(parte 1)
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Alle  Direzioni   regionali   delle
                                  entrate
                                  Agli uffici I.V.A.
                                    e, p.c.:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  A tutti i Ministeri
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Al  Dipartimento  delle  dogane   e
                                  delle imposte indirette
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'industria italiana
                                  All'Associazione  fra  le  societa'
                                  italiane per azioni - Assonime
                                  All'Associazione  bancaria italiana
                                  - ABI
                                  All'Associazione nazionale  fra  le
                                  imprese assicuratrici - Ania
                                  All'Associazione    nazionale   dei
                                  costruttori edili - Ance
                                  All'associazione  nazionale  comuni
                                  italiani - Anci
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  piccola e media industria
                                  Alla  Confederazione  italiana  del
                                  commercio - Confcommercio
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla   Confederazione   cooperative
                                  italiane
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  coltivatori
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  italiana    esercenti     attivita'
                                  commerciali - Confesercenti
                                  Alla  Confederazione  italiana  dei
                                  servizi pubblici degli enti  locali
                                  - C.I.S.P.E.L.
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  armatori liberi
                                  Alla     Federazione      nazionale
                                  spedizionieri     doganali,     via
                                  Postumia, 3
 
PREMESSA
   La  realizzazione  del  Mercato  unico europeo ha come meta finale
quella di creare un'unica vasta  area  di  mercato  dove  i  beni,  i
servizi,  i capitali e le persone possono liberamente circolare senza
incontrare alcun tipo di  ostacolo,  barriere  fisiche  o  di  natura
fiscale.
   Un  tale  obiettivo  ha postulato, come prima importante tappa, la
soppressione delle frontiere fiscali fra gli Stati membri a decorrere
dal 1^ gennaio 1993 e l'instaurazione di un regime transitorio  degli
scambi  tra  operatori appartenenti a Stati membri diversi, in attesa
della realizzazione del regime definitivo  che  -  salvo  proroghe  -
dovra' entrare in vigore a partire dal 10 gennaio 1997.
   L'attuazione del nuovo regime comporta che non possono piu' essere
effettuati  controlli  sui  beni da parte degli Uffici doganali e non
sono previste imposizioni sugli scambi di beni tra soggetti residenti
in Stati membri diversi all'atto del transito degli stessi attraverso
i confini territoriali. Conseguentemente i concetti di "importazione"
e di "esportazione" trovano applicazione unicamente per le operazioni
di scambio effettuate verso Paesi terzi o verso  territori  che,  pur
facendo  parte  dell'ambito  doganale comunitario, ne vengono esclusi
agli effetti fiscali.
   A tal fine e' stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1992,  n.
513, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992,
entrato  in  vigore  il giorno successivo.  Le disposizioni contenute
nel citato decreto, decaduto  per  mancata  conversione,  sono  state
riproposte  con  i decreti-legge 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993,
n. 131 e 30 giugno 1993,  n.  213,  anch'essi  decaduti  per  mancata
conversione.  Da  ultimo  e' stato emanato il decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331 (G.U. del 30 agosto 1993,  n.    203),  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n. 427 (G.U. del 29
ottobre 1993, n. 255).
   Con  i  menzionati  provvedimenti,  in  particolare,  sono   state
recepite   nell'ordinamento   giuridico   nazionale  le  disposizioni
contenute nelle direttive comunitarie n. 680 del 16 dicembre  1991  e
n.  111  del  14  dicembre 1992, nonche' nella direttiva n. 77 del 19
ottobre 1992 (concernente il riavvicinamento delle aliquote), con  le
quali  e'  stata modificata la sesta direttiva comunitaria n. 388 del
17 maggio 1977, relativa  all'attuazione  di  un  sistema  comune  di
imposta sul valore aggiunto.
