto. Sono quindi escluse dai  benefici
del Fondo quelle imprese che utilizzano nella loro attivita' prodotti
a  base  di  amianto  e che abbiano come onere quello derivante dalla
sostituzione di tali prodotti.
  1.2. Sono ammissibili ai benefici del Fondo  anche  quelle  aziende
che  intendano  orientare  il  processo  di riconversione verso altri
settori merceologici previa cessazione  della  precedente  attivita'.
Tuttavia,  tale  obiettivo  dovra'  essere  oggetto  di una specifica
strategia che l'impresa dovra' documentare sulla  base  di  programmi
concordati  con  le  organizzazioni sindacali ed impegnarsi a rendere
operativa senza soluzione di  continuita'  rispetto  alla  precedente
attivita'.  In tale ipotesi, il contributo sara' commisurato al costo
medio di riconversione proprio del settore di provenienza od a quello
del nuovo settore scegliendo, tra i due, il minore. La congruita' dei
costi esposti sara' verificata dal Ministero dell'industria.
  1.3. Ferme restando le condizioni sopra esposte, possono  usufruire
dell'intervento del Fondo le imprese che risultino in attivita' al 31
dicembre  1992 e che non siano gravate da procedure concorsuali. Sono
escluse dai benefici del Fondo quei programmi  di  riconversione  che
abbiano   determinato   l'iscrizione   nel   libro   dei  cespiti  di
investimento effettuati in  data  precedente  all'entrata  in  vigore
della legge n. 257/1992.
  1.4. I benefici del Fondo nelle zone obiettivo 1 del regolamento CE
n.  2081/93,  sono  cumulabili  con  altri benefici previsti da altre
leggi comunitarie, nazionali  o  regionali.  La  cumulabilita'  degli
interventi  non  puo',  comunque,  superare  il 65% dell'investimento
effettuato.
2. Priorita'.
  2.1. Rivestono carattere di priorita' quei programmi caratterizzati
da:
   incremento   della   produttivita'  per  addetto  nell'ipotesi  di
riconversione nello stesso settore merceologico;
   reimpiego di un numero di addetti pari o superiore nell'ipotesi di
riconversione in altro settore merceologico;
   riqualificazione del personale nell'ipotesi  di  riconversione  in
altro settore merceologico;
   utilizzazione  di  tecnologie sviluppate con attivita' autonome di
ricerca e sviluppo.
  2.2. L'entita' delle agevolazioni ammesse e' pari al 15% dei  costi
sostenuti e riconosciuti congrui dal Ministero dell'industria.
  Per  le imprese operanti nelle regioni italiane rientranti nell'ob.
1, nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino  industriale
(ob.  2) e in quelli interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo
di cui ai regolamenti CE, l'importo  delle  agevolazioni  ammesse  e'
elevabile  al  30%  dei  costi  sostenuti  e riconosciuti congrui dal
Ministero dell'industria.
  Per le imprese che si impegnino durante il periodo di  applicazione
del  programma  di  eliminazione  dell'uso  dell'amianto  a  non fare
ricorso alla Cassa  integrazione  guadagni,  la  somma  erogabile  e'
maggiorata   del   10%  a  titolo  di  sostegno  all'occupazione  dei
lavoratori alle dipendenze delle stesse imprese interessate.
3. Criteri per l'istruttoria.
  3.1. Le domande di concessione delle agevolazioni  sono  presentate
al  Ministero dell'industria complete del programma di riconversione.
Il Ministero dell'industria provvede ad accertare la sussistenza  dei
requisiti   di  cui  ai  commi  precedenti  analizzando  i  programmi
presentati e  valutando  la  congruita'  dei  costi  sostenuti  o  da
sostenere.  A  seguito degli accertamenti di cui al punto precedente,
il Ministero dell'industria delibera in ordine all'ammissibilita' del
programma all'intervento del Fondo.
  3.2. Le modalita', i termini per la presentazione delle domande  di
finanziamento  e  per  l'erogazione dei contributi sono stabiliti, ai
sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 257/1992, con decreto del
Ministro dell'industria.    Prima  di  procedere  all'erogazione  del
contributo  il  Ministero dell'industria dovra' disporre verifiche di
accertamento sulla realizzazione dei programmi.
  3.3.   Il   Ministero   dell'industria   provvede   ad   informare,
annualmente, il CIPE sui programmi di riconversione approvati e sulla
destinazione del Fondo fino all'estinzione del medesimo.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 43