Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri  - Segretariato generale -
                                  Ufficio      del      coordinamento
                                  amministrativo - Dipartimento degli
                                  AA.GG.      e   del   personale   -
                                  Dipartimento   per    gli    affari
                                  giuridici e legislativi
                                  A  tutti  i Ministeri - Gabinetto -
                                  Direzione gen. AA.GG. e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Al  corte  dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al   Consiglio   nazionale    della
                                  economia    e    del    lavoro    -
                                  Segretariato generale
                                  Ai  commissari  di  Governo   nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della Commissione di
                                  coordinamento nella  regione  Valle
                                  d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai  Prefetti  della Repubblica (per
                                  il    tramite     del     Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle   Aziende  ed  Amministrazioni
                                  dello Stato ad ordinamento autonomo
                                  (per  il  tramite   dei   Ministeri
                                  interessati)
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici (per il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e  sperimentazione  (per il tramite
                                  dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai  rettori  delle  Universita'   e
                                  delle   Istituzioni   universitarie
                                  (per il tramite del Ministero della
                                  ricerca scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per il tramite di rappresentanti e
                                  dei commissari di Governo)
                                  Alle  province  (per il tramite dei
                                  Prefetti)
                                  Ai  comuni  (per  il  tramite   dei
                                  Prefetti)
                                  Alle   comunita'  montane  (per  il
                                  tramite dei Prefetti)
                                  Alle unita' sanitarie  locali  (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a  carattere    scientifico (per il
                                  tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali  (per il tramite delle
                                  regioni)
                                  Ai  presidenti  delle   camere   di
                                  commercio,  industria,  artigianato
                                  ed  agricoltura  (per  il   tramite
                                  dell'Unioncamere)
                                  Agli    istituti    autonomi   case
                                  popolari    (per     il     tramite
                                  dell'Aniacap)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'UNIONCAMERE
                                  All'ANIACAP
                                  Alla  Conferenza  dei rettori delle
                                  Universita' degli studi
                                  Alla  Conferenza   dei   presidenti
                                  delle   regioni  e  delle  province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alla Agenzia per la  rappresentanza
                                  negoziale      delle      pubbliche
                                  amministrazioni
                                  e p.c.:
                                  Alla Presidenza della Repubblica  -
                                  Segretariato generale - Palazzo del
                                  Quirinale
 
   Il   Dipartimento   della  funzione  pubblica  emana  la  seguente
direttiva,  nell'ambito  dei  poteri  di  indirizzo  e  coordinamento
conferitigli  dalla  legge,  al  fine di indicare le procedure per la
verifica  della  congruita'  delle  metodologie  di  rilevazione  dei
carichi di lavoro e, solo per le amministrazioni dello Stato, le pro-
cedure  preliminari  all'approvazione  delle  dotazioni organiche con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
   La presente direttiva e' stata preceduta da diverse consultazioni;
in particolare: con i rappresentanti della Conferenza dei  Presidenti
delle  Regioni,  della  Conferenza  dei  Rettori  delle  Universita',
dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M. e dell'UNIONCAMERE.
1. Gli aspetti normativi
   L'articolo  3,  comma  5,  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537
dispone  che  le  amministrazioni  pubbliche,  cosi'  come   definite
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29  e  successive  modificazioni, devono provvedere entro il 31.12.94
alla verifica dei carichi di  lavoro,  che  sara'  poi  ripetuta  con
cadenza biennale.
   Tale   operazione   e'  finalizzata  alla  rideterminazione  delle
dotazioni organiche, provvisoriamente stabilite ai sensi del comma  6
e  delle deroghe previste dai commi 7 (Avvocatura dello Stato, MURST,
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali) e  16  (amministrazione
della   giustizia,   universita'   ed   enti   di  ricerca,  sanita')
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
   La scuola e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative sono, ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  23
dicembre 1993, n. 537, esclude dalla verifica dei carichi di lavoro.
   Al Dipartimento della funzione pubblica e' assegnato il compito di
verificare  la  congruita' delle metodologie utilizzate dalle diverse
amministrazioni pubbliche per la rilevazione dei carichi di lavoro.
