IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
      IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                E CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984  fra  il  Ministero
delle  poste  e  delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, cosi'
come modificata  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre  1988,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 172 del 25
luglio 1989;
  Visto  il  regolamento   internazionale   delle   telecomunicazioni
(Melbourne 1988);
  Visto  il  decreto  ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  243  del  17  ottobre  1989  e  il   decreto
ministeriale  3 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 28 dicembre 1991, riguardanti la  determinazione  dei  canoni
per  l'affitto  di  circuiti  diretti  analogici  e numerici a regime
extraeuropeo, cosi'  come  modificati  con  decreto  ministeriale  23
aprile 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1993;
  Visti  il  decreto  ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  16  ottobre  1989  e  il   decreto
ministeriale  3 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 28 dicembre 1991, riguardanti la  determinazione  dei  canoni
per  l'affitto  di  circuiti  diretti  analogici  e numerici a regime
europeo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 90 del 18 aprile
1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni;
  Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per
la riforma del settore delle telecomunicazioni;
  Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 fra il Ministero
delle poste e  delle  telecomunicazioni  e  l'Iritel,  approvata  con
decreto  ministeriale  29  dicembre  1992,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, cosi'  come  modificata  dalla
convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata dal
decreto  ministeriale  22  dicembre  1993,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993;
  Vista la deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 30
dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31
dicembre    1992,    relativa    all'approvazione    del   piano   di
ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni;
  Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993,  n.  55,  concernente
l'istituzione  del mercato interno per i servizi di telecomunicazione
mediante la realizzazione della  fornitura  di  una  rete  aperta  di
telecomunicazioni;
  Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo  1994  concernente
l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;
  Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1994 concernente le  tariffe
per  l'affitto  a  privati  in  uso  esclusivo  di  circuiti  diretti
analogici e numerici nazionali;
  Considerata l'opportunita' di un ulteriore  adeguamento  tariffario
avuto  riguardo  a  quanto  praticato  dagli  altri Paesi dell'Unione
Europea;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'affitto  a  privati  in  uso  esclusivo  di  circuiti  diretti
internazionali di telecomunicazioni e' ammesso, di norma, a carattere
permanente  per  un  periodo  non  inferiore  a  trenta  giorni e con
caratteristiche di continuita' per tutte le  ventiquattro  ore  della
giornata. Compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla
rete  a  commutazione  e con la disponibilita' dei mezzi, puo' essere
consentito l'uso dei suddetti circuiti  a  carattere  temporaneo  per
periodi inferiori a trenta giorni con le modalita' di cui all'art. 2.
  2.  I  canoni  mensili  per l'affitto a privati di circuiti diretti
internazionali di telecomunicazioni in uso esclusivo ed  a  carattere
permanente per ciascun Paese e zona di tassazione di cui alla tabella
A   sono  stabiliti  nella  misura  indicata  nelle  tabelle  B  c  C
rispettivamente per i  circuiti  diretti  analogici  e  numerici.  Le
suddette tabelle costituiscono parte integrante del presente decreto.
  3.  Per  l'affitto  a  privati in uso esclusivo di circuiti diretti
analogici di qualita' speciale, conformemente alla raccomandazione M.
1020 del Comitato consultivo internazionale telegrafico e  telefonico
(CCITT),  si  applica un canone supplementare mensile di 135.000 lire
per collegamento.