Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate Alle Direzioni regionali delle entrate Agli uffici I.V.A. e, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri Al Servizio centrale degli ispettori tributari Al Comando generale della Guardia di finanza Al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette Alla Confederazione generale dell'industria italiana All'Associazione fra le societa' italiane per azioni - Assonime All'Associazione bancaria italiana - ABI All'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - Ania All'Associazione nazionale dei costruttori edili - Ance All'associazione nazionale comuni italiani - Anci Alla Confederazione italiana piccola e media industria Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione cooperative italiane Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti Alla Confederazione italiana coltivatori Alla Confederazione generale italiana esercenti attivita' commerciali - Confesercenti Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali - C.I.S.P.E.L. Alla Confederazione italiana armatori liberi Alla Federazione nazionale spedizionieri doganali, via Postumia, 3 PREMESSA La realizzazione del Mercato unico europeo ha come meta finale quella di creare un'unica vasta area di mercato dove i beni, i servizi, i capitali e le persone possono liberamente circolare senza incontrare alcun tipo di ostacolo, barriere fisiche o di natura fiscale. Un tale obiettivo ha postulato, come prima importante tappa, la soppressione delle frontiere fiscali fra gli Stati membri a decorrere dal 1^ gennaio 1993 e l'instaurazione di un regime transitorio degli scambi tra operatori appartenenti a Stati membri diversi, in attesa della realizzazione del regime definitivo che - salvo proroghe - dovra' entrare in vigore a partire dal 10 gennaio 1997. L'attuazione del nuovo regime comporta che non possono piu' essere effettuati controlli sui beni da parte degli Uffici doganali e non sono previste imposizioni sugli scambi di beni tra soggetti residenti in Stati membri diversi all'atto del transito degli stessi attraverso i confini territoriali. Conseguentemente i concetti di "importazione" e di "esportazione" trovano applicazione unicamente per le operazioni di scambio effettuate verso Paesi terzi o verso territori che, pur facendo parte dell'ambito doganale comunitario, ne vengono esclusi agli effetti fiscali. A tal fine e' stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 513, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, entrato in vigore il giorno successivo. Le disposizioni contenute nel citato decreto, decaduto per mancata conversione, sono state riproposte con i decreti-legge 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131 e 30 giugno 1993, n. 213, anch'essi decaduti per mancata conversione. Da ultimo e' stato emanato il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (G.U. del 30 agosto 1993, n. 203), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (G.U. del 29 ottobre 1993, n. 255). Con i menzionati provvedimenti, in particolare, sono state recepite nell'ordinamento giuridico nazionale le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie n. 680 del 16 dicembre 1991 e n. 111 del 14 dicembre 1992, nonche' nella direttiva n. 77 del 19 ottobre 1992 (concernente il riavvicinamento delle aliquote), con le quali e' stata modificata la sesta direttiva comunitaria n. 388 del 17 maggio 1977, relativa all'attuazione di un sistema comune di imposta sul valore aggiunto. In sede comunitaria, pur riaffermandosi il principio che negli scambi intracomunitari l'assoggettamento ad imposta dei beni e servizi nel Paese di origine e' piu consona e congeniale ad un vero mercato unico volto ad assicurare la neutralita' del sistema IVA, si e' dovuto tuttavia riconoscere la sua non praticabilita' nell'attuale fase, sia per le difformi strutture delle aliquote applicate, nel numero e nel livello, sia per le difficolta' pratiche di attuazione del meccanismo di compensazione del tributo (clearing) tra gli Stati membri, derivanti dalla necessita' di potenziare le attuali strutture informatiche, al fine di renderle piu' adeguate alle nuove esigenze dettate dal mercato unico. Pertanto, e' stata adottata una disciplina particolare per un periodo transitorio durante il quale l'imposta continuera' ad essere applicata, salvo talune eccezioni, nel Paese di destinazione dei beni, in base alle aliquote ed alle condizioni di imposizione ivi vigenti ed a carico del destinatario. I principi sui quali si fonda il nuovo sistema possono cosi sintetizzarsi: - abbattimento delle frontiere fiscali; - conservazione delle attuali aliquote nei limiti di variazione previsti dalla cennata direttiva comunitaria n. 77 del 1993 (necessaria eliminazione dell'aliquota maggiorata del 38% e riassetto delle altre aliquote); - tassazione nel Paese di destinazione nei rapporti tra operatori economici; - definizione di un nuovo fatto generatore costituito dalla "acquisizione intracomunitaria" di beni nel Paese di destinazione; - tassazione nel Paese di origine per gli acquisti effettuati da privati consumatori. Per tali transazioni il mercato interno e' stato definitivamente realizzato. L'attuale sistema prevede tre specifiche eccezioni in relazione alle quali la tassazione nel Paese di origine o nel Paese di destinazione del bene deriva dalla tipologia del bene o dell'operazione posta in essere, dallo "status" dell'acquirente ovvero dal superamento di un prestabilito ammontare delle operazioni effettuate. Tali regimi particolari, di cui si dira' in appositi paragrafi, riflettono: a) i mezzi di trasporto nuovi; b) le cessioni di beni agli enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, non soggetti passivi d'imposta (sprovvisti quindi di numero di partita IVA), ai produttori agricoltori in regime speciale ed ai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti; c) le vendite, per catalogo, per corrispondenza e simili (c.d. "a distanza") effettuate nei confronti di privati consumatori o di cessionari non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari cioe' dei soggetti indicati nelle tre categorie evidenziate al punto b) e che non abbiano optato per l'applicazione del tributo su detti acquisti. La nuova disciplina degli scambi intracomunitari ha comportato non solo l'emanazione di nuove disposizioni che regolano i rapporti tra Stati membri, ma anche necessarie modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972 relativamente alla territorialita', alle cessioni all'esportazione e alle importazioni. Cio' premesso, allo scopo di realizzare la necessaria uniformita' di indirizzo per l'applicazione, da parte degli Uffici e degli operatori economici interessati, delle intervenute modifiche legislative, si forniscono le seguenti precisazioni in ordine ai singoli settori della complessa materia. A - MODIFICHE AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633 1. Territorio comunitario L'art. 57, comma 1, lett. A), del decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993 ha sostituito la formulazione del primo e secondo comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972. Nel primo comma e' definito il concetto di "Comunita' o di "territorio della Comunita'". Infatti, il citato art. 7, dopo aver ribadito nella nuova formulazione della lett. a), che per "Stato" o "territorio dello Stato" deve intendersi il territorio della Repubblica italiana come definito dall'art. 227 del Trattato istitutivo delle Comunita' europee, con esclusione dei Comuni di Livigno e Campione d'Italia nonche' delle acque nazionali del lago di Lugano, nella successiva lett. b) definisce il concetto di "Comunita" o "territorio della Comunita'", come l'insieme dei territori dei singoli Stati membri, con esclusione dei seguenti territori, oltre quelli gia' evidenziati per l'Italia: - per la Repubblica ellenica: il Monte Athos; - per la Repubblica Federale di Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; - per la Repubblica francese: i Dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione); - per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie. Si ritiene opportuno precisare che alla precedente elencazione va aggiunto anche il territorio delle isole anglo-normanne, conosciute anche come le "isole del Canale" (Jersey, Guernsey, etc.), per effetto di quanto stabilito dall'art. 227 del Trattato istitutivo delle Comunita' europee. Poiche' detti territori sono esclusi dall'ambito comunitario, le operazioni aventi per oggetto beni da essi provenienti o verso di essi diretti restano escluse dalle disposizioni regolanti le operazioni intracomunitarie. Di contro, con la lett. c) del comma in esame, viene stabilito che il Principato di Monaco e l'isola di Man debbono considerarsi territorio comunitario, in quanto compresi, rispettivamente, nell'ambito del territorio della Repubblica francese ed in quello del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Pertanto i beni inviati in detti territori e quelli da essi provenienti costituiscono oggetto di operazioni intracomunitarie. Peraltro, l'inserimento del Principato di Monaco e dell'isola di Man nell'ambito comunitario esplica in generale i suoi effetti anche ai fini dell'individuazione del presupposto territoriale per le prestazioni di servizi. Il secondo comma dell'art. 7 riformulato attrae nel campo di applicazione dell'imposta, ai fini del presupposto territoriale, le seguenti operazioni: 1) le forniture di beni, anche in dipendenza di contratti di appalto, d'opera e simili, provenienti da altro Stato membro, che vengono installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. In base alla richiamata disposizione il trasferimento da parte del fornitore comunitario dei beni dal suo territorio in quello nazionale risulta irrilevante ai fini dell'imposta, in quanto il momento impositivo viene a determinarsi all'atto della successiva consegna del bene installato, montato o assiemato. Ne consegue che gli obblighi relativi alla fornitura di detti beni, in mancanza di stabile organizzazione in Italia del fornitore o di un suo rappresentante fiscale, devono essere adempiuti dall'operatore italiano soggetto d'imposta, mediante emissione di autofattura a norma dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. Qualora l'acquirente non assuma la veste di soggetto passivo d'imposta, il fornitore, privo di stabile organizzazione, e' obbligato a nominare un rappresentante fiscale in Italia; 2) le cessioni di beni effettuate