   Solo  dopo  che   le   amministrazioni   hanno   provveduto   alla
rideterminazione   delle   dotazioni   organiche   a   seguito  della
rilevazione dei carichi di  lavoro,  esse  possono  coprire  i  posti
resisi  disponibili  per  cessazione,  pur  nei limiti previsti dalla
legge.
   L'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3,  qui  richiamate,
deve  essere  coordinata con quanto dispone l'articolo 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  e  successive  modificazioni,  in
merito  alla  approvazione  delle  dotazioni  organiche  da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Quest'ultima norma, infatti,  limitatamente  alle  amministrazioni
dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, dispone che la dotazione
organica, determinata previa verifica  dei  carichi  di  lavoro,  sia
approvata  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero
del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica.
   In questo  quadro,  per  le  amministrazioni  ora  menzionate,  il
Dipartimento  della  funzione  pubblica  assume  un  ruolo  ulteriore
rispetto  a  quello  della  sola  verifica  della  congruita'   delle
metodologie  di  rilevazione  dei  carichi  di  lavoro.  Infatti, per
svolgere un ruolo attivo nel processo di formulazione della  proposta
di dotazione organica da parte del Ministro competente e d'intesa con
il  Ministro del Tesoro, il Dipartimento della funzione pubblica deve
esaminare nel merito i risultati conseguiti con  la  rilevazione,  la
loro  coerenza  interna  e la loro coerenza rispetto alla proposta di
dotazione organica presentata dalla amministrazione interessata.
   Pertanto debbono essere distinte le amministrazioni  soggette  sia
alla  verifica  della congruita' della metodologia di rilevazione che
alla approvazione della dotazione organica con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (Amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo),  dalle  amministrazioni  soggette  solo  alla
verifica   della   congruita'   della   metodologia   (le    restanti
amministrazioni).
   Ai   fini  della  richiesta  di  attestazione  di  congruita',  si
specificano   alcuni   requisiti   metodologici   minimi    che    le
amministrazioni dovranno rispettare.
2. Requisiti delle metodologie
  Il  carico  di  lavoro  e'  definito  come  la  quantita' di lavoro
necessario delle  diverse  qualifiche  e  professionalita',  dato  un
contesto  operativo  e un periodo di riferimento, per trattare i casi
che vengono sottoposti ad una unita' organizzativa in dipendenza:
     a) delle esigenze espresse da utenti finali;
     b) delle attivita' di altre unita'  organizzative  dello  stesso
     ente;
     c) degli obiettivi di produzione assegnati.
   Ne  discende  che,  per  misurare i carichi di lavoro, si deve far
riferimento alle  condizioni  della  domanda  e  alle  condizioni  di
produzione dei servizi.
   Per  le  condizioni  della  domanda,  e'  necessario  rilevare per
ciascuna amministrazione:
- l'unita' organizzativa minima cui si riferisce il carico di lavoro;
- la lista delle attivita' e dei prodotti di ciascuna unita'
  organizzativa e le relative unita' di misura;
- la quantita' di atti o prodotti richiesti, (valutata sulla base
  della media dell'ultimo triennio), o  previsti  in  relazione  agli
  obiettivi assegnati a ciascuna unita' organizzativa;
- la quantita' di atti o prodotti ottenuti da ciascuna unita'
  organizzativa nella media dell'ultimo triennio;
- le eventuali giacenze iniziali e finali rilevate con riferimento
  all'anno considerato.
   In  questo  ambito,  si potra' tener conto delle variazioni attese
dei flussi di  domanda,  anche  in  conseguenza  di  ristrutturazioni
organizzative.
   Riguardo   alle   condizioni   della   produzione,  e'  necessario
determinare: il tempo standard di esecuzione per ciascuna  attivita',
nonche'  le  qualifiche e i profili professionali, accorpati per aree
omogenee  di  funzioni,  necessari  allo  svolgimento   di   ciascuna
attivita'.  La  metodologia potra' prevedere modificazioni periodiche
degli standards in connessione a mutamenti procedurali e  innovazioni
tecnologiche dei processi produttivi.
