IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, cosi' come modificata con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1989; Visto il regolamento internazionale delle telecomunicazioni (Melbourne 1988); Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990 concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni; Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 1991, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991 concernenti la determinazione delle tariffe per il servizio telefonico con i Paesi europei ed extraeuropei cosi' come modificati con decreto ministeriale 23 aprile 1993 pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1993; Visti i decreti ministeriali 3 dicembre 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1991, n. 303, relativi alle tariffe per la connettivita' numerica a 64 Kbit/s commutata con i Paesi europei ed extraeuropei cosi' come modificati con decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1993; Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 concernente la determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico della rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992; Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzata; Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Iritel, approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, cosi' come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 30 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, relativa all'approvazione del piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Considerata l'opportunita' di un ulteriore adeguamento delle tariffe per i servizi di telecomunicazioni internazionali rispetto a quanto praticato dagli altri Paesi dell'Unione Europea; Decreta: Art. 1. 1. Le tariffe per le comunicazioni telefoniche internazionali per ciascun paese e zona di tassazione sono riportate nella tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Per le comunicazioni in teleselezione si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo le modalita' indicate nella tabella A. Il valore di ciascun impulso e' quello stabilito dalle disposizioni vigenti per le comunicazioni teleselettive urbane ed interurbane. 3. Per le comunicazioni effettuate tramite operatore, le tariffe sono espresse in lire per minuto. Per ogni comunicazione effettuata si applica, inoltre, una quota fissa aggiuntiva secondo le modalita' previste nella stessa tabella A. 4. Alle comunicazioni multiple, ove disponibili, per i primi due partecipanti nei due paesi sono applicate le tariffe (comprensive delle quote fisse aggiuntive) stabilite per le comunicazioni personali; per ogni partecipante addizionale in Italia, un terzo della stessa tariffa; per ogni partecipante addizionale nel Paese estero la tariffa internazionale ivi prevista. 5. Le tariffe sono comprensive della soprattassa di cui all'art. 292 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 6. Alle comunicazioni telefoniche internazionali effettuate da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.