su aeromobili, navi o treni nei confronti di passeggeri durante un trasporto avente come luogo di partenza il territorio dello Stato e luogo di arrivo il territorio di altro Stato membro. Si evidenzia comunque che per effetto della disposizione contenuta nell'art. 52 del decreto-legge n. 331 del 1993, le cessioni di beni a bordo di navi o aeromobili nonche' quelle effettuate nei free shops istituiti nell'ambito dei porti ed aeroporti, nei confronti di viaggiatori diretti in altro Stato membro, sono da considerare operazioni non imponibili fino al 30 giugno 1999. A tale riguardo e' stato emanato il D.M. 31 dicembre 1992 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 1993) con il quale sono state stabilite le condizioni ed i limiti per l'applicazione del beneficio. In particolare, l'agevolazione si rende applicabile per ciascuna persona e per ciascun viaggio entro il limite di valore di 45 ECU, ridotto a 23 ECU per i passeggeri di eta' inferiore a 15 anni. Per il raggiungimento di tali limiti non vanno ricompresi gli importi di taluni beni (tabacchi, alcoolici, caffe', te', profumi) per i quali sono stati, invece, stabiliti appositi limiti quantitativi. Per acquisti il cui valore superi le cennate soglie quantitative e di valore l'imposta e' regolarmente dovuta per l'eccedenza. Tuttavia si fa presente che l'ammontare dei beni soggetti al limite di valore non puo' essere frazionato. Esempio 1 Acquisto di un bene il cui costo superi i 45 ECU. L'imposta si rende dovuta sull'intero ammontare. Esempio 2 Acquisto di piu' beni di cui il primo abbia un valore di 40 ECU, il secondo di 16 ECU ed il terzo di 30 ECU. L'imposta si rende dovuta su 46 ECU, eccedenza dei 40 ECU. 2. Cessioni all'esportazione Le modifiche apportate dall'art. 57, comma 1, lettere B) e C) all'art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 tendono in linea generale a recepire il principio secondo il quale dal 1^ gennaio 1993 la nozione di "cessione all'esportazione" resta operante soltanto per le cessioni di beni trasportati o spediti nel territorio di Paesi terzi o nei territori esclusi da quello comunitario. In particolare, l'integrazione apportata al primo comma, lett. c), dell'art. 8 consente all'operatore nazionale di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta con l'utilizzo del plafond anche nel caso in cui intenda destinare detti beni, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, a cessioni intracomunitarie o utilizzare i servizi per l'attivita' relativa agli scambi intracomunitari. La lett. D) dell'art. 57, comma 1 in esame, ha inoltre inserito nell'art. 8 citato un ulteriore comma, con il quale vengono ricompresi nel concetto di cessione all'esportazione anche le operazioni di spedizione e trasporto di beni utilizzati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento ed il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche' per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma. 3. Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali L 'art. 36, comma 18, del decreto-legge in esame, ha integrato la disposizione prevista dall'art. 9, primo comma, n. 9), del D.P.R. n. 633 del 1972, estendendo il regime di non imponibilita' all'IVA ivi previsto anche ai trattamenti di cui all'art. 176 del T.U.L.D. approvato con D.P.R. n. 43 del 1973, eseguiti su beni comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato. Il successivo art. 57, comma 1, lett. E), ha inserito al primo comma dello stesso art. 9, il numero 7 bis, con il quale si stabilisce la non imponibilita' all'IVA per i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio rientranti nel particolare regime di cui all'art. 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, relativi a prestazioni eseguite in territorio extracomunitario. Il beneficio e' diretto in particolare ad agevolare i soggetti che in base ad un apposito mandato con rappresentanza effettuano prestazioni di servizi fuori dell'ambito comunitario a favore delle agenzie di viaggio. L'art. 58, comma 2, infine, prevede in sostanza la non imponibilita' all'IVA delle operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, diverse da quelle costituenti cessioni intracomunitarie, (ad esempio riparazioni), eseguite su beni nazionali o comunitari destinati ad essere trasportati in altro Stato comunitario da o per conto del prestatore del servizio ovvero dal committente soggetto d'imposta in altro Stato membro. Le altre prestazioni di perfezionamento e di manipolazione godono gia' della non imponibilita' al tributo, a norma dell'art. 41, comma 2, lett. a) che le assimila alle cessioni intracomunitarie. 4. Importazioni Per motivi analoghi a quelli gia' evidenziati in materia di cessioni all'esportazione, si e' reso necessario sostituire la formulazione dell'art. 67 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel quale in via preliminare viene ora precisato che il concetto di "importazione" deve intendersi riferito alle sole operazioni che hanno per oggetto beni provenienti da Paesi terzi o dai territori considerati, ai fini dell'IVA, extracomunitari, non immessi in libera pratica nell'ambito comunitario. In particolare, costituiscono importazioni: - le operazioni di immissione in libera pratica di beni provenienti da Paesi terzi o dai territori esclusi, ai fini fiscali, dall'ambito comunitario. Tuttavia, nelle ipotesi in cui i beni sono destinati a proseguire tal quali verso altro Stato membro, l'imposta non e' dovuta a condizione che i soggetti interessati siano in grado di fornire prova dell'effettiva destinazione dei beni. Si richiamano in proposito le istruzioni impartite dal Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette con telex n. 616 del 13 maggio 1993 e telex n. 723 del 22 luglio 1993. L'imposta non e' dovuta altresi' per i beni immessi in libera pratica e introdotti negli appositi depositi non doganali autorizzati per il successivo inoltro in Paesi comunitari o terzi. Resta inteso che l'imposta si rende dovuta, a titolo di importazione, all'atto dell'eventuale immissione in consumo di detti beni nel territorio nazionale. Le movimentazioni dei beni in entrata e in uscita dai menzionati depositi devono essere annotate in un apposito registro di carico e scarico; - le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'art. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 1999/85 del 16 luglio 1985. Trattasi in particolare dell'introduzione di beni a reintegro di quelli che hanno formato oggetto di operazioni di perfezionamento attivo per la produzione di beni compensatori anteriormente esportati; - l'importazione temporanea di beni destinati ad essere riesportati senza aver subito alcuna modifica o trasformazione e che, in base a disposizioni comunitarie, fruiscono dell'esenzione totale dai dazi di importazione. Si tratta in particolare dei beni, diversi dai mezzi di trasporto, indicati nei Regolamenti CEE n. 3599/82 e n. 1751/84 per i quali si richiamano le istruzioni impartite dalla Direzione Generale delle Dogane ed Imposte Indirette con circolare n. IX/1985/519 Dog. 48 del 31 dicembre 1985; - le immissioni in consumo di beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare; - le reimportazioni a scarico di temporanea esportazione effettuate in territorio extracomunitario e la reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori dal territorio comunitario. 5. Altre modifiche Il decreto-legge in esame ha, infine, apportato le seguenti modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972: 1) all'art. 38-quater e' stata soppressa la parte delle disposizioni riguardante i viaggiatori comunitari. In proposito si fa presente che il nuovo testo dell'articolo presenta le seguenti novita': - il limite per ottenere lo sgravio e' stato fissato in un importo superiore a lire 300.000 al netto dell'imposta; - per il calcolo del limite concorrono i corrispettivi complessivi degli acquisti effettuati presso uno stesso cedente, risultanti da unica fattura; - le fatture da restituire al cedente nazionale devono riportare il visto dell'Ufficio doganale di uscita dall'ambito comunitario; 2) all'art. 68, e' stata soppressa la lett. e), in quanto riguardante reimportazioni e reintroduzioni di beni sottoposti a lavorazione in altro Stato comunitario; 3) all'art. 70, e' stato aggiunto un comma con il quale si stabilisce la possibilita' di ottenere il rimborso dell'imposta assolta per le importazioni di beni da parte degli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei casi in cui i beni stessi vengono trasportati o spediti in altro Stato comunitario. Il rimborso e' condizionato all'esibizione di una prova che attesti il pagamento dell'imposta nello Stato membro di destinazione; 4) all'art. 73 bis, secondo comma, primo periodo, l'obbligo dell'apposizione di contrassegni ed etichette sui prodotti appartenenti alle categorie indicate al primo comma, e' stato esteso anche a chi effettua acquisti intracomunitari; 5) all'art. 73 bis, quarto comma, le sanzioni applicabili per la consegna o la spedizione di prodotti sprovvisti di contrassegno o etichetta o privi dei dati previsti dalla legge, vengono estese anche agli acquirenti intracomunitari; 6) all'art. 74, ottavo comma, la indetraibilita' per i beni che le case d'asta destinano alla rivendita, comprende ora anche gli acquisti intracomunitari. B - DISPOSIZIONI INTRACOMUNITARIE - D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 1. Acquisti intracomunitari 1.1 - Definizione L'art. 38, comma 2, del decreto-legge stabilisce che "costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprieta' di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto". Dalla norma si evince che i requisiti che devono, in generale, sussistere per la realizzazione di un acquisto intracomunitario sono: - onerosita' dell'operazione avente ad oggetto un bene mobile materiale; - acquisizione della proprieta' o di altro diritto reale sul bene; - effettiva movimentazione del bene, con partenza da uno Stato membro ed arrivo in Italia, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto; - "status" di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario nazionale. A tal proposito il comma 1, dell'art. 38 prevede l'assoggettamento ad IVA per gli acquisti intracomunitari effettuati nel territorio dello Stato dagli esercenti imprese, arti e professioni ovvero dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, soggetti passivi d'imposta nel territorio nazionale. In particolare, per i cennati organismi non commerciali, soggetti passivi relativamente a talune attivita' svolte, tutti gli acquisti di beni in altro Stato comunitario costituiscono acquisti intracomunitari, anche se afferenti l'attivita' istituzionale non soggetta all'imposta (vedi successivo par. B.12.2) e indipendentemente dal loro ammontare. Restano, pertanto, escluse dal concetto di "acquisti intracomunitari" le transazioni per le quali non si verificano tutti i cennati requisiti (ad es. operazioni a titolo gratuito, cedente o cessionario privato consumatore, beni che restano nello Stato membro da cui si acquista). L'ultimo comma dell'art. 38 stabilisce, infine, che sono da considerarsi come effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte dei commissionari senza rappresentanza. Ne deriva, se trattasi di commissionario all'acquisto per conto di committente italiano, che il successivo trasferimento a questi configura un'operazione interna che si considera effettuata quando e' effettuato l'acquisto, e la relativa base imponibile e' quella dell'acquisto maggiorata della commissione spettante al commissionario; se trattasi di commissionario alla vendita per conto di committente comunitario, l'acquisto da parte del commissionario si considera effettuato, sempreche' anteriormente non sia stata emessa fattura da parte del committente comunitario, all'atto della vendita del bene nel territorio dello Stato, e la relativa base imponibile e' quella della cessione diminuita della provvigione. 