   Inoltre,  si  dovra'  tener  conto del tempo di lavoro dedicato ad
attivita' per le quali non e' possibile rilevare il  tempo  standard,
date  le loro caratteristiche (per esempio, le attivita' di studio) e
del tempo di lavoro dedicato alle attivita' ausiliarie (per  esempio,
centralini, anticamera, ecc.);
   Infine,  e'  necessario rilevare il numero di addetti in servizio,
il numero di  assenze  ed  i  flussi  annui  di  lavoro  ordinario  e
straordinario  distinti  per  unita'  organizzativa,  per qualifica e
profili professionali, quest'ultimi accorpati per  aree  omogenee  di
funzioni.
   Sono ritenute ammissibili rilevazioni di tipo campionario, qualora
si riferiscano ad unita' organizzative che svolgono tutte le medesime
attivita',  avendo,  tuttavia,  la  precauzione  di tener conto delle
eventuali diverse condizioni organizzative e dotazioni tecnologiche.
  Per una esemplificazione della rilevazione  delle  variabili  prima
indicate,  si  rinvia all'allegato tecnico (allegato 2), che contiene
una delle metodologie utilizzabili.
3. Giudizio di congruita' e diversita' delle procedure di
   verifica
   L'obiettivo  perseguito  dal  legislatore  con  la  previsione del
giudizio di congruita' sulle metodologie seguite per  la  rilevazione
dei  carichi  di lavoro presso tutte le amministrazioni, e' quello di
favorire criteri di definizione,  rilevazione  e  determinazione  dei
carichi  di lavoro non incompatibili tra loro, pur nel rispetto delle
peculiarita' esistenti tra i diversi comparti e amministrazioni.
   Per   tener   conto   delle    diverse    caratteristiche    delle
amministrazioni  pubbliche,  sono  previsti  percorsi  procedimentali
distinti per tipologia di amministrazione.
   Per favorire l'applicazione di metodologie relativamente omogenee,
all'interno  dei  diversi  comparti  dell'amministrazione,  un  ruolo
essenziale  e'  stato  assegnato  alle  Regioni  rispetto  agli  enti
pubblici vigilati, alle associazioni di enti locali nei confronti dei
singoli enti, alla Conferenza dei Rettori per  le  Universita',  alla
Unioncamere  per  le  Camere di Commercio, ai ministeri vigilanti per
gli enti pubblici non economici e per le istituzioni e  gli  enti  di
ricerca ai quali si riferiscono.
   All'interno  delle  diversita'  procedurali,  e'  fondamentale  la
distinzione tra le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo, da un lato, e le restanti amministrazioni, dall'altro. Come
detto,  la  distinzione si fonda sulla circostanza che, per le prime,
la dotazione organica e' adottata  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  per  le  seconde,  e'  decisa  in completa
autonomia, secondo i rispettivi ordinamenti.
3.1 Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
   La procedura per  la  verifica  di  congruita'  delle  metodologie
adottate dalle amministrazioni dello Stato e' la seguente:
1) Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
   elaborano la metodologia per la rilevazione dei carichi di lavoro,
   tenendo  conto  dei  requisiti  sopra  indicati e la sperimentano,
   applicandola ad alcuni casi.
2) Esse trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
   a) una relazione che illustra analiticamente la metodologia che si
      intende seguire,  corredata  dai  moduli  per  la  rilevazione;
      qualora si adotti la metodologia esemplificata nell'allegato 2,
      e'sufficiente comunicare la scelta effettuata;
   b) i risultati della sperimentazione presso una unita'
      dell'amministrazione centrale, con relazione esplicativa;
   c) i risultati della sperimentazione presso una unita'
      dell'amministrazione periferica, con relazione esplicativa;
3) Le amministrazioni che, al momento della pubblicazione della
   presente  direttiva  nella  Gazzetta  Ufficiale, hanno concluso la
   rilevazione dei carichi di lavoro, ovvero sono in fase conclusiva,
   trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
   a)  una  relazione  che  illustra  analiticamente  la  metodologia
   seguita;
   b) i risultati ottenuti dall'applicazione della metodologia presso
      una   unita'   dell'amministrazione   centrale,  con  relazione
      esplicativa;
   c) i  risultati  ottenuti  dall'applicazione    della  metodologia
   presso
      una   unita'  dell'amministrazione  periferica,  con  relazione
      esplicativa.