   In  sede  comunitaria,  pur  riaffermandosi il principio che negli
scambi  intracomunitari  l'assoggettamento  ad  imposta  dei  beni  e
servizi  nel  Paese di origine e' piu consona e congeniale ad un vero
mercato unico volto ad assicurare la neutralita' del sistema IVA,  si
e' dovuto tuttavia riconoscere la sua non praticabilita' nell'attuale
fase,  sia  per  le  difformi strutture delle aliquote applicate, nel
numero e nel livello, sia per le difficolta' pratiche  di  attuazione
del  meccanismo di compensazione del tributo (clearing) tra gli Stati
membri, derivanti dalla necessita' di potenziare le attuali strutture
informatiche, al fine di renderle piu' adeguate alle  nuove  esigenze
dettate dal mercato unico.
   Pertanto,  e'  stata  adottata  una  disciplina particolare per un
periodo transitorio durante il quale l'imposta continuera' ad  essere
applicata,  salvo  talune  eccezioni,  nel  Paese di destinazione dei
beni, in base alle aliquote ed alle  condizioni  di  imposizione  ivi
vigenti ed a carico del destinatario.
     I  principi  sui  quali  si  fonda il nuovo sistema possono cosi
sintetizzarsi:
   - abbattimento delle frontiere fiscali;
   - conservazione delle attuali aliquote nei  limiti  di  variazione
previsti   dalla   cennata  direttiva  comunitaria  n.  77  del  1993
(necessaria eliminazione dell'aliquota maggiorata del 38% e riassetto
delle altre aliquote);
   - tassazione nel Paese di destinazione nei rapporti tra  operatori
economici;
   -  definizione  di  un  nuovo  fatto  generatore  costituito dalla
"acquisizione intracomunitaria" di beni nel Paese di destinazione;
   - tassazione nel Paese di origine per gli acquisti  effettuati  da
privati consumatori. Per tali transazioni il mercato interno e' stato
definitivamente realizzato.
   L'attuale  sistema  prevede  tre specifiche eccezioni in relazione
alle quali la  tassazione  nel  Paese  di  origine  o  nel  Paese  di
destinazione   del   bene   deriva   dalla   tipologia   del  bene  o
dell'operazione  posta  in  essere,  dallo  "status"  dell'acquirente
ovvero  dal superamento di un prestabilito ammontare delle operazioni
effettuate. Tali regimi particolari, di  cui  si  dira'  in  appositi
paragrafi, riflettono:
   a) i mezzi di trasporto nuovi;
   b)  le  cessioni di beni agli enti non commerciali di cui all'art.
4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del  1972,  non  soggetti  passivi
d'imposta (sprovvisti quindi di numero di partita IVA), ai produttori
agricoltori   in  regime  speciale  ed  ai  soggetti  che  effettuano
esclusivamente operazioni esenti;
   c) le vendite, per catalogo, per corrispondenza e simili (c.d.  "a
distanza")  effettuate  nei  confronti  di  privati  consumatori o di
cessionari  non  tenuti  al  pagamento  dell'imposta  sugli  acquisti
intracomunitari  cioe'  dei  soggetti  indicati  nelle  tre categorie
evidenziate al punto b) e che non abbiano optato  per  l'applicazione
del tributo su detti acquisti.
   La nuova disciplina degli scambi intracomunitari ha comportato non
solo  l'emanazione  di nuove disposizioni che regolano i rapporti tra
Stati membri, ma anche necessarie modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972
relativamente alla territorialita', alle cessioni all'esportazione  e
alle importazioni.
   Cio'  premesso, allo scopo di realizzare la necessaria uniformita'
di indirizzo per  l'applicazione,  da  parte  degli  Uffici  e  degli
operatori   economici   interessati,   delle   intervenute  modifiche
legislative, si forniscono le  seguenti  precisazioni  in  ordine  ai
singoli settori della complessa materia.
A - MODIFICHE AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633
1. Territorio comunitario
   L'art.  57,  comma  1,  lett.  A), del decreto-legge n. 331 del 30
agosto 1993 ha sostituito la formulazione del primo e  secondo  comma
dell'art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972.
   Nel  primo  comma  e'  definito  il  concetto  di  "Comunita' o di
"territorio della Comunita'".