1.2 - Altri acquisti intracomunitari Dopo aver delineato in via generale il concetto di "acquisto intracomunitario" ed individuato i soggetti che devono assolvere l'imposta per tali operazioni, l'art. 38, al comma 3, considera, in particolare, come acquisti intracomunitari, alcune transazioni, ancorche' prive dei requisiti indicati nel precedente paragrafo 1.1, che vengono di seguito elencate: a) la consegna nel territorio dello Stato di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro sulla base di contratti di appalto, d'opera e simili. Trattasi di prestazioni di servizi (gia' considerate agli effetti dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 16, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come interpretato dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66) che vengono assimilate ad un acquisto di beni. L'operazione si realizza a condizione che il fornitore del servizio comunitario, per l'esecuzione del contratto, utilizzi in tutto o in parte materie prime o beni spediti dal committente, soggetto passivo d'imposta nazionale, o da terzi per suo conto. Non assume alcuna rilevanza la circostanza che i beni siano inviati dall'Italia, da altri Stati comunitari ovvero da Paesi terzi, purche' immessi in libera pratica. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la fattispecie e' analoga a quella prevista dall'art. 16, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, per la parte concernente le prestazioni di servizi aventi per oggetto la produzione di beni; b) la introduzione nel territorio dello Stato di beni da parte di un soggetto d'imposta di altro Stato membro per le esigenze della sua impresa, ivi compresi i beni provenienti da altra impresa appartenente allo stesso soggetto comunitario. Tale disposizione ha carattere cautelativo, in quanto assicura la possibilita' di seguire le successive cessioni in Italia dei beni trasferiti (es. beni inviati per deposito o stoccaggio) ed evita, nell'ipotesi di beni di investimento, il verificarsi di localizzazioni di acquisti con riferimento ai diversi regimi di detrazione dell'imposta applicati negli Stati membri; c) gli acquisti di beni effettuati dagli enti, associazioni ed altre organizzazioni non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 che non svolgono attivita' rilevanti ai fini dell'IVA, dai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti e dai produttori agricoli che adottano il regime di detrazione forfettaria di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione si applica, tranne che per i mezzi di trasporto nuovi ed i prodotti soggetti ad accisa per i quali l'imposta e' sempre dovuta, nei casi in cui: - l'ammontare complessivo degli acquisti, compresi quelli effettuati in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, abbia superato, al netto dell'imposta, l'importo di 16 milioni di lire nell'anno solare precedente ovvero, in caso contrario, a partire dal momento in cui tale limite venga superato nel corso dell'anno; - l'ammontare complessivo degli acquisti risulti inferiore a tale limite, ma i soggetti interessati abbiano optato, con le modalita' di cui all'art. 38, comma 6, per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari nel territorio dello Stato. L'opzione ha effetto, sempreche' ne permangano i presupposti, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno in cui stata esercitata. Ha valore dal 1^ gennaio dell'anno in corso, se esercitata in sede di dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui e' stata esercitata negli altri casi (inizio di attivita' o durante l'anno con comunicazione scritta all'Ufficio IVA competente anteriormente all'effettuazione dell'acquisto). La revoca va comunicata all'Ufficio IVA nell'ambito della dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata all'Ufficio IVA con lettera raccomandata entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale ed ha effetto, anche in questo caso, dall'anno in corso; d) l'introduzione, da parte degli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, non soggetti passivi d'imposta, di beni in precedenza dagli stessi importati in altro Stato membro. Per evitare una doppia imposizione, i soggetti interessati hanno diritto ad ottenere il rimborso dell'imposta assolta all'atto dell'importazione del bene nell'altro Stato comunitario; e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, anche nell'ipotesi in cui il cedente, l'acquirente o entrambi effettuino le relative operazioni in veste di privati (cfr. B.14). 1.3 - Operazioni non costituenti acquisti intracomunitari In deroga a quanto stabilito in precedenza, il comma 5 dell'art. 38 prevede alcune fattispecie particolari il cui verificarsi non da luogo ad acquisizione. Trattasi delle ipotesi in cui sono introdotti in Italia beni: 1) oggetto di perfezionamento o manipolazioni usuali, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3, lett. h), del Regolamento comunitario n. 1999 del 16 luglio 1985 e dell'art. 18 del Regolamento comunitario n. 2503 del 25 luglio 1968, a condizione che i beni ottenuti siano spediti al committente, soggetto d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero al di fuori del territorio comunitario; 2) temporaneamente utilizzati in Italia quali beni strumentali per l'esecuzione di prestazioni di servizi da parte dello stesso soggetto che li ha introdotti nel territorio dello Stato; 3) che se fossero importati in regime di temporanea da Paesi terzi godrebbero della totale esenzione dai dazi doganali. La movimentazione dei predetti beni deve risultare da annotazioni nell'apposito registro di cui all'art. 50, comma 5. Si fa presente che nei casi in cui vengano meno le condizioni di esclusione richiamate ai n.ri 1, 2 e 3 (ad es. il bene viene ceduto in Italia o vi resta definitivamente ovvero supera la durata temporale di permanenza nel territorio dello Stato prevista dai regolamenti comunitari che definiscono il regime dell'ammissione temporanea) si realizza un'operazione assimilata ad un acquisto intracomunitario, con l'obbligo da parte del soggetto comunitario di assolvere i relativi adempimenti, anche mediante l'eventuale nomina di un rappresentante nel territorio dello Stato. Altre ipotesi che non danno luogo ad acquisizione si realizzano quando: - sono introdotti nel territorio dello Stato beni per essere ivi ceduti previa loro installazione, montaggio o assiemaggio a cura del fornitore comunitario o per suo conto. Cio' per effetto della modifica che l'art. 57 ha apportato all'art. 7, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in base alla quale la cennata operazione rileva non come prestazione ma, nella sua interezza, quale fornitura all'interno dello Stato, anche se in esecuzione di contratto di appalto, d'opera e simili. Occorre, tuttavia, precisare che il soggetto nazionale identificato ai fini IVA, nei confronti del quale viene effettuata l'operazione in discorso, e' tenuto a compilare, ai soli fini statistici, l'elenco riepilogativo degli acquisti (modello INTRA-2 bis); - sono effettuati acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e di quelli soggetti ad accisa, da parte dei soggetti indicati al paragrafo 1.2, lett. c) (enti, associazioni ed organizzazioni non soggetti passivi d'imposta, soggetti che pongono in essere solo operazioni esenti, produttori agricoli in regime speciale), i quali nell'anno solare precedente hanno realizzato acquisti intracomunitari per un ammontare non superiore a 16 milioni di lire ovvero che non abbiano superato tale limite nell'anno in corso, e sempre che gli stessi soggetti non abbiano optato per il pagamento dell'imposta nel territorio dello Stato. Verificandosi tali condizioni l'operazione viene sottoposta a tassazione nel Paese membro di provenienza. Nella determinazione del suddetto ammontare di lire 16 milioni sono da ricomprendere anche i beni che hanno formato oggetto di acquisto in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, e vanno esclusi quelli soggetti ad accisa ed i mezzi di trasporto nuovi. Peraltro, sebbene l'art. 38, comma 5, lett. c), faccia esplicito riferimento ai soli soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, la cennata disciplina puo' trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti che per esigenze dell'impresa hanno optato, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, per la dispensa dagli adempimenti contabili, con la conseguente totale indetraibilita' dell'imposta; - i beni acquistati sono stati ceduti da soggetto comunitario che beneficia nel proprio Stato membro della franchigia d'imposta prevista per le piccole imprese. Si ritiene utile precisare che l'introduzione nel territorio dello Stato di bobine, pizze, nastri, etc. - provenienti da altri Stati comunitari - contenenti opere immateriali (es. films), non realizza un acquisto intracomunitario di beni, in quanto i cennati supporti materiali costituiscono "mezzo al fine" per lo sfruttamento del relativo diritto. Conseguentemente, la base imponibile della prestazione di servizio e' comprensiva anche del costo di detti supporti, in linea, del resto, con quanto gia' precisato per analoghe situazioni all'importazione, con risoluzione Direzione Generale Tasse n. 503073 del 10 gennaio 1975. Al contrario, va considerato acquisto intracomunitario di beni l'introduzione nel territorio dello Stato di dischi, nastri, cassette ed altri supporti relativi a software standardizzato o altri prodotti parimenti standardizzati. 