4) Il Dipartimento della funzione pubblica, entro 30 giorni dalla
   ricezione  della  documentazione,  verifica  la  congruita'  della
   metodologia proposta. Decorsi 10 giorni  dalla  scadenza  di  tale
   termine, il giudizio di congruita' si intende reso favorevolmente.
5) Al fine di rendere piu' agevole la definizione della proposta di
   dotazione  organica,  che va formulata ai sensi dell'art. 6, comma
   3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive
   modificazioni, il Dipartimento della funzione pubblica stabilisce,
   se  necessario,  d'intesa  con  l'amministrazione  interessata, un
   programma  di  verifica   sugli   stati   di   avanzamento   della
   rilevazione.
6) A conclusione della rilevazione, ciascuna amministrazione fornisce
   al  Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del Tesoro
   - Ragioneria Generale dello Stato, per il tramite delle Regionerie
   Centrali competenti - la  proposta  di  dotazione  organica  e  le
   informazioni  ordinate,  secondo  i  cinque  prospetti in allegato
   (allegato 1); ulteriori informazioni di dettaglio potranno  essere
   richieste dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero
   del Tesoro.
7) Successivamente, il Dipartimento della funzione pubblica esprime
   parere per formulare, d'intesa con il Ministro competente e con il
   Ministero del Tesoro, la proposta di dotazione organica.
   Le  informazioni  relative  ai  carichi di lavoro e le conseguenti
elaborazioni   saranno   trattate   utilizzando   adeguati   supporti
informatici.
   Entro  il  30  giugno  1994,  l'Autorita'  per l'informatica nella
pubblica amministrazione, in collaborazione con il Dipartimento della
funzione pubblica e con il Ministero del Tesoro, definisce, ai  sensi
dell'articolo  7,  comma  1,  del decreto legislativo del 12 febbraio
1993, n. 39, standard minimi di omogeneita' tecnica che consentano il
trasferimento dei dati su supporto  magnetico  dalle  amministrazioni
dello  Stato  al  Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
del Tesoro.
   In sede di prima applicazione della  procedura  di  determinazione
dei   carichi  di  lavoro,  le  amministrazioni  menzionate  potranno
trasmettere i dati di cui al punto 6) su supporto cartaceo.
3.2 Universita'
   L'articolo 3, comma 5, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
prevede  la  rilevazione dei carichi di lavoro anche per il personale
non docente delle Universita' e  la  verifica  delle  metodologie  da
parte del Dipartimento.
   In base all'articolo 5, comma 12, della legge citata - il quale ha
innovato  per  questa  parte  l'articolo  6 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni - le modifiche  degli
organici  sono  deliberate  dalle  Universita'  secondo  i rispettivi
ordinamenti.
   La procedura per la verifica della congruita' delle metodologie di
rivelazione dei carichi di lavoro delle Universita' e' la seguente:
1) La Conferenza dei Rettori propone al Dipartimento della funzione
   pubblica le metodologie per la valutazione dei carichi  di  lavoro
   che   ritiene   idonee,  tenuto  conto  della  specificita'  delle
   universita' e dei criteri di cui al precedente paragrafo 2. A  tal
   fine, presenta una relazione dettagliata e uno studio sperimentale
   di casi, per ciascuna metodologia proposta.
2) Il Dipartimento, entro 30 giorni dalla ricezione della
   documentazione, verifica la congruita' delle metodologie proposte.
   Decorsi  10  giorni dalla scadenza di tale termine, il giudizio di
   congruita' si intende reso favorevolmente.
3) Le singole Universita' applicano una delle metodologie ritenute
   congrue dal Dipartimento della funzione pubblica.
4) Le singole Universita' determinano la dotazione organica di
   ateneo, che viene deliberata secondo i rispettivi ordinamenti.
