IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438, che ha stabilito, per l'anno 1993, la sospensione di aumenti, a titolo di rivalutazione, delle rendite a carico dell'INAIL; Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi negli anni 1990-1992 e definiti nei medesimi esercizi; Considerato che e' intervenuta, come previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, una variazione in misura non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 6 agosto 1991; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la retribuzione media giornaliera e' fissata in L. 83.795 ai fini della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, per l'anno 1994, nella misura di L. 32.680.000 e di L. 17.597.000. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 47.059.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 39.870.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in L. 36.275.000 per gli altri ufficiali. Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal penultimo comma del citato art. 116, e successive modificazioni, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure: anno 1990 e precedenti ....................... 1,1694 anno 1991 .................................... 1,0718 anno 1992 ed oltre ........................... 1,0000