Il MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, recante:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1992, n. 421";
  Visto l'art. 1, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78,
convertito nella legge 20 maggio 1993, n.  156,  con  il  quale  sono
stati stanziati lire 30 miliardi per la realizzazione di un programma
promozionale  straordinario  e  per interventi volti a promuovere gli
investimenti esteri in Italia ed e', in  particolare,  attribuito  al
Ministro  il  compito  di  adottare,  "all'interno  e  all'estero, le
iniziative  utili  ad  incentivare  gli   investimenti   in   Italia,
avvalendosi  delle strutture dell'Istituto nazionale per il commercio
con l'estero";
  Considerata l'esigenza  di  incentivare  -  analogamente  a  quanto
praticato  in  altri  Paesi  -  i  soggetti istituzionali, a svolgere
iniziative  di  promozione  presso  gli  investitori   esteri   delle
opportunita' offerte in Italia per insediamenti produttivi;
  Considerato  anche  che  negli  anni  passati sono stati effettuati
cospicui investimenti in attrezzature di aree industriali;
  Considerato peraltro che l'offerta di opportunita' per investimenti
produttivi deve essere qualificata per poter essere competitiva;
  Ritenendo iniziativa utile ad incentivare gli  investimenti  esteri
in  Italia  il  sostegno  della  promozione,  orientata  ad operatori
esteri, di offerte qualificate e competitive di aree per insediamenti
industriali;
  Considerato che per la qualificazione  dell'offerta  rilevano,  non
solo    l'adeguatezza   dell'attrezzatura   esistente   nell'area   a
destinazione produttiva, ma anche:
    a)  gli  impegni  degli  organismi  pubblici  ad  effettuare  gli
investimenti  complementari previsti o comunque necessari riguardanti
le stesse aree, il territorio circostante e gli  insediamenti  urbani
intorno a cui tali aree gravitano;
    b)  l'efficacia delle azioni dei soggetti specificamente preposti
alla gestione dei rapporti con le imprese eventualmente interessate;
  Considerato altresi' che tra i principali fattori di competitivita'
tra  diverse  localizzazioni   sono   da   annoverare   la   qualita'
professionale  dell'offerta locale di forza lavoro, la disponibilita'
e la qualita' delle strutture di formazione,  l'efficacia  dei  piani
urbanistici;
  Ritenuto   che   per  "offerta"  deve  intendersi  l'insieme  delle
caratteristiche delle aree attrezzate e  della  realta'  circostanti,
ivi  compresa  la  indicazione degli impegni degli organismi pubblici
per il loro miglioramento;
  Ritenuto, altresi', che per  "programma  promozionale"  si  intende
l'insieme delle iniziative di propaganda e di promozione dell'offerta
da svolgere verso gli operatori stranieri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 1993,
n. 78, convertito nella legge 20 maggio 1993,  n.  156,  l'I.C.E.,  a
valere sulle risorse di cui allo stesso art. 1 ad esso trasferite dal
Ministero  del  commercio  con  l'estero,  concorre alle spese per la
realizzazione  di  programmi  di  promozione  delle  opportunita'  di
insediamenti produttivi in Italia indirizzati ad operatori esteri.