3.3 Istituzione ed enti di ricerca
   La procedura per la verifica della congruita' delle metodologie di
rilevazione dei carichi di lavoro delle istituzioni e degli  enti  di
ricerca e' la seguente:
1) Ciascuno ministero vigilante, per le istituzioni e gli enti di
   riferimento,  propone  al  Dipartimento della funzione pubblica le
   metodologie per la valutazione  dei  carichi  di  lavoro  ritenute
   idonee,  tenuto conto della specificita' delle istituzioni e degli
   enti di ricerca e dei criteri di cui al precedente paragrafo 2.
2) Il Dipartimento, entro 30 giorni dalla ricezione della
   documentazione, verifica la congruita' delle metodologie proposte.
   Decorsi 10 giorni dalla scadenza di tale termine, il  giudizio  di
   congruita' si intende reso favorevolmente.
3) Ciascuna istituzione od ente applica una delle metodologie
   ritenute congrue dal Dipartimento della funzione pubblica.
4) Ciascuna istituzione ed ente determina la dotazione organica
   secondo i rispettivi ordinamenti.
   Entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente  direttiva,  le istituzioni e gli enti che abbiano avviato o
concluso la rilevazione dei carichi  di  lavoro,  possono  richiedere
direttamente  al  Dipartimento della funzione pubblica la verifica di
congruita' della  loro  metodologia.  In  tal  caso,  presentano  una
relazione  tecnica  relativa  allo  stato di avanzamento del lavoro e
alle caratteristiche  della  metodologia,  corredata  da  un  esempio
attuativo.  Il  Dipartimento  verifica  se  la metodologia presentata
risponde ai requisiti minimi  previsti  e  rilascia  il  giudizio  di
congruita',  nei  termini di cui al punto 2. La richiesta puo' essere
presentata congiuntamente da piu' istituzioni ed enti.
3.4 Enti pubblici non economici
   La procedura per la verifica della congruita' delle metodologie di
rilevazione dei carichi di lavoro degli enti pubblici  non  economici
e' la seguente:
1) Ciascun ministero vigilante, per gli enti pubblici di riferimento,
   propone al Dipartimento della funzione pubblica le metodologie per
   la valutazione dei carichi di lavoro ritenute idonee, tenuto conto
   della  specificita'  di  ciascun  ente  e  dei  criteri  di cui al
   precedente paragrafo 2.
2) Il Dipartimento, entro 30 giorni dalla ricezione della
   documentazione, verifica la congruita' delle metodologie proposte.
   Decorsi 10 giorni dalla scadenza di tale termine, il  giudizio  di
   congruita' si intende reso favorevolmente.
3) Ciascun ente applica una delle metodologie ritenute congrue dal
   Dipartimento della funzione pubblica.
4) Ciascun ente determina la dotazione organica secondo il proprio
   ordinamento.
   Entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente  direttiva,  gli  enti  che  abbiano  avviato  o concluso la
rilevazione dei carichi di lavoro, possono richiedere direttamente al
Dipartimento della funzione pubblica la verifica di congruita'  della
loro  metodologia.  In  tal  caso,  presentano  una relazione tecnica
relativa allo stato di avanzamento del lavoro e alle  caratteristiche
della metodologia, corredata da un esempio attuativo. Il Dipartimento
verifica  se  la  metodologia presentata risponde ai requisiti minimi
previsti e rilascia il giudizio di congruita' nei termini di  cui  al
punto  2.  La richiesta puo' essere presentata congiuntamente da piu'
enti.
3.5. Enti locali (comuni, province, comunita' montane e loro
   consorzi)
   Confermando le precedenti  disposizioni  normative,  la  legge  24
dicembre  1993,  n. 537 esclude che le dotazioni organiche degli enti
locali non in dissesto siano soggette all'approvazione  di  organismi
centrali.  Per  gli  enti  locali,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica  verifica  solamente   la   congruita'   delle   metodologie
utilizzate   per   determinare   i   carichi   di  lavoro,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 5 della legge citata.
   La rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  sulla  base  dei
carichi di lavoro e' la condizione che la legge richiede, articolo 3,
comma  11 della legge n. 537/93, per escludere gli enti locali non in
dissesto dalle limitazioni previste nei commi 8, 23 e 27 dello stesso
articolo 3. Evidente e' l'interesse degli enti locali a definire  nel
minor  tempo  possibile,  nel  rispetto dell'obiettivo perseguito dal
legislatore  con  il  termine  sollecitatorio  di  180   giorni,   la
rilevazione  dei  carichi  di lavoro e l'approvazione delle dotazioni
organiche.
