IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
      IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                E CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  al  codice postale e delle
telecomunicazioni approvato con regio  decreto  19  luglio  1941,  n.
1198;
   Visto  il  testo  unico  delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
   Visto  il  decreto  ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre  1974,  con  il  quale  e'
stato   determinato   il   contributo   d'impianto  per  collegamenti
telefonici fuori del perimetro abitato;
   Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 tra  il  Ministero
delle  poste  e  delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana
per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
   Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del  15  novembre  1988,  concernente
l'approvazione   del   regolamento   di  servizio  per  l'abbonamento
telefonico;
   Visto il  decreto  ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 90 del 18 aprile
1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni;
   Visto il  decreto  ministeriale  27  aprile  1990  concernente  la
determinazione  delle  tariffe  dovute  per le prestazioni della rete
pubblica fonia-dati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  122  del
28 maggio 1990;
   Visto  il  decreto  ministeriale  2  dicembre  1991  concernente i
contributi, i canoni e le  tariffe  per  le  prestazioni  della  rete
numerica  integrata  nei  servizi  di  telecomunicazioni  (rete ISDN)
durante il periodo sperimentale, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 303 del 28 dicembre 1991;
  Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13  marzo  1992  concernente  la
determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita'
di traffico della  rete  telefonica  pubblica  commutata,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
  Visto  il  decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 (regolamento
recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109,
in materia di allacciamenti  e  collaudi  degli  impianti  telefonici
interni);
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 22 luglio  1992  e  il
decreto  ministeriale  23  aprile  1993  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 99  del  29  aprile  1993,
concernenti l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;
  Visto   il   decreto   ministeriale  24  settembre  1992,  n.  427,
concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazioni avanzate;
  Vista la delibera del Comitato interministeriale prezzi 30 dicembre
1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992
con  la  quale  e'  stato  approvato il piano per la ristrutturazione
delle tariffe dei  servizi  di  telecomunicazioni  (provvedimento  n.
20/1992);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'abbonamento al servizio telefonico su rete telefonica pubblica
commutata  e' ammesso di norma per un periodo di durata non inferiore
ad un anno.
  2. Tuttavia, compatibilmente con le disponibilita' degli  impianti,
l'abbonamento di cui al comma 1 puo' essere consentito per periodi di
durata  inferiore  a  novanta  giorni  in occasione di fiere, mostre,
esposizioni, congressi, manifestazioni sportive,  per  le  necessita'
degli  organi  di  informazione  e  per  altre  esigenze  di pubblica
utilita'.