1.4 - Trattamento fiscale Gli acquisti intracomunitari seguono lo stesso regime riservato alle operazioni interne, per cui possono essere classificati come non imponibili, esenti o non soggetti se riguardano beni la cui cessione nel territorio dello Stato considerata, rispettivamente, non imponibile ai sensi degli artt. 8, 8 bis e 9, del D.P.R. n. 633 del 1972, esente a norma del successivo art. 10 ovvero non soggetta in virtu' di quanto stabilito dall'art. 74, dello stesso decreto presidenziale, riguardante le cessioni, in termini oggettivi (Cfr. Circolare 19 marzo 1985, n. 26), di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica. Si evidenzia che gli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere effettuati dalle biblioteche universitarie non sono soggette all'imposta, atteso che la disposizione recata dall'art. 3, comma 7, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 deve essere considerata applicabile anche in mancanza di uno specifico richiamo da parte dell'art. 42 del decreto-legge n. 331 del 1993. Infatti, la ratio del cennato art. 42 e', come sopra evidenziato, quella di riservare alle operazioni intracomunitarie trattamento analogo a quello delle operazioni effettuate all'interno dello Stato. Restano tuttavia fermi, anche agli effetti dei controlli intracomunitari, gli obblighi previsti dagli articoli da 46 a 50 del decreto-legge n. 331 del 1993. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del "plafond", il cessionario non e' tenuto ad adempiere l'obbligo della presentazione della dichiarazione d'intento. Il documento, infatti, risulterebbe del tutto inutile in quanto, nella specie, il cessionario nazionale dovrebbe inviarlo a se stesso. Tuttavia, pur in mancanza di detta dichiarazione, il contribuente e' tenuto ugualmente ad inserire l'operazione nei Modelli IVA 99 bis e IVA 102. 2. Cessioni intracomunitarie 2.1 - Definizione Per la definizione delle cessioni intracomunitarie puo' farsi riferimento, ovviamente tenendo conto delle differenze scaturenti dalla specifica disciplina, a quanto gia' illustrato nel paragrafo 1.1. Per la realizzazione delle cessioni intracomunitarie devono sussistere gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi gia' illustrati per gli acquisti intracomunitari (cedente ed acquirente entrambi operatori economici, onerosita' dell'operazione, acquisizione o trasferimento del diritto di proprieta' o di alto diritto reale sui beni e loro effettivo trasferimento in altro Stato comunitario). Dette cessioni pur non costituendo piu' "cessioni all'esportazione" conservano la loro caratteristica di operazioni non imponibili all'imposta. Si realizza una cessione intracomunitaria anche quando i beni sono ceduti nell'ambito comunitario ad enti, associazioni od altre organizzazioni, non soggetti d'imposta, analoghi a quelli previsti nella legislazione nazionale dall'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, a produttori agricoli che adottano il regime speciale dell'agricoltura e ad operatori che non hanno diritto alla detrazione dell'imposta in quanto effettuano esclusivamente operazioni esenti. La disposizione si applica quando i predetti soggetti sono tenuti a pagare l'imposta nel proprio Stato per gli acquisti intracomunitari effettuati e a condizione, comunque, che comunichino al cedente nazionale il proprio numero di identificazione attribuito dallo Stato membro di appartenenza. Non verificandosi i suaccennati presupposti, la cessione viene assoggettata all'imposta nel territorio dello Stato. I beni ceduti, anteriormente al loro invio in altro Stato membro, possono formare oggetto, per conto del cessionario comunitario, ad opera dello stesso cedente o di terzi, di lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. Le cessioni a titolo gratuito, quali ad esempio gli omaggi, i campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati, etc., sono soggette alla normativa interna non trovando applicazione, in queste ipotesi, la disciplina fiscale comunitaria. Si evidenzia che le cessioni intracomunitarie di beni soggetti ad accisa (oli minerali, alcole, bevande alcoliche e tabacchi lavorati) sono non imponibili se il loro trasporto o spedizione sono eseguiti nel rispetto delle modalita' previste, ai fini dell'applicazione delle accise, dagli artt. 6 ed 8 del decreto-legge n. 331 del 1993. In tale ipotesi l'IVA viene corrisposta unitamente alle accise presso i competenti Uffici dello Stato membro di destinazione. Costituiscono inoltre cessioni non imponibili: a) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili di beni effettuate nei confronti di privati consumatori o degli enti, associazioni, ecc., sopra indicati, non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. Sono esclusi da tale regime i mezzi di trasporto nuovi, quelli soggetti ad accisa e quelli da installare, montare o assiemare in altro Stato membro. La non imponibilita' delle suddette cessioni si rende applicabile se l'ammontare complessivo delle vendite effettuate in ciascun Stato membro abbia superato nell'anno solare precedente o superi nell'anno in corso il limite di 154 milioni di lire o l'eventuale minor importo stabilito nell'altro Stato membro, come dalla seguente tabella: ___________________________________________________________________ | | | | | | | | | | Ammontare | | | | codic | Limite | in valuta | Valuta | |Stato membro | e ISO | in ECU | dello Stato | | | | | | membro | | |________________|_________|__________|_______________|_____________| | BELGIO | BE | 35.000 | 1.500.000 |franco bel. | |________________|_________|__________|_______________|_____________| | DANIMARCA | DK | 35.000 | 280.000 |corona dan. | |________________|_________|__________|_______________|_____________| | FRANCIA | FR | 100.000 | 700.000 |franco fr. | |________________|_________|__________|_______________|_____________| | GERMANIA | DE | 100.000 | 200.000 |marco | |________________|_________|__________|_______________|_____________| | GRAN BRETAGNA | GB | 100.000 | 70.000 |sterline | |________________|_________|__________|_______________|_____________| | GRECIA | EL | 35.000 | 8.200.000 |dracma | |________________|_________|__________|_______________|_____________| | IRLANDA | IE | 35.000 | 27.000 |lira irl. | |________________|_________|__________|_______________|_____________| | LUSSEMBURGO | LU | 100.000 | 4.200.000 |franco luss. | |________________|_________|__________|_______________|_____________| | OLANDA | NL | 100.000 | 230.000 |fiorino ol. | |________________|_________|__________|_______________|_____________| | PORTOGALLO | PT | 35.000 | 6.300.000 |escudo | |________________|_________|__________|_______________|_____________| | SPAGNA | ES | 35.000 | 4.500.000 |peseta | |________________|_________|__________|_______________|_____________| Per cessioni il cui ammontare risulti inferiore al limite stabilito negli altri Stati, il cedente e' tenuto ad applicare l'imposta, a meno che, previa comunicazione all'Ufficio IVA competente nella dichiarazione annuale o in quella di inizio di attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile, egli non intenda esercitare l'opzione per l'applicazione del tributo nel Paese di destinazione. L'opzione ha effetto fino a quando non venga revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno in cui e' stata esercitata. Ha valore dal 1^ gennaio dell'anno in corso, se esercitata in sede di dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui e' stata esercitata negli altri casi (inizio di attivita' o durante l'anno con comunicazione scritta all'Ufficio IVA competente anteriormente all'effettuazione della cessione). La revoca va comunicata all'Ufficio IVA nell'ambito della dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso; b) le forniture di beni, anche in dipendenza di contratti di appalto, d'opera e simili, inviati in altri Stati membri per essere ivi installati, montati o assiemati direttamente dal fornitore italiano o da terzi per suo conto. In merito alle operazioni indicate ai precedenti punti a) e b), si ritiene opportuno precisare che, per quanto concerne gli obblighi di compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, poiche' l'art. 41, comma 1, lettere b) e c), le qualifica come cessioni intracomunitarie, le medesime operazioni devono essere comprese nell'elenco riepilogativo INTRA-1 bis, sia agli effetti fiscali che a quelli statistici, relativo al periodo nel corso del quale le operazioni risultano registrate o soggette a registrazione a norma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, con l'avvertenza che la colonna 3 (codice IVA acquirente) va compilata ogni qual volta l'acquirente comunitario dei beni installati, montati o assiemati in altro Stato membro risulta essere un soggetto identificato ai fini IVA nel proprio Paese. 2.2 - Cessioni assimilate Vengono, inoltre, assimilate alle cessioni intracomunitarie non imponibili: 1) la consegna nel territorio di altro Stato membro di beni che sono stati prodotti, montati o assiemati nello Stato in base a contratti d'opera, d'appalto e simili. Trattasi di prestazioni di servizi (gia' considerate agli effetti dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 16, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come interpretato dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66) che vengono assimilate ad una cessione. La fattispecie si concretizza nei casi in cui il prestatore nazionale abbia utilizzato in tutto o in parte beni fornitigli dal committente o da terzi per suo conto, provenienti da altro Stato membro, da Paesi extracomunitari, immessi in libera pratica, ovvero acquistati nel territorio dello Stato; 2) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti o professioni e anche se l'acquirente non e' soggetto passivo; 3) l'invio in altro Stato membro da parte di un soggetto passivo di beni per le esigenze della sua impresa, ivi compresi i beni destinati ad altra impresa comunitaria appartenente allo stesso soggetto nazionale. 