   Infatti,  il  citato  art.  7,  dopo  aver  ribadito  nella  nuova
formulazione della lett. a), che  per  "Stato"  o  "territorio  dello
Stato"  deve  intendersi il territorio della Repubblica italiana come
definito  dall'art.  227  del  Trattato  istitutivo  delle  Comunita'
europee,  con  esclusione  dei  Comuni di Livigno e Campione d'Italia
nonche' delle acque nazionali del lago di  Lugano,  nella  successiva
lett.  b)  definisce  il  concetto  di "Comunita" o "territorio della
Comunita'", come l'insieme dei territori dei  singoli  Stati  membri,
con  esclusione dei seguenti territori, oltre quelli gia' evidenziati
per l'Italia:
   - per la Repubblica ellenica: il Monte Athos;
   - per la Repubblica Federale di Germania: l'isola di Helgoland  ed
il territorio di Busingen;
   -   per   la   Repubblica  francese:  i  Dipartimenti  d'oltremare
(Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione);
   - per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie.
   Si ritiene opportuno precisare che alla precedente elencazione  va
aggiunto  anche  il territorio delle isole anglo-normanne, conosciute
anche come le  "isole  del  Canale"  (Jersey,  Guernsey,  etc.),  per
effetto  di  quanto  stabilito  dall'art. 227 del Trattato istitutivo
delle Comunita' europee.
   Poiche' detti territori sono esclusi dall'ambito  comunitario,  le
operazioni  aventi  per  oggetto  beni da essi provenienti o verso di
essi  diretti  restano  escluse  dalle  disposizioni   regolanti   le
operazioni intracomunitarie.
   Di contro, con la lett. c) del comma in esame, viene stabilito che
il  Principato  di  Monaco  e  l'isola  di  Man  debbono considerarsi
territorio  comunitario,   in   quanto   compresi,   rispettivamente,
nell'ambito del territorio della Repubblica francese ed in quello del
Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e Irlanda del Nord. Pertanto i beni
inviati in detti territori e quelli da essi provenienti costituiscono
oggetto di operazioni intracomunitarie.
   Peraltro, l'inserimento del Principato di Monaco e  dell'isola  di
Man  nell'ambito comunitario esplica in generale i suoi effetti anche
ai fini  dell'individuazione  del  presupposto  territoriale  per  le
prestazioni di servizi.
   Il  secondo  comma  dell'art.  7  riformulato  attrae nel campo di
applicazione dell'imposta, ai fini del presupposto  territoriale,  le
seguenti operazioni:
   1)  le  forniture  di  beni,  anche  in dipendenza di contratti di
appalto, d'opera e simili, provenienti da  altro  Stato  membro,  che
vengono  installati,  montati  o assiemati nel territorio dello Stato
dal fornitore o per suo conto.
In base alla richiamata disposizione il trasferimento  da  parte  del
fornitore comunitario dei beni dal suo territorio in quello nazionale
risulta  irrilevante  ai  fini  dell'imposta,  in  quanto  il momento
impositivo viene a determinarsi all'atto  della  successiva  consegna
del  bene  installato,  montato  o  assiemato.  Ne  consegue  che gli
obblighi relativi alla  fornitura  di  detti  beni,  in  mancanza  di
stabile   organizzazione   in  Italia  del  fornitore  o  di  un  suo
rappresentante  fiscale,  devono  essere   adempiuti   dall'operatore
italiano  soggetto  d'imposta,  mediante  emissione  di autofattura a
norma dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.  Qualora
l'acquirente  non  assuma  la veste di soggetto passivo d'imposta, il
fornitore, privo di stabile organizzazione, e' obbligato  a  nominare
un rappresentante fiscale in Italia;
   2)  le cessioni di beni effettuate su aeromobili, navi o treni nei
confronti di passeggeri durante un trasporto  avente  come  luogo  di
partenza il territorio dello Stato e luogo di arrivo il territorio di
altro Stato membro.