   La procedura e' la seguente:
1) Le associazioni di enti locali propongono al Dipartimento della
   funzione  pubblica  le  metodologie  che  ritengono   idonee   per
   l'analisi   dei  carichi  di  lavoro  in  relazione  alla  diverse
   condizioni  strutturali,  demografiche,  organizzative  e   socio-
   economiche  degli enti. Le metodologie si ispireranno ai requisiti
   indicati  nel  precedente  paragrafo  2.  Nei  casi  in   cui   la
   standardizzazione dei tempi di produzione, a causa della modalita'
   di  prestazione  dei  servizi  e/o  della tipologia e natura delle
   attivita' svolte, non sia  realizzabile,  e'  consentito  proporre
   metodi  fondati  sulla produttivita' media che prevedano opportune
   analisi  delle  condizioni  di  domanda  e   di   produzione.   In
   particolare  potranno  essere presentate metodologie diversificate
   in ordine alla tipologia  di  attivita'  (settori  amministrativi,
   settori  tecnici,  ecc)  e in ordine alla dimensione degli enti. A
   tal fine, le associazioni presentano una relazione  dettagliata  e
   uno  studio  sperimentale  per  ciascuna  metodologia proposta. La
   presentazione di tale studio, allegato alla relazione, ha il  solo
   scopo di esemplificare le caratteristiche della metodologia e puo'
   riferirsi anche soltanto a casi esemplificativi di amministrazioni
   locali.
2) Il Dipartimento, entro 30 giorni dalla ricezione della
   documentazione, verifica la congruita' delle metodologie proposte.
   Decorsi  10  giorni dalla scadenza di tale termine, il giudizio di
   congruita' si intende reso favorevolmente.
3) I singoli enti locali scelgono la metodologia che ritengono piu'
   idonea  alla loro situazione specifica tra quelle presentate dalle
   associazioni di enti locali e ritenute conngrue dal Dipartimento.
4) I singoli enti locali adottano la propria dotazione organica.
   Entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente direttiva, gli enti,  che  abbiano  avviato  o  concluso  la
rilevazione dei carichi di lavoro, possono richiedere direttamente al
Dipartimento  della funzione pubblica la verifica di congruita' della
loro metodologia. In  tal  caso,  presentano  una  relazione  tecnica
relativa  allo stato di avanzamento del lavoro e alle caratteristiche
della metodologia, corredata da un esempio attuativo. Il Dipartimento
verifica se la metodologia presentata risponde  ai  requisiti  minimi
previsti  e  rilascia il giudizio di congruita' nei termini di cui al
punto 2. La richiesta puo' essere presentata congiuntamente  da  piu'
enti.
3.6 Regioni e altri enti pubblici non economici da esse dipendenti
3.6.1. Regioni
   La procedura per la verifica della congruita' delle metodologie di
rilevazione dei carichi di lavoro delle Regioni e' la seguente:
1) Le Regioni elaborano le metodologie per la rilevazione dei carichi
   di  lavoro,  tenendo  conto  dei requisiti indicati nel precedente
   paragrafo 2.
2) Esse trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
   a) una relazione che illustra analiticamente la metodologia che si
      intende seguire,  corredata  dai  moduli  per  la  rilevazione;
      qualora si adotti la metodologia esemplificata nell'allegato 2,
      e' sufficiente comunicare la scelta effettuata;
   b) i risultati della sperimentazione effettuata presso due unita'
      organizzative, con relazione esplicativa.
3) Il Dipartimento, della funzione pubblica, entro 30 giorni dalla
   ricezione  della  documentazione,  verifica  la  congruita'  della
   metodologia proposta. Decorsi 10 giorni  dalla  scadenza  di  tale
   termine, il giudizio di congruita' si intende reso favorevolmente.