2.3 - Costruzione di stampi La realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi secondo la normativa interna) per conto di un committente comunitario di stampi, da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell'altro Stato membro, e' da inquadrare nell'ambito di cessioni intracomunitarie qualora: - tra il committente e l'operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura del beni che con esso si producono; - lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell'altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile; e tali condizioni assumono rilevanza anche ai fini della formazione del plafond. L'operatore nazionale, pertanto, in presenza di dette condizioni, e' legittimato ad emettere fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a). Il corrispettivo dello stampo, se indicato autonomamente in fattura, espletate le formalita' di registrazione, concorre alla determinazione dello "status" di esportatore, mentre assume rilevanza, ai fini della costituzione del plafond, in proporzione alle forniture dei beni prodotti con utilizzo dello stampo stesso. In ordine alle modalita' da seguire nella compilazione dell'elenco riepilogativo delle cessioni si rimanda al paragrafo B.15. 2.4 - Operazioni non costituenti cessioni intracomunitarie Non costituiscono cessioni intracomunitarie gli invii di beni in altro Stato membro per operazioni di perfezionamento e di manipolazioni usuali, o per la loro temporanea utilizzazione per l'esecuzione di prestazioni di servizi, ovvero di beni che se fossero ivi importati beneficierebbero della totale esenzione dai dazi doganali. 3. Effettuazione delle operazioni intracomunitarie 3.1 - Acquisti L'effettuazione dell'acquisto intracomunitario deve intendersi riferita al momento in cui il bene viene consegnato nello Stato al cessionario italiano o ad un terzo per suo conto. Nel caso in cui, invece, i beni vengono trasportati dal Paese di origine con mezzi dello stesso cessionario, l'effettuazione dell'operazione si verifica al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione situato nel territorio dello Stato. In entrambi i casi, comunque, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato sempreche' si siano verificati gli effetti traslativi o costituitivi della proprieta' o di altro diritto reale e, in mancanza, non oltre la scadenza di un anno dalla consegna. In presenza di contratti estimatori e simili, l'acquisto si considera effettuato, sempre che venga rispettato l'obbligo di annotazione nell'apposito registro previsto dall'art. 50, comma 5: - all'atto della rivendita del bene o del prelievo da parte del ricevente; - alla scadenza del termine pattuito, se inferiore all'anno: - non verificandosi alcuna delle precedenti ipotesi, dopo un anno dal ricevimento dei beni. Se i beni vengono restituiti prima della scadenza del termine convenuto, non si realizza alcuna acquisizione. Viene, inoltre, previsto che qualora anteriormente al verificarsi dei cennati eventi venga effettuato il pagamento o sia ricevuta fattura, per l'intero o parte del corrispettivo, l'acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato, limitatamente all'importo pagato o fatturato, al momento del pagamento o della ricezione della fattura. In proposito si rammenta che rileva anche la ricezione tramite sistemi informatici che consentono la materializzazione di dati identici presso l'emittente ed il destinatario del documento, come gia' precisato con risoluzioni ministeriali n. 360879 del 30 aprile 1986 e n. 571134 del 19 luglio 1988. Torna utile precisare che per luogo di acquisizione deve intendersi quello in cui i beni, sulla base delle indicazioni risultanti dalla relativa fattura o da altro documento che accompagna i beni, vengono consegnati o sono destinati. La distruzione o la perdita dei beni nel territorio dello Stato anteriormente alla loro consegna o al loro arrivo a destino puo' far venire meno l'acquisizione, sempre che venga fornita la prova della perdita dei beni. 3.2 - Cessioni In ordine all'effettuazione delle cessioni intracomunitarie, il decreto-legge nulla prevede al riguardo, per cui rimane operante la disposizione di rinvio alle norme del D.P.R. n. 633 del 1972 operata dall'art. 56 del decreto-legge. Pertanto si rendono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 6 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale, com'e' noto, il momento di effettuazione per i beni mobili materiali si considera verificato, in linea generale, all'atto della loro consegna o spedizione. In relazione a tale norma la scomparsa della merce durante il trasporto dall'Italia all'altro Stato comunitario puo' dare luogo alle seguenti diverse ipotesi di trattamento fiscale a seconda che: 1) i beni scompaiono durante il trasporto effettuato con mezzi propri del venditore: - se la scomparsa dei beni si verifica nel territorio dello Stato, si ritiene, in analogia a quanto chiarito con circolare n. 31 del 10 ottobre 1979 della Direzione Generale delle Tasse, che tale evento "impedisce il sorgere del presupposto impositivo"; - se i beni scompaiono durante il trasporto nel territorio dell'altro Paese membro, si configura per il venditore nazionale una cessione intracomunitaria non imponibile, fermo restando per il cedente l'adempimento degli obblighi previsti nel Paese membro di scomparsa dei beni; 2) i beni scompaiono durante il trasporto effettuato con mezzi propri dell'acquirente o tramite un vettore su incarico di uno dei due operatori. L'operazione si considera in ogni caso avvenuta, in quanto si e' verificato in capo all'acquirente il trasferimento del potere di disporre dei beni, con la conseguenza che: - se la scomparsa dei beni si verifica in Italia, l'operazione e' da qualificare come cessione interna; - se la scomparsa dei beni si verifica nel territorio di altro Stato membro, l'operazione si concretizza in una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41 del decreto-legge, in considerazione del fatto che i beni sono comunque usciti dal territorio nazionale. 3.3 - Prestazioni di servizi Le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 si rendono applicabili anche per le prestazioni di servizi indicate all'art. 40, commi 5, 6 ed 8 del decreto-legge. Se per le prestazioni rese a soggetto d'imposta nazionale, anteriormente al pagamento del corrispettivo, e' ricevuta fattura, si tiene conto, ai fini dell'effettuazione dell'operazione, della data di ricevimento della fattura se risulta sulla stessa indicata o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura. 4. Territorialita' L'art. 40 del decreto-legge tratta della territorialita' delle operazioni intracomunitarie, prevedendo, in linea generale, che gli acquisti intracomunitari assumono rilevanza ai fini della territorialita' a condizione che si verifichino i seguenti presupposti: - i beni devono essere spediti o trasportati in Italia da altro Stato comunitario; - oggetto della transazione deve essere un bene originario della Comunita' o ivi immesso in libera pratica, cioe' a dire un bene proveniente da Paese terzo per il quale siano state adempiute le formalita' di importazione e siano stati riscossi i dazi doganali in uno Stato comunitario. Se l'acquirente e' un soggetto d'imposta l'acquisto si considera effettuato nel territorio dello Stato, salvo che sia comprovato l'assoggettamento ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. La disposizione in esame stabilisce inoltre nuove regole in ordine al luogo di imposizione per le fattispecie di seguito elencate. 4.1 - Vendite a distanza Il soggetto d'imposta comunitario che cede beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili ad acquirenti nazionali, persone fisiche o soggetti non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari (ammontare degli acquisti inferiore al limite di 16 milioni e mancata opzione), effettua operazioni rilevanti ai fini della territorialita' nelle ipotesi in cui l'ammontare di dette cessioni abbia superato nell'anno solare precedente o superi nell'anno in corso, al netto dell'IVA, l'ammontare complessivo di 54 milioni. Peraltro, l'introduzione dei beni nel territorio dello Stato non da luogo ad un acquisto intracomunitario, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge, in capo al cedente comunitario; l'operazione in esame, infatti, e' assunta ai fini tributari solo quale cessione interna al territorio dello Stato. Restano escluse da detto ammontare le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, di beni da installare, montare o assiemare in Italia ovvero di beni soggetti ad accisa. Naturalmente i beni devono provenire da altro Stato membro e devono essere trasportati o spediti in Italia dal cedente o da terzi per suo conto. Per i beni precedentemente importati dal cedente, si considera come luogo di partenza lo Stato membro in cui i beni stessi sono stati importati. Si evidenzia che per le suaccennate operazioni, per le quali sussiste il presupposto della territorialita', il cedente comunitario e' obbligato, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del decreto-legge, a nominare un proprio rappresentante in Italia. Per le cessioni al di sotto del predetto limite di 54 milioni, l'imposta e' dovuta nel Paese membro di partenza dei beni , a meno che il cedente non opti, secondo le disposizioni previste in detto Stato, per l'applicazione dell'imposta in Italia. 4.2 - Trasporti intracomunitari di beni e relative intermediazioni I trasporti di beni nell'ambito comunitario sono oggetto di una nuova disciplina nel senso che, rispetto alla previsione normativa dell'art. 7, quarto comma, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, viene meno il concetto della rilevanza territoriale per la parte di trasporto eseguita nel territorio dello Stato, in quanto gli stessi vengono presi in considerazione nella loro globalita', cioe' a dire dal punto di partenza a quello di arrivo. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni che hanno come luogo di partenza e di arrivo il territorio di due Stati membri, a nulla rilevando l'eventuale attraversamento di territorio appartenente ad un Paese terzo. Per "luogo di partenza" si intende il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni. Per "luogo di arrivo", il luogo in cui si conclude effettivamente il trasporto dei beni. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione. Tuttavia, se il committente e' soggetto passivo d'imposta comunitario, il luogo di effettuazione di dette prestazioni si reputa situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione ai fini IVA; mentre, se il committente e' soggetto d'imposta nazionale, le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato, indipendentemente dal luogo in cui ha inizio il trasporto. Alle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni inviati o provenienti dalle isole che formano le regioni autonome delle Azzorre e di Madera, territorialmente rilevanti in Italia, si rende applicabile il regime di non imponibilita' ad IVA, secondo quanto stabilito dall'art. 28-quater, lett. C della VI Direttiva comunitaria, come risulta modificata dalla Direttiva n. 680 del 16 dicembre 1991. La nozione di trasporto intracomunitario di beni va estesa anche: - alle singole tratte nazionali effettuate in connessione ad un trasporto intracomunitario ovvero in esecuzione di contratti derivati che il vettore principale puo' stipulare con sub vettori: ovviamente, i vettori sono tenuti a fornire prova idonea che i propri trasporti sono riconducibili a quello intracomunitario; - alle prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture o elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti. Si forniscono, a maggior chiarimento, le seguenti esemplificazioni: a) trasporto effettuato da vettore italiano per conto di un soggetto d'imposta nazionale (non rileva il luogo di inizio del trasporto): Luogo di tassazione: Italia, Paese in cui il committente e' identificato ai fini IVA; Debitore dell'imposta: il vettore che deve fatturare la propria prestazione con IVA. b) trasporto effettuato da vettore italiano per conto di un soggetto d'imposta identificato in altro Stato comunitario (non rileva il luogo di inizio del trasporto): Luogo di tassazione : il Paese comunitario in cui il committente e' identificato ai fini IVA; Debitore dell'imposta: il committente comunitario che deve integrare, con applicazione dell'imposta del proprio Stato, la fattura emessa dal vettore italiano senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 40, comma 9. c) trasporto effettuato da vettore comunitario per conto di un soggetto IVA italiano (non rileva il luogo di inizio del trasporto): Luogo di tassazione : Italia, Paese in cui il committente e' identificato ai fini IVA; Debitore dell'imposta: il committente che deve integrare con IVA nazionale la fattura rilasciata dal vettore comunitario senza addebito dell'imposta. In caso di mancata ricezione della fattura o ricezione della stessa con indicazione di corrispettivo inferiore a quello reale, va emessa autofattura ai sensi dell'art. 46, comma 5. d) trasporto effettuato da vettore italiano per conto di un committente privato italiano o comunitario ovvero di un residente in Paese extracomunitario (privato o operatore economico), con inizio del trasporto in Italia: Luogo di tassazione : Italia, Paese in cui ha inizio in trasporto; Debitore dell'imposta: il vettore, che deve fatturare la propria prestazione con applicazione dell'imposta. Si precisa che il committente extracomunitario, operatore economico, puo' chiedere il rimborso dell'imposta assolta alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dall'art. 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. e) trasporto effettuato da vettore italiano per conto di un committente privato italiano o comunitario ovvero di un residente in Paese extracomunitario (privato o operatore economico), con inizio del trasporto in uno Stato membro diverso dall'Italia: Luogo di tassazione : il Paese in cui ha inizio il trasporto; Debitore dell'imposta: il vettore, secondo le regole dettate dal Paese membro di partenza dei beni per l'applicazione dell'imposta ivi prevista. f) trasporto effettuato da vettore extracomunitario, senza stabile organizzazione o rappresentante fiscale in Italia o in altro Paese comunitario, per conto di un committente italiano, soggetto d'imposta, con partenza o arrivo in Italia ovvero tra due Stati membri diversi dall'Italia: Luogo di tassazione: Italia; Debitore dell'imposta: il committente italiano, che deve emettere autofattura ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972. Restano esclusi dalla suaccennata disciplina i trasporti di persone (anche se intracomunitari) ed i trasporti di beni verso Paesi extracomunitari, operazioni che continuano ad essere regolati dalle disposizioni contenute negli artt. 7 e 9 del D.P.R. n. 633 del 1972. 4.3 - Prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari di beni e relative intermediazioni Per prestazioni accessorie ai trasporti si intendono essenzialmente le prestazioni di carico, scarico e simili. Tali prestazioni, accessorie ai trasporti intracomunitari di beni, e le relative prestazioni di intermediazione, in analogia a quanto previsto per le prestazioni di trasporto di cui al paragrafo precedente, si considerano effettuate in Italia quando il committente e' ivi soggetto passivo d'imposta, ancorche' rese in altro Stato membro. Non si considerano, invece, rese nel territorio dello Stato, ancorche' ivi eseguite, quando il committente e'soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro. Cio' in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. b), del D.P.R. n. 633 del 1972, che fa espresso riferimento al luogo di esecuzione di dette prestazioni. Si considerano, altresi', effettuate in Italia le cennate prestazioni quando sono ivi eseguite nei confronti di: - soggetti nazionali o comunitari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione; - enti, associazioni e altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, non tenuti al pagamento dell'IVA sugli acquisti intracomunitari (secondo quanto gia' indicato al paragrafo B.1.3); - soggetti stabiliti al di fuori della Comunita' europea (privati o operatori economici). In tali ultime ipotesi (committente non soggetto passivo ovvero extracomunitario) non trova applicazione la deroga prevista dalle disposizioni relative agli scambi intracomunitari, con la conseguente applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972. Si forniscono le seguenti esemplificazioni: a) Committente e prestatore entrambi soggetti passivi nazionali (non rileva il luogo in cui la prestazione e' resa): Luogo di tassazione: Italia; Debitore dell'imposta: il prestatore che emette fattura con addebito d'IVA. b) Committente soggetto passivo nazionale e prestatore soggetto identificato ai fini dell'imposta in altro Stato membro (non rileva il luogo in cui la prestazione e' resa): Luogo di tassazione: Italia; Debitore dell'imposta: il committente, il quale deve integrare con IVA la fattura emessa dal proprio prestatore senza addebito d'imposta. In caso di mancata ricezione della fattura o ricezione della stessa con indicazione di corrispettivo inferiore a quello reale, va emessa autofattura ai sensi dell'art. 46, comma 5 . c) Committente soggetto passivo nazionale e prestatore extracomunitario senza stabile organizzazione o rappresentante fiscale in Italia o in altro Paese comunitario (non rileva il luogo in cui la prestazione e' resa): Luogo di tassazione: Italia; Debitore dell'imposta: il committente, il quale deve emettere autofattura ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972. d) Committente soggetto d'imposta in altro Stato membro e prestatore soggetto passivo nazionale (non rileva il luogo in cui la prestazione e' resa): Luogo di tassazione : Stato membro in cui il committente e' identificato ai fini IVA; Debitore dell'imposta: il committente nel proprio Paese. Il prestatore nazionale emette fattura senza addebito d'imposta, ai sensi dell'art. 40, comma 9. e) Committente privato o soggetto extracomunitario e prestatore nazionale, con esecuzione della prestazione in Italia: Luogo di tassazione: Italia; Debitore dell'imposta: il prestatore che emette fattura con addebito d'IVA. f) Committente privato o soggetto extracomunitario e prestatore nazionale, con esecuzione della prestazione in altro Stato membro: Luogo di tassazione: Stato membro in cui e' eseguita la prestazione; Debitore dell'imposta: il prestatore secondo le regole dettate dallo Stato membro in cui e' eseguita la prestazione stessa. Si reputa opportuno rammentare che le prestazioni accessorie ai trasporti diversi da quelli intracomunitari di beni e le relative prestazioni di intermediazione continuano ad essere assoggettate alle regole di territorialita' contenute nell'art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972. Si soggiunge, inoltre, che qualora le operazioni accessorie ai trasporti in rassegna sono eseguite nei luoghi indicati al n. 6 del primo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972 (porti, aeroporti, etc.), alle medesime continua ad applicarsi in senso oggettivo la non imponibilita' all'IVA, disposta dal predetto articolo 9. Si precisa, infine, che i servizi doganali connessi a trasporti di beni comunitari (per attraversamento in territorio extracomunitario) continuano a fruire della non imponibilita' a norma dell'art. 9, primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972. 4.4 - Prestazioni di intermediazione Trattasi di prestazioni concernenti i beni mobili materiali, diverse da quelle previste nei precedenti paragrafi 2 e 3 nonche' da quelle espressamente indicate nell'art. 7, quarto comma, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972. Le ipotesi piu' ricorrenti sono quelle riconducibili alle cessioni dei beni, agli acquisti intracomunitari, alle locazioni di mezzi di trasporto ed ai trasporti di beni diversi da quelli intracomunitari. Dette prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione di quelle rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente delle prestazioni di intermediazione e' soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, la prestazione si considera ivi effettuata, ancorche' l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro. E' appena il caso di precisare che le intermediazioni aventi ad oggetto beni in importazione, in esportazione o in transito continuano a fruire del regime di non imponibilita' di cui all'art. 9, primo comma, n. 7), del. D.P.R. n. 633 del 1972. Tanto premesso, si forniscono le seguenti esemplificazioni: a) Prestazione di intermediazione effettuata da un soggetto residente in Francia per conto di committente soggetto d'imposta italiano per beni venduti in Belgio: Luogo di tassazione: Italia; Debitore dell'imposta: il committente italiano, il quale deve integrare con IVA la fattura emessa senza addebito d'imposta dall'intermediario francese ovvero, in mancanza della fattura o ricezione della stessa con indicazione di corrispettivo inferiore a quello reale, va emessa autofattura ai sensi dell'art. 46, comma 5. b) Prestazione di intermediazione effettuata da un soggetto residente in Svizzera, che non si avvalga di stabile organizzazione o rappresentante fiscale operante in un Paese comunitario, per conto di, committente soggetto d'imposta italiano per beni venduti in Belgio: Luogo di tassazione: Italia; Debitore dell'imposta: il committente italiano, il quale deve emettere autofattura ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. c) Prestazione di intermediazione effettuata da soggetto residente in Francia per conto di committente privato o residente in Paese extracomunitario per beni venduti in Italia: Luogo di tassazione : Italia, luogo in cui e' effettuata l'operazione di cessione dei beni, cui l'intermediazione si riferisce; Debitore dell'imposta: l'intermediario francese che deve nominare un proprio rappresentante in Italia, a norma dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. 