IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento  anche  attraverso  l'emissione  di  certificati  di
credito  del  Tesoro,  di  durata  non  superiore  a dodici anni, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi  ed  altri  proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di  immobili  di
civile  abitazione,  di  termini  per  la definizione agevolata delle
situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della  ritenuta
sugli  interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie;
  Visto, in particolare, l'art. 10 del suindicato decreto-legge,  con
cui si prevede:
   che  le richieste presentate con le modalita' indicate nel decreto
del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  114  del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti
risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto,  relativi  ai
periodi  di  imposta  chiusi  entro  il  31  dicembre  1985,  il  cui
ammontare, al netto degli interessi, non risulti inferiore a lire 100
milioni per ciascuna  imposta  e  per  ciascun  periodo  di  imposta,
mediante  assegnazione  ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto
di controllo da parte degli uffici competenti e quindi  di  riscontro
secondo  quanto  disposto  dal  predetto  decreto  del Ministro delle
finanze; con le operazioni di riscontro,  e'  effettuato  il  calcolo
degli  interessi  relativi  a  ciascun  credito, computati fino al 31
dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta;
   che per l'attuazione delle disposizioni recate  dal  comma  1,  il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi
libera  circolazione  con  godimento  1  gennaio  1993 ad un tasso di
interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle  norme  vigenti,
ai  soggetti  creditori  di imposta, fino all'importo massimo di lire
4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono  stabilite  dallo  stesso
Ministro  del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il  1  marzo  1993,  ed  a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi. Con lo stesso
decreto  sono determinate le modalita' e le procedure di assegnazione
dei titoli di cui al presente comma;
  Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del 18 maggio 1992, con cui il Ministro
delle finanze ha provveduto,  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge  26 marzo 1992, n. 244, piu' volte reiterato, da ultimo
con il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare  le
modalita'  di  presentazione  delle  richieste  e le procedure per la
rilevazione dei crediti che possono  essere  oggetto  di  estinzione,
stabilendo,  fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro
un esemplare degli elenchi riepilogativi -  recanti  l'ammontare  dei
crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
  Visto il proprio decreto n. 100274 del 27 febbraio 1993, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1993 con il quale, onde
consentire  agli  aventi  diritto  di  richiedere  l'estinzione   dei
relativi  crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito
pubblico, si e' provveduto a fissare le  caratteristiche  dei  titoli
medesimi;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 100462/66-C.I. in data 3 maggio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7  giugno  1993,
successivamente  rettificato  con  decreto  ministeriale n. 100925 in
data 28 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7
settembre 1993, con cui e' stata disposta l'emissione  di  una  prima
tranche  di  certificati  di  credito  del  Tesoro  al  portatore con
godimento 1 gennaio 1993, al tasso d'interesse annuo del 12,50%,  per
l'importo  di nominali L. 2.857.497.000.000, ad estinzione di crediti
d'imposta per L. 2.857.427.127.000;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  101038  del  23  settembre   1993,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1993 con
cui e' stata disposta l'emissione di una seconda tranche dei suddetti
certificati di credito del  Tesoro,  per  l'importo  di  nominali  L.
709.885.000.000,   ad   estinzione   di   crediti  d'imposta  per  L.
709.455.684.000;
  Vista la lettera in data 18 marzo 1994, con la quale  il  Ministero
delle  finanze in attuazione del citato decreto-legge n. 16 del 1993,
ha trasmesso apposito elenco, facente parte integrante  del  presente
decreto,  riguardante n. 185 contribuenti creditori d'imposta, per un
totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 281.750.687.000;
  Ritenuto che  occorre  procedere  all'emissione  di  una  ulteriore
tranche  dei  certificati  di  cui  sopra,  per l'importo debitamente
arrotondato di L. 281.845.000.000;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  e per le finalita' di cui al
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  24  marzo  1993,  n. 75, e' disposta l'emissione di una
terza tranche di certificati di credito del Tesoro al  portatore  per
l'importo di nominali L.  281.845.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni;
   godimento: 1 gennaio 1993;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso  d'interesse:  12,50%  annuo, pagabile posticipatamente il 1
gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione il 1 gennaio 1998.