IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.   116   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  modificato  dall'art.  1  della
legge  10  maggio  1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41 e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438,  che
ha stabilito, per l'anno 1993, la sospensione di aumenti, a titolo di
rivalutazione, delle rendite a carico dell'INAIL;
  Viste  le  retribuzioni  assunte  a  base  della liquidazione delle
indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro
avvenuti  e  da  malattie  professionali  manifestatesi  negli   anni
1990-1992 e definiti nei medesimi esercizi;
  Considerato  che  e' intervenuta, come previsto dall'art. 20, terzo
comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, una variazione in  misura
non  inferiore  al  10  per  cento  rispetto  alla retribuzione media
giornaliera stabilita con decreto ministeriale 6 agosto 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A norma dell'art.  116  del  testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 1 della
legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della  legge  28  febbraio
1986,  n.  41 e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la
retribuzione media giornaliera e' fissata in L. 83.795 ai fini  della
determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua,
i  quali,  di  conseguenza,  sono  stabiliti,  per l'anno 1994, nella
misura di L. 32.680.000 e di L. 17.597.000.
  Per i componenti lo stato maggiore della  navigazione  marittima  e
della  pesca  marittima il massimale della retribuzione annua risulta
stabilito, rispettivamente, in L. 47.059.000 per i comandanti e per i
capi macchinisti, in L. 39.870.000 per i primi ufficiali di coperta e
di macchina e in L. 36.275.000 per gli altri ufficiali.
  Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal  penultimo
comma del citato art. 116, e successive modificazioni, i coefficienti
annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
   anno 1990 e precedenti ....................... 1,1694
   anno 1991 .................................... 1,0718
   anno 1992 ed oltre ........................... 1,0000