IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Vista la  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  recante  la  disciplina
dell'attivita'    di   intermediazione   mobiliare   e   disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
  Visto l'art. 25 dello Statuto della Banca d'Italia,  approvato  con
regio  decreto  11  giugno 1936, n. 1067 e modificato con decreti del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963,
n. 369, 14 agosto 1969, n. 593 e 20 luglio 1973, n. 607;
  Visto il regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), e dell'art. 9, commi  4  e
5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (di seguito "regolamento");
  Ravvisata  la  necessita' di apportare modificazioni al regolamento
per tener conto, anche alla luce dell'esperienza applicativa sin  qui
maturata,   degli   sviluppi   che  nelle  sedi  internazionali  sono
intervenuti in materia di disciplina della copertura  patrimoniale  a
fronte   dei  rischi  connessi  con  l'attivita'  di  intermediazione
mobiliare;
  Avuta  presente  l'esigenza  di  assicurare,   alle   societa'   di
intermediazione  mobiliare  di cui alla legge n. 1/1991 e alle banche
autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge  medesima,  un  congruo
periodo per adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare;
  D'intesa con la Consob;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere dal 1 gennaio 1995 il titolo IV del regolamento e'
modificato conformemente al testo che si allega.
  2. Fino al 31 dicembre 1994 per le banche resta in vigore l'opzione
di cui all'art. 45 del regolamento in atto vigente, per le  attivita'
di  intermediazione mobiliare cui sono autorizzate ai sensi dell'art.
16, comma 1, della legge n. 1/1991.
   Roma, 16 marzo 1994
                                                Il Governatore: FAZIO