5. Base imponibile 5.1 - Acquisti La base imponibile degli acquisti intracomunitari e' costituita in linea generale dagli stessi elementi richiesti per la determinazione della base imponibile delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato. Valgono, cioe', le stesse regole recate dagli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 633 del 1972, con esclusione del solo primo comma del citato art. 14, che stabilisce le modalita' di computo in lire dei corrispettivi espressi in valuta estera. Conseguentemente concorrono a formare la base imponibile il corrispettivo, aumentato delle accise se assolte o esigibili per effetto dell'acquisto, degli oneri e delle spese inerenti all'esecuzione, nonche' di quelle accessorie di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972 (quali ad es. il trasporto) e diminuito delle somme escluse dal computo della base imponibile, ai sensi dell'art. 15 (interessi moratori, rimborso di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono secondo le pattuizioni contrattuali). Viene altresi' previsto che nella determinazione della base imponibile relativa ad acquisti intracomunitari non rientra l'ammontare che viene assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione dei beni. In particolare, la base imponibile per i sottoelencati acquisti e' costituita dall'ammontare del: - corrispettivo dovuto dall'operatore nazionale al prestatore comunitario per la consegna in Italia di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro (art. 38, comma 3, lett. a); - valore normale, per i beni introdotti nel territorio dello Stato da soggetto comunitario per finalita' rientranti nell'esercizio dell'impresa (art. 38, comma 3, lett. b). Si precisa inoltre che per le forniture di beni da installare, montare o assiemare in Italia da parte del fornitore comunitario o per suo conto, operazione questa che non costituisce acquisto intracomunitario, la base imponibile e' costituita dall'intero ammontare dei corrispettivi dovuti, compresi quindi quelli per la prestazione di installazione, montaggio o assiemaggio. Allorche' gli elementi che concorrono a formare la base imponibile sono espressi in valuta estera, il tasso di cambio da applicare e' quello del giorno di effettuazione dell'operazione, se risulta espressamente indicato in fattura da parte del cedente comunitario o del cessionario nazionale. Solo in mancanza di tale indicazione, l'acquirente nazionale fa riferimento, ai fini del cambio, alla data della fattura. Va altresi' precisato che il tasso di cambio da applicare e' quello che giornalmente la Banca d'Italia comunica, con l'avvertenza che in assenza di detto cambio, va fatto riferimento a quello del giorno antecedente piu' prossimo. 5.2 - Cessioni e prestazioni di servizi Anche per le cessioni intracomunitarie e per le prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 ed 8, la base imponibile si determina secondo le disposizioni della normativa nazionale. In particolare, per le seguenti fattispecie, la base imponibile e' costituita dall'ammontare del: - corrispettivo dell'operazione per le forniture di beni spediti o trasportati in altro Stato comunitario per essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore italiano o per suo conto (art. 41, comma 1, lett. c); - corrispettivo dovuto dall'operatore comunitario al prestatore italiano per la consegna in altro Stato membro di beni prodotti, montati o assiemati in Italia (art. 41, comma 2, lett. a); - valore normale, per i beni inviati in altro Stato membro da soggetto italiano per finalita' rientranti nell'esercizio dell'impresa (art. 41, comma 2, lett. c); - corrispettivo dovuto per i trasporti intracomunitari di beni. Cio' a differenza di quanto previsto per i trasporti internazionali di cui all'art. 7, quarto comma, lett. c) del D.P.R. n. 633 del 1972, che prende in considerazione solo la parte di corrispettivo afferente la tratta di trasporto eseguita nel territorio dello Stato. 6. Aliquote Le aliquote IVA applicabili per gli acquisti intracomunitari sono quelle previste per le corrispondenti cessioni effettuate nel territorio dello Stato e vigenti al momento di effettuazione dell'operazione. Attualmente le aliquote applicabili sono: - 4%, per i beni indicati nella Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972; - 9% per i beni indicati alla Tab. A, parte III; - 13%, per i beni indicati nell'art. 1, comma 4, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 e nell'art. 36, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (la previgente aliquota del 12% e' stata elevata al 13%, a partire dal 1^ gennaio 1994, dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557); - 19%, per i restanti beni. Le cessioni intracomunitarie non imponibili e le prestazioni di servizi non soggette vengono effettuate senza applicazione dell'imposta. Tuttavia, si richiama l'attenzione sulla circostanza che per le cessioni intracomunitarie effettuate da produttori agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, che non hanno optato per il regime ordinario, si rendono applicabili le aliquote di compensazione (attualmente 2%, 4%, 8,5% e 9%) previste per detti operatori. 7. Debitori d'imposta L'art. 44 dispone in via generale che l'imposta sulle operazioni intracomunitarie e' dovuta da coloro che effettuano cessioni di beni, acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi. Lo stesso articolo prevede, tuttavia, le seguenti deroghe, stabilendo che l'imposta e' dovuta: a) dal cessionario designato al pagamento dell'imposta dal proprio fornitore comunitario che ha fatto ricorso all'operazione triangolare, compresa l'ipotesi in cui il cessionario e' destinatario dell'invio di beni; b) dal committente del servizio, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, per le prestazioni di cui all'art. 7, quarto comma, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, e per le prestazioni intracomunitarie di cui all'art. 40, commi 5, 6 ed 8 del decreto-legge, rese da soggetti passivi d'imposta non residenti e senza stabile organizzazione; c) dal rappresentante fiscale in Italia, nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, per le operazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonche' per le cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili effettuate da soggetto residente in altro Stato membro, per le quali e' dovuta l'imposta nel territorio dello Stato (par. B.1.3). 8. Rappresentante fiscale L'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede, per i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la possibilita' di nominare un rappresentante residente nel territorio dello Stato per adempiere o esercitare, nei modi ordinari, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del decreto istitutivo dell'IVA relativamente alle operazioni effettuate nello Stato. Con tale disposizione si e' consentito che mediante il rappresentante possano essere adempiuti gli obblighi ed esercitati i diritti afferenti le varie operazioni attive e passive effettuate nel territorio dello Stato dal soggetto non residente, quali, la fatturazione, la registrazione, la detrazione, il rimborso, la dichiarazione annuale, etc. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente prima dell'effettuazione dell'operazione. Rappresentante fiscale puo' essere una persona fisica o persona giuridica residente nel territorio dello Stato e deve risultare, ai sensi dell'art. 53, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata, in data anteriore alla prima operazione, in apposito registro presso l'Ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante stesso. Nell'ambito delle operazioni intracomunitarie viene prevista dall'art. 44, comma 3, del decreto-legge, una particolare figura di rappresentante, nelle ipotesi in cui vengono effettuate esclusivamente operazioni attive e passive non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta. In tali casi il rappresentante e' tenuto solamente all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni ed alla compilazione e presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, con esclusione, quindi, degli obblighi concernenti la registrazione e la predisposizione e presentazione della dichiarazione annuale IVA. Tale semplificazione, tuttavia, viene meno con l'effettuazione della prima operazione attiva o passiva che comporta il pagamento dell'imposta o il relativo recupero. Conseguentemente, a partire da tale momento, fermo restando la situazione pregressa, sorgono in capo al rappresentante tutti gli obblighi derivanti dalla normativa del tributo: fatturazione, registrazione, dichiarazione, etc. La nomina del rappresentante si appalesa obbligatoria non solo per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, effettuate da operatore economico comunitario nei confronti di privati consumatori e di soggetti nazionali non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, ma anche in tutti i casi in cui l'operazione e' territorialmente rilevante in Italia e l'obbligo del pagamento dell'imposta non puo' essere assolto dal cessionario o committente perche' privato consumatore. Necessitano, quindi, di un rappresentante fiscale in Italia, ad esempio, i soggetti comunitari che, in mancanza di una stabile organizzazione: - introducono nel territorio dello Stato beni per esigenze della propria impresa; - cedono a privati consumatori beni precedentemente introdotti in Italia ed ivi installati, montati od assiemati; - effettuano nei confronti di privati consumatori prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative intermediazioni, prestazioni accessorie ai detti trasporti e relative intermediazioni ovvero intermediazioni diverse da quelle indicate all'art. 7, quarto comma, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, nei casi in cui dette operazioni siano territorialmente rilevanti in Italia. Tuttavia, si precisa, a maggior chiarimento dell'orientamento manifestato da questa Amministrazione, che l'obbligo di avvalersi del rappresentante fiscale, ancorche' gia' nominato per altre operazioni, non sussiste nelle ipotesi in cui, sia per le cessioni che per le prestazioni, l'operazione venga posta in essere direttamente tra l'operatore comunitario e quello nazionale; piu' in particolare, non si rende necessaria l'utilizzazione o la nomina del rappresentante fiscale quando le operazioni sono direttamente qualificabili come acquisti o cessioni intracomunitari tra le parti contraenti (ivi comprese le operazioni triangolari), ovvero quando per le prestazioni di servizi rese dal soggetto appartenente all'altro Stato membro l'imposta non e' da questi dovuta. 