3.6.2. Enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni
   La procedura per la verifica della congruita' delle metodologie di
rilevazione  dei  carichi di lavoro degli enti pubblici non economici
dipendenti dalle Regioni e' la seguente:
1) Le Regioni propongono al Dipartimento della funzione pubblica le
   metodologie che ritengono idonee  per  l'analisi  dei  carichi  di
   lavoro   in   relazione  alle  diverse  condizioni  strutturali  e
   organizzative degli enti pubblici non economici da  esse  vigilati
   (Enti per il diritto allo studio, Enti di sviluppo agricolo, IACP,
   ecc). A tal fine presentano una relazione dettagliata e uno studio
   sperimentale  di  casi,  per  ciascuna  metodologia  proposta.  Le
   metodologie si ispireranno ai requisiti  indicati  nel  precedente
   paragrafo 2.
2) Il Dipartimento, entro 30 giorni dalla ricezione della
   documentazione, verifica la congruita' delle metodologie proposte.
   Decorsi  10  giorni dalla scadenza di tale termine, il giudizio di
   congruita' si intende reso favorevolmente.
3) I singoli enti scelgono, tra le metodologie ritenute congrue dal
   Dipartimento,  quella  che  ritengono  piu'  idonea  alla  propria
   situazione specifica.
3.7. Camere di commercio
   La procedura per la verifica della congruita' delle metodologie di
rilevazione  dei  carichi  di  lavoro delle Camere di commercio e' la
seguente:
1) L'associazione delle Camere di commercio - Unioncamere -
   propone, per il tramite del Ministero dell'Industria del Commercio
   e dell'Artigianato, al Dipartimento  della  funzione  pubblica  le
   metodologie che ritiene idonee per l'analisi dei carichi di lavoro
   presso  le  Camere di commercio. A tal fine presenta una relazione
   dettagliata e  uno  studio  sperimentale  di  casi,  per  ciascuna
   metodologia  proposta.  Le metodologie si ispireranno ai requisiti
   indicati nel precedente paragrafo 2.
2) Il Dipartimento, entro 30 giorni dalla ricezione della
   documentazione, verifica la congruita' delle metodologie proposte.
   Decorsi 10 giorni dalla scadenza di tale termine, il  giudizio  di
   congruita' si intende reso favorevolmente.
3) I singoli enti scelgono, tra le metodologie ritenute congrue dal
   Dipartimento,  quella  che  ritengono  piu'  idonea  alla  propria
   situazione specifica.
3.8 Altre amministrazioni pubbliche
   La procedura per la verifica della congruita' delle metodologie di
rilevazione dei carichi  di  lavoro  con  riferimento  alle  restanti
amministrazioni pubbliche e' la seguente:
1) Ciascuna amministrazione elabora la metodologia per la
   rilevazione  dei  carichi  di  lavoro, tenendo conto dei requisiti
   indicati nel precedente paragrafo 2.
2) Successivamente, trasmette al Dipartimento della funzione
   pubblica:
   a) una relazione che illustri analiticamente la metodologia che si
      intende seguire, corredata dai moduli per la rilevazione;
   b) i risultati della sperimentazione effettuata presso alcune
      unita' organizzative, con relazione esplicativa.
3) Il Dipartimento, della funzione pubblica, entro 30 giorni dalla
   ricezione  della  documentazione,  verifica  la  congruita'  della
   metodologia  proposta.  Decorsi  10  giorni dalla scadenza di tale
   termine, il giudizio di congruita' si intende reso favorevolmente.
3.9 Decorrenza dei termini
  Per le amministrazioni che, a seguito dell'entrata in vigore  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, abbiano gia' provveduto ad inviare al
Dipartimento   della   funzione   pubblica   le  metodologie  per  la
determinazione dei carichi di lavoro, il giudizio di congruita' sara'
espresso entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva
nella Gazzetta Ufficiale. Decorsi dieci  giorni  dalla  scandeza  del
predetto   termine,   il  giudizio  di  congruita'  si  intende  reso
favorevolmente.
4. Ufficio competente
  Competente a seguire le procedure e' l'Ufficio per l'organizzazione
delle  pubbliche  amministrazioni  -  Dipartimento   della   funzione
pubblica  -  Palazzo Vidoni - Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186
Roma - tel. 06/6873108/68003311 - fax 06/68003287.
                                             IL MINISTRO
                                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                                            Sabino Cassese