Si  evidenzia  comunque  che per effetto della disposizione contenuta
nell'art. 52 del decreto-legge n. 331 del 1993, le cessioni di beni a
bordo di navi o aeromobili nonche' quelle effettuate nei  free  shops
istituiti  nell'ambito  dei  porti  ed  aeroporti,  nei  confronti di
viaggiatori diretti  in  altro  Stato  membro,  sono  da  considerare
operazioni  non imponibili fino al 30 giugno 1999. A tale riguardo e'
stato emanato il D.M. 31 dicembre 1992 (G.U. n.  13  del  18  gennaio
1993) con il quale sono state stabilite le condizioni ed i limiti per
l'applicazione del beneficio. In particolare, l'agevolazione si rende
applicabile  per  ciascuna  persona  e  per  ciascun viaggio entro il
limite di valore di 45 ECU, ridotto a 23 ECU per i passeggeri di eta'
inferiore a 15 anni. Per il raggiungimento di tali limiti  non  vanno
ricompresi  gli  importi di taluni beni (tabacchi, alcoolici, caffe',
te', profumi) per i quali  sono  stati,  invece,  stabiliti  appositi
limiti  quantitativi.  Per  acquisti  il cui valore superi le cennate
soglie quantitative e di valore l'imposta e' regolarmente dovuta  per
l'eccedenza.  Tuttavia  si  fa  presente  che  l'ammontare  dei  beni
soggetti al limite di valore non puo' essere frazionato.
   Esempio 1
Acquisto di un bene il cui costo superi i 45 ECU.
L'imposta si rende dovuta sull'intero ammontare.
   Esempio 2
Acquisto di piu' beni di cui il primo abbia un valore di 40  ECU,  il
secondo di 16 ECU ed il terzo di 30 ECU.
L'imposta si rende dovuta su 46 ECU, eccedenza dei 40 ECU.
2. Cessioni all'esportazione
   Le  modifiche  apportate  dall'art.  57,  comma 1, lettere B) e C)
all'art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 tendono  in  linea  generale  a
recepire il principio secondo il quale dal 1^ gennaio 1993 la nozione
di   "cessione  all'esportazione"  resta  operante  soltanto  per  le
cessioni di beni trasportati o spediti nel territorio di Paesi  terzi
o nei territori esclusi da quello comunitario.
   In particolare, l'integrazione apportata al primo comma, lett. c),
dell'art.  8  consente  all'operatore  nazionale di acquistare beni e
servizi senza pagamento dell'imposta con l'utilizzo del plafond anche
nel caso in cui intenda destinare detti beni, nello stato  originario
o  previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, a cessioni
intracomunitarie o utilizzare i servizi per l'attivita' relativa agli
scambi intracomunitari.
   La lett. D) dell'art. 57, comma 1 in esame,  ha  inoltre  inserito
nell'art.   8  citato  un  ulteriore  comma,  con  il  quale  vengono
ricompresi  nel  concetto  di  cessione  all'esportazione  anche   le
operazioni  di  spedizione  e  trasporto  di beni utilizzati nel mare
territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione,  la
trasformazione,    l'equipaggiamento   ed   il   rifornimento   delle
piattaforme  di  perforazione  e   sfruttamento,   nonche'   per   la
realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.
3. Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
   L  'art. 36, comma 18, del decreto-legge in esame, ha integrato la
disposizione prevista dall'art. 9, primo comma, n. 9), del D.P.R.  n.
633  del  1972, estendendo il regime di non imponibilita' all'IVA ivi
previsto anche ai  trattamenti  di  cui  all'art.  176  del  T.U.L.D.
approvato  con  D.P.R.  n.  43  del 1973, eseguiti su beni comunitari
destinati ad essere esportati da  o  per  conto  del  prestatore  del
servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.
