IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
      IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                E CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  convenzione  stipulata il 1 agosto 1984 fra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e  l'Italcable,  approvata  con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, cosi'
come  modificata  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20
dicembre 1988 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del  25
luglio 1989;
  Visto   il   regolamento   internazionale  delle  telecomunicazioni
(Melbourne 1988);
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 90 del 18 aprile
1990 concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale  delle
telecomunicazioni;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12  gennaio  1991,  pubblicati nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12  del  15  gennaio
1991  concernenti  la  determinazione  delle  tariffe per il servizio
telefonico con i Paesi europei ed extraeuropei cosi' come  modificati
con  decreto  ministeriale  23 aprile 1993 pubblicato nel supplemento
ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1993;
  Visti i decreti ministeriali  3  dicembre  1991,  pubblicati  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  28  dicembre  1991,  n.  303, relativi alle
tariffe per la connettivita' numerica a 64  Kbit/s  commutata  con  i
Paesi  europei  ed  extraeuropei  cosi'  come  modificati con decreto
ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato nel supplemento ordinario  n.
41 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1993;
  Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per
la riforma del settore delle telecomunicazioni;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13  marzo  1992  concernente  la
determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita'
di traffico della  rete  telefonica  pubblica  commutata,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
  Visto   il   decreto   ministeriale  24  settembre  1992,  n.  427,
concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzata;
  Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero
delle poste e  delle  telecomunicazioni  e  l'Iritel,  approvata  con
decreto  ministeriale  29  dicembre  1992,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, cosi'  come  modificata  dalla
convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con
decreto  ministeriale  22  dicembre  1993,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993;
  Vista la deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 30
dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31
dicembre    1992,    relativa    all'approvazione    del   piano   di
ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto   ministeriale   16   marzo   1994   concernente
l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;
  Considerata   l'opportunita'  di  un  ulteriore  adeguamento  delle
tariffe per i servizi di telecomunicazioni internazionali rispetto  a
quanto praticato dagli altri Paesi dell'Unione Europea;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  tariffe per le comunicazioni telefoniche internazionali per
ciascun paese e zona di tassazione sono riportate nella tabella A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Per le comunicazioni in teleselezione  si  applica  una  tariffa
determinata  mediante  l'invio al contatore dell'abbonato richiedente
di impulsi di conteggio secondo le modalita' indicate  nella  tabella
A.   Il   valore   di  ciascun  impulso  e'  quello  stabilito  dalle
disposizioni vigenti per le  comunicazioni  teleselettive  urbane  ed
interurbane.
  3.  Per  le  comunicazioni effettuate tramite operatore, le tariffe
sono espresse in lire per minuto. Per ogni  comunicazione  effettuata
si  applica, inoltre, una quota fissa aggiuntiva secondo le modalita'
previste nella stessa tabella A.
  4. Alle comunicazioni multiple, ove disponibili, per  i  primi  due
partecipanti  nei  due  paesi  sono applicate le tariffe (comprensive
delle  quote  fisse  aggiuntive)  stabilite  per   le   comunicazioni
personali;  per  ogni  partecipante  addizionale  in Italia, un terzo
della stessa tariffa; per ogni  partecipante  addizionale  nel  Paese
estero la tariffa internazionale ivi prevista.
  5.  Le  tariffe  sono comprensive della soprattassa di cui all'art.
292 del decreto del Presidente della Repubblica  29  marzo  1973,  n.
156.
  6.  Alle  comunicazioni  telefoniche  internazionali  effettuate da
telefono  a  disposizione  del  pubblico  si  applicano  le  medesime
disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.