IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto l'art. 14, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto"; Visto l'art. 14, comma 4, della citata legge n. 257/1992 che demanda al CIPI la determinazione delle condizioni di ammissibilita', delle priorita' di accesso e dei criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento; Delibera: Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel deliberare gli interventi del Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto si attiene alle seguenti direttive: 1. Ammissibilita'. 1.1. Sono ammissibili ai benefici del "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto" quelle imprese industriali che, impiegando fibre di amianto come materia prima, siano impegnate in programmi di riconversione della loro attivita' impiegando materiali sostitutivi dell'amianto. Sono quindi escluse dai benefici del Fondo quelle imprese che utilizzano nella loro attivita' prodotti a base di amianto e che abbiano come onere quello derivante dalla sostituzione di tali prodotti. 1.2. Sono ammissibili ai benefici del Fondo anche quelle aziende che intendano orientare il processo di riconversione verso altri settori merceologici previa cessazione della precedente attivita'. Tuttavia, tale obiettivo dovra' essere oggetto di una specifica strategia che l'impresa dovra' documentare sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali ed impegnarsi a rendere operativa senza soluzione di continuita' rispetto alla precedente attivita'. In tale ipotesi, il contributo sara' commisurato al costo medio di riconversione proprio del settore di provenienza od a quello del nuovo settore scegliendo, tra i due, il minore. La congruita' dei costi esposti sara' verificata dal Ministero dell'industria. 1.3. Ferme restando le condizioni sopra esposte, possono usufruire dell'intervento del Fondo le imprese che risultino in attivita' al 31 dicembre 1992 e che non siano gravate da procedure concorsuali. Sono escluse dai benefici del Fondo quei programmi di riconversione che abbiano determinato l'iscrizione nel libro dei cespiti di investimento effettuati in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 257/1992. 1.4. I benefici del Fondo nelle zone obiettivo 1 del regolamento CE n. 2081/93, sono cumulabili con altri benefici previsti da altre leggi comunitarie, nazionali o regionali. La cumulabilita' degli interventi non puo', comunque, superare il 65% dell'investimento effettuato. 2. Priorita'. 2.1. Rivestono carattere di priorita' quei programmi caratterizzati da: incremento della produttivita' per addetto nell'ipotesi di riconversione nello stesso settore merceologico; reimpiego di un numero di addetti pari o superiore nell'ipotesi di riconversione in altro settore merceologico; riqualificazione del personale nell'ipotesi di riconversione in altro settore merceologico; utilizzazione di tecnologie sviluppate con attivita' autonome di ricerca e sviluppo. 2.2. L'entita' delle agevolazioni ammesse e' pari al 15% dei costi sostenuti e riconosciuti congrui dal Ministero dell'industria. Per le imprese operanti nelle regioni italiane rientranti nell'ob. 1, nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale (ob. 2) e in quelli interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui ai regolamenti CE, l'importo delle agevolazioni ammesse e' elevabile al 30% dei costi sostenuti e riconosciuti congrui dal Ministero dell'industria. Per le imprese che si impegnino durante il periodo di applicazione del programma di eliminazione dell'uso dell'amianto a non fare ricorso alla Cassa integrazione guadagni, la somma erogabile e' maggiorata del 10% a titolo di sostegno all'occupazione dei lavoratori alle dipendenze delle stesse imprese interessate. 3. Criteri per l'istruttoria. 3.1. Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate al Ministero dell'industria complete del programma di riconversione. Il Ministero dell'industria provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti analizzando i programmi presentati e valutando la congruita' dei costi sostenuti o da sostenere. A seguito degli accertamenti di cui al punto precedente, il Ministero dell'industria delibera in ordine all'ammissibilita' del programma all'intervento del Fondo. 3.2. Le modalita', i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 257/1992, con decreto del Ministro dell'industria. Prima di procedere all'erogazione del contributo il Ministero dell'industria dovra' disporre verifiche di accertamento sulla realizzazione dei programmi. 3.3. Il Ministero dell'industria provvede ad informare, annualmente, il CIPE sui programmi di riconversione approvati e sulla destinazione del Fondo fino all'estinzione del medesimo. Roma, 28 dicembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 43