   Il  successivo  art.  57,  comma 1, lett. E), ha inserito al primo
comma dello stesso  art.  9,  il  numero  7  bis,  con  il  quale  si
stabilisce   la   non   imponibilita'   all'IVA   per  i  servizi  di
intermediazione resi in nome  e  per  conto  di  agenzie  di  viaggio
rientranti  nel  particolare regime di cui all'art. 74-ter del D.P.R.
n. 633 del  1972,  relativi  a  prestazioni  eseguite  in  territorio
extracomunitario. Il beneficio e' diretto in particolare ad agevolare
i  soggetti  che  in  base  ad un apposito mandato con rappresentanza
effettuano prestazioni di servizi  fuori  dell'ambito  comunitario  a
favore delle agenzie di viaggio.
   L'art.   58,   comma   2,  infine,  prevede  in  sostanza  la  non
imponibilita'  all'IVA  delle  operazioni  di  perfezionamento  e  le
manipolazioni   usuali,   diverse   da  quelle  costituenti  cessioni
intracomunitarie,  (ad  esempio  riparazioni),   eseguite   su   beni
nazionali o comunitari destinati ad essere trasportati in altro Stato
comunitario  da  o  per  conto del prestatore del servizio ovvero dal
committente soggetto  d'imposta  in  altro  Stato  membro.  Le  altre
prestazioni  di  perfezionamento e di manipolazione godono gia' della
non imponibilita' al tributo, a norma dell'art. 41, comma 2, lett. a)
che le assimila alle cessioni intracomunitarie.
4. Importazioni
   Per motivi analoghi  a  quelli  gia'  evidenziati  in  materia  di
cessioni  all'esportazione,  si  e'  reso  necessario  sostituire  la
formulazione dell'art. 67 del D.P.R. n. 633 del 1972,  nel  quale  in
via preliminare viene ora precisato che il concetto di "importazione"
deve  intendersi  riferito alle sole operazioni che hanno per oggetto
beni provenienti da Paesi terzi o dai territori considerati, ai  fini
dell'IVA,  extracomunitari, non immessi in libera pratica nell'ambito
comunitario.
   In particolare, costituiscono importazioni:
   -  le  operazioni  di  immissione  in  libera  pratica   di   beni
provenienti  da Paesi terzi o dai territori esclusi, ai fini fiscali,
dall'ambito comunitario. Tuttavia, nelle ipotesi in cui i  beni  sono
destinati  a proseguire tal quali verso altro Stato membro, l'imposta
non e' dovuta a condizione che i soggetti interessati siano in  grado
di  fornire prova dell'effettiva destinazione dei beni. Si richiamano
in proposito le istruzioni impartite dal Dipartimento delle Dogane  e
Imposte  Indirette con telex n. 616 del 13 maggio 1993 e telex n. 723
del 22 luglio 1993. L'imposta non  e'  dovuta  altresi'  per  i  beni
immessi  in  libera  pratica e introdotti negli appositi depositi non
doganali autorizzati per il successivo inoltro in Paesi comunitari  o
terzi.  Resta  inteso  che  l'imposta  si  rende  dovuta, a titolo di
importazione, all'atto dell'eventuale immissione in consumo di  detti
beni  nel territorio nazionale. Le movimentazioni dei beni in entrata
e in uscita dai menzionati depositi  devono  essere  annotate  in  un
apposito registro di carico e scarico;
   - le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'art. 2, lett.
b),  del  Regolamento  CEE n. 1999/85 del 16 luglio 1985. Trattasi in
particolare dell'introduzione di beni a reintegro di quelli che hanno
formato oggetto  di  operazioni  di  perfezionamento  attivo  per  la
produzione di beni compensatori anteriormente esportati;
   -   l'importazione   temporanea   di   beni  destinati  ad  essere
riesportati senza aver subito alcuna modifica o trasformazione e che,
in base a disposizioni comunitarie, fruiscono  dell'esenzione  totale
dai  dazi di importazione. Si tratta in particolare dei beni, diversi
dai mezzi di trasporto, indicati nei Regolamenti CEE n. 3599/82 e  n.
1751/84  per  i  quali  si  richiamano  le istruzioni impartite dalla
Direzione Generale delle Dogane ed Imposte Indirette con circolare n.
