IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari; Visto l'art. 25 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593 e 20 luglio 1973, n. 607; Visto il regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), e dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (di seguito "regolamento"); Ravvisata la necessita' di apportare modificazioni al regolamento per tener conto, anche alla luce dell'esperienza applicativa sin qui maturata, degli sviluppi che nelle sedi internazionali sono intervenuti in materia di disciplina della copertura patrimoniale a fronte dei rischi connessi con l'attivita' di intermediazione mobiliare; Avuta presente l'esigenza di assicurare, alle societa' di intermediazione mobiliare di cui alla legge n. 1/1991 e alle banche autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge medesima, un congruo periodo per adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare; D'intesa con la Consob; Dispone: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 il titolo IV del regolamento e' modificato conformemente al testo che si allega. 2. Fino al 31 dicembre 1994 per le banche resta in vigore l'opzione di cui all'art. 45 del regolamento in atto vigente, per le attivita' di intermediazione mobiliare cui sono autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 1/1991. Roma, 16 marzo 1994 Il Governatore: FAZIO