9. Fatturazione 9.1 - Acquisti Le fatture relative agli acquisti e alle prestazioni di servizi intracomunitari, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti nazionali, emesse, senza addebito d'imposta, dal cedente o prestatore identificato ai fini IVA in altro Stato membro devono essere numerate ed integrate dal cessionario o committente italiano, secondo le regole appresso specificate: a) la numerazione di dette fatture deve seguire l'ordine progressivo di quelle emesse, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972. Qualora il contribuente, in relazione all'obbligo della distinta registrazione delle fatture relative alle operazioni intracomunitarie, si avvalga di appositi registri sezionali ovvero di un registro a blocchi sezionali per l'annotazione delle operazioni in parola, la numerazione da apporre su dette fatture e' quella delle fatture che in tali registri sono annotate; b) l'integrazione, diretta a consentire l'individuazione degli elementi idonei alla determinazione della base imponibile e della relativa imposta o del titolo di inapplicabilita' della stessa, consiste nell'indicazione: - del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono alla formazione della base imponibile dell'operazione espressi in valuta estera; - dell'ammontare dell'imposta calcolata secondo l'aliquota dei beni o dei servizi acquistati se trattasi di operazioni imponibili; in caso di operazione non soggetta, non imponibile o esente, in luogo dell'imposta, deve essere indicato il titolo di inapplicabilita' con il riferimento della relativa norma. L'integrazione con gli elementi sopramenzionati deve essere fatta sulla stessa fattura estera. Tuttavia, tenuto conto dei molteplici problemi che tale procedura potrebbe determinare per gli operatori che adottano una contabilita' basata su sistemi meccanografici, si consente che in detti casi l'integrazione possa essere fatta su altro documento appositamente emesso, allegato e conservato unitamente alla fattura cui si riferisce e riportante gli estremi di quest'ultima (data della fattura e numero progressivo ad essa attribuito dal ricevente). Le fatture ed i documenti relativi alle operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 66, comma 5 del decreto legge non sono soggetti all'imposta di bollo, conformemente a quanto previsto per le fatture ed i documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione. 9.2 - Autofatturazione L'art. 46, comma 5, disciplina le modalita' di regolarizzazione delle operazioni intracomunitarie, nelle ipotesi in cui il cessionario o committente non riceva la fattura, entro i termini previsti, ovvero la riceva con l'indicazione di corrispettivo inferiore a quello reale. Le suddette ipotesi vengono di seguito esaminate in modo analitico: a) mancata ricezione della fattura Il cessionario o committente dell'operazione intracomunitaria che non riceve la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (consegna o arrivo dei beni o pagamento del corrispettivo) tenuto ad emettere detto documento entro il mese seguente, in unico esemplare ed indicando anche il codice identificativo attribuito, ai fini IVA, al cedente o al prestatore dallo Stato membro di appartenenza. A titolo di esempio si supponga un acquisto intracomunitario effettuato il 25 ottobre. Il cessionario nazionale, se non riceve la fattura entro il 30 novembre, deve provvedere al emettere l'autofattura entro il 31 dicembre. Si ritiene di dover sottolineare che i termini per l'emissione dell'autofattura sono stati piu' volte modificati dalle disposizioni che dal 1^ gennaio 1993 hanno regolato la materia degli scambi intracomunitari. In proposito si riporta un quadro sinottico dei termini di regolarizzazione delle operazioni con le relative decorrenze: - dal 1^ gennaio al 1^ maggio 1993 (DD.LL. nn. 513 del 1992 e 47 del 1993): 1) termine ricezione fattura = entro ii mese successivo; 2) termine autofatturazione = entro il 15^ giorno successivo alla scadenza di cui al punto 1); - dal 2 maggio al 30 giugno 1993 (D.L. n. 131 del 1993): 3) termine ricezione fattura = entro il giorno 15 del mese successivo; 4) termine autofatturazione = entro la fine del mese indicato al punto 3); - dal 1^ luglio al 29 agosto 1993 (D.L. n. 213 del 1993): 5) termine ricezione fattura = entro il mese successivo; 6) termine autofatturazione = entro lo stesso mese di cui al punto 5); - dal 30 agosto al 29 ottobre 1993 (D.L. n. 331 del 1993): 7) termine ricezione fattura = entro i 30 giorni successivi; 8) termine autofatturazione = entro il 15^ giorno successivo al termine di cui al punto 7); - dal 30 ottobre 1993 (L. n. 427 del 1993): 9) termine ricezione fattura = entro il mese successivo; 10) termine autofatturazione = entro il mese seguente alla scadenza indicata al punto 9); b) fattura con indicazione di corrispettivo inferiore a quello reale Il cessionario o committente nazionale che riceva una fattura contenente tale erronea indicazione e' tenuto a regolarizzare l'operazione mediante l'emissione di apposita autofattura integrativa. Il termine per procedere a tale adempimento e' stato fissato, fino al 29 ottobre 1993, nel 15^ giorno successivo alla registrazione della fattura originaria. Dal 30 ottobre 1993, in forza della legge di conversione del D.L. n. 331 del 1993, e' stato stabilito un termine piu' ampio, essendo previsto che la regolarizzazione della fattura in parola deve avvenire entro il mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria. 9.3 - Cessioni Le fatture relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi comunitarie (trasporti e relative intermediazioni, prestazioni accessorie ai trasporti e relative intermediazioni, intermediazioni diverse da quelle contemplate nell'art. 7, quarto comma, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972), rese da operatore nazionale nei confronti di soggetto identificato in altro Stato membro, devono: - essere emesse in duplice esemplare al momento di effettuazione delle operazioni; - essere numerate ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972; - contenere l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazioni non imponibili o non soggette, con lo specifico riferimento alla relativa norma; - riportare l'indicazione del numero di identificazione ai fini IVA, attribuito al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza. A tale proposito si rammenta che il D.M. 28 gennaio 1993 ha dato la possibilita' agli operatori economici di ottenere, dall'Ufficio IVA competente per territorio in relazione al loro domicilio fiscale, la conferma della validita' del numero identificativo comunicato dal cliente comunitario. Tuttavia, qualora il cessionario o committente comunitario non sia ancora in possesso del numero identificativo, ma fornisca idonea prova di essere soggetto d'imposta, se operatore economico, e in ogni caso di aver richiesto al competente ufficio fiscale l'attribuzione del numero identificativo agli effetti dell'IVA, e' consentito al cedente o prestatore nazionale di emettere fattura senza addebito di imposta, con obbligo di integrazione della fattura all'atto della comunicazione da parte del contraente comunitario dell'attribuzione del codice IVA. Nelle ipotesi di invio di beni in altro Stato membro per le esigenze della propria impresa ovvero ad altra impresa comunitaria appartenente allo stesso soggetto nazionale, deve essere indicato il numero identificativo attribuito dallo Stato di destinazione dei beni al proprio rappresentante fiscale o alla propria impresa ivi operante. Per i beni da installare, montare o assiemare in altro Stato comunitario, va indicato il numero identificativo del cliente finale, se ivi identificato ai fini dell'imposta. L'indicazione del numero identificativo del cliente va omessa nelle fatture di cessione di beni nelle vendite a distanza da assoggettare ad imposta nello Stato membro di destinazione dei beni, per l'ovvia ragione che il cliente, in quanto privato, e' sprovvisto di tale numero; - includere anche i dati di identificazione dei mezzi di trasporto nuovi, quando la cessione riguarda tali beni. Nelle fatture relative a cessioni in cui l'operatore nazionale ha fatto ricorso alla "triangolazione comunitaria" di cui si dira' in seguito, oltre all'indicazione del numero identificativo del proprio cessionario, deve essere fatta espressa menzione della circostanza che lo stesso soggetto e' designato quale debitore dell'imposta nel proprio Stato. Si fa presente che per le cessioni torna applicabile la disposizione dell'art. 21, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 che consente la possibilita' di emissione della fattura entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione (ma con registrazione nello stesso mese), qualora questi eventi risultino da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare le parti contraenti. 10. Registrazione 10.1 - Acquisti Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lett. a) e b) relative ad operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette, nonche' quelle relative alle prestazioni indicate nell'art. 40, commi 5, 6 ed 8, devono essere annotate distintamente, previa integrazione dei dati indicati nel paragrafo precedente, nel registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il mese di ricevimento