IX/1985/519 Dog. 48 del 31 dicembre 1985;
   - le immissioni in consumo di beni provenienti  dal  Monte  Athos,
dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
   -   le   reimportazioni   a  scarico  di  temporanea  esportazione
effettuate in territorio extracomunitario e la reintroduzione di beni
precedentemente esportati fuori dal territorio comunitario.
5. Altre modifiche
   Il decreto-legge  in  esame  ha,  infine,  apportato  le  seguenti
modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972:
   1)   all'art.   38-quater   e'  stata  soppressa  la  parte  delle
disposizioni riguardante i viaggiatori comunitari. In proposito si
fa presente che il nuovo testo  dell'articolo  presenta  le  seguenti
novita':
   - il limite per ottenere lo sgravio e' stato fissato in un importo
superiore a lire 300.000 al netto dell'imposta;
   - per il calcolo del limite concorrono i corrispettivi complessivi
degli  acquisti  effettuati  presso uno stesso cedente, risultanti da
unica fattura;
   - le fatture da restituire al cedente nazionale  devono  riportare
il visto dell'Ufficio doganale di uscita dall'ambito comunitario;
   2)  all'art.  68,  e'  stata  soppressa  la  lett.  e),  in quanto
riguardante reimportazioni e  reintroduzioni  di  beni  sottoposti  a
lavorazione in altro Stato comunitario;
   3)  all'art.  70,  e'  stato  aggiunto  un  comma  con il quale si
stabilisce la  possibilita'  di  ottenere  il  rimborso  dell'imposta
assolta per le importazioni di beni da parte degli enti, associazioni
ed  altre  organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R.
n. 633 del 1972, nei casi in cui i beni stessi vengono trasportati  o
spediti  in  altro  Stato  comunitario.  Il  rimborso e' condizionato
all'esibizione di una prova che  attesti  il  pagamento  dell'imposta
nello Stato membro di destinazione;
   4)  all'art.  73  bis,  secondo  comma,  primo  periodo, l'obbligo
dell'apposizione  di   contrassegni   ed   etichette   sui   prodotti
appartenenti  alle categorie indicate al primo comma, e' stato esteso
anche a chi effettua acquisti intracomunitari;
   5) all'art. 73 bis, quarto comma, le sanzioni applicabili  per  la
consegna  o  la  spedizione  di prodotti sprovvisti di contrassegno o
etichetta o privi dei dati previsti dalla legge, vengono estese anche
agli acquirenti intracomunitari;
   6) all'art. 74, ottavo comma, la indetraibilita' per i beni che le
case  d'asta  destinano  alla  rivendita,  comprende  ora  anche  gli
acquisti intracomunitari.
B  -  DISPOSIZIONI  INTRACOMUNITARIE  -  D.L. 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
1. Acquisti intracomunitari
   1.1 - Definizione
   L'art.   38,   comma   2,   del   decreto-legge   stabilisce   che
"costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da
atti  a  titolo  oneroso, della proprieta' di beni o di altro diritto
reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio
dello Stato da altro Stato membro  dal  cedente,  nella  qualita'  di
soggetto  passivo  d'imposta,  ovvero  dall'acquirente o da terzi per
loro conto".
   Dalla norma si evince che i requisiti  che  devono,  in  generale,
sussistere per la realizzazione di un acquisto intracomunitario sono:
   -  onerosita'  dell'operazione  avente  ad  oggetto un bene mobile
materiale;
   - acquisizione della proprieta' o di altro diritto reale sul bene;
   - effettiva movimentazione del bene, con  partenza  da  uno  Stato
membro  ed  arrivo  in  Italia,  indipendentemente  dal  fatto che il
trasporto  o  la  spedizione  siano  effettuati  dal   cedente,   dal
cessionario o da terzi per loro conto;
   -  "status"  di  operatore economico del cedente comunitario e del
cessionario nazionale.
   A tal proposito il comma 1, dell'art. 38 prevede l'assoggettamento
ad IVA per gli acquisti  intracomunitari  effettuati  nel  territorio
dello  Stato dagli esercenti imprese, arti e professioni ovvero dagli
enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art.  4,  quarto
comma,  del  D.P.R.  n.  633 del 1972, soggetti passivi d'imposta nel
territorio nazionale.
   In particolare, per i cennati organismi non commerciali,  soggetti
passivi  relativamente  a talune attivita' svolte, tutti gli acquisti
di  beni  in   altro   Stato   comunitario   costituiscono   acquisti
intracomunitari,  anche  se  afferenti  l'attivita' istituzionale non
soggetta   all'imposta    (vedi    successivo    par.    B.12.2)    e
indipendentemente dal loro ammontare.
   Restano,    pertanto,    escluse   dal   concetto   di   "acquisti
intracomunitari" le transazioni per le quali non si verificano  tutti
i  cennati  requisiti (ad es. operazioni a titolo gratuito, cedente o
cessionario privato consumatore, beni che restano nello Stato  membro
da cui si acquista).
   L'ultimo  comma  dell'art.  38  stabilisce,  infine,  che  sono da
considerarsi come effettuati in proprio gli acquisti  intracomunitari
da  parte  dei  commissionari  senza  rappresentanza.  Ne  deriva, se
trattasi di commissionario  all'acquisto  per  conto  di  committente
italiano,   che   il  successivo  trasferimento  a  questi  configura
un'operazione  interna  che  si  considera  effettuata    quando   e'
effettuato  l'acquisto,  e  la  relativa  base  imponibile  e' quella
dell'acquisto   maggiorata    della    commissione    spettante    al
commissionario;  se trattasi di commissionario alla vendita per conto
di committente comunitario, l'acquisto da parte del commissionario si
considera effettuato, sempreche' anteriormente non sia  stata  emessa
fattura  da parte del committente comunitario, all'atto della vendita
del bene nel territorio dello Stato, e la relativa base imponibile e'
quella della cessione diminuita della provvigione.
   1.2 - Altri acquisti intracomunitari
   Dopo  aver  delineato  in  via  generale  il concetto di "acquisto
intracomunitario" ed individuato  i  soggetti  che  devono  assolvere
l'imposta  per  tali operazioni, l'art. 38, al comma 3, considera, in
particolare,  come  acquisti  intracomunitari,  alcune   transazioni,
ancorche'  prive dei requisiti indicati nel precedente paragrafo 1.1,
che vengono di seguito elencate:
   a) la consegna  nel  territorio  dello  Stato  di  beni  prodotti,
montati  o assiemati in altro Stato membro sulla base di contratti di
appalto, d'opera e simili. Trattasi di prestazioni di  servizi  (gia'
considerate  agli effetti dell'applicazione della disposizione di cui
all'art.  16,  terzo  comma,  del  D.P.R.  n.  633  del  1972,   come
interpretato  dall'art.  1,  comma  7,  del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
1992, n. 66) che vengono assimilate ad un acquisto di beni.
L'operazione  si  realizza a condizione che il fornitore del servizio
comunitario, per l'esecuzione del contratto, utilizzi in tutto  o  in
parte  materie prime o beni spediti dal committente, soggetto passivo
d'imposta nazionale, o da terzi per  suo  conto.  Non  assume  alcuna
rilevanza  la  circostanza  che  i beni siano inviati dall'Italia, da
altri Stati comunitari ovvero da  Paesi  terzi,  purche'  immessi  in
libera  pratica.  Si  richiama  l'attenzione sulla circostanza che la
fattispecie e' analoga a quella prevista dall'art. 16,  terzo  comma,
del  D.P.R.  n. 633 del 1972, per la parte concernente le prestazioni
di servizi aventi per oggetto la produzione di beni;
   b) la introduzione nel territorio dello Stato di beni da parte  di
un soggetto d'imposta di altro Stato membro per le esigenze della sua
impresa,   ivi   compresi   i   beni  provenienti  da  altra  impresa
appartenente allo stesso soggetto comunitario. Tale  disposizione  ha
carattere  cautelativo, in quanto assicura la possibilita' di seguire
le successive cessioni  in  Italia  dei  beni  trasferiti  (es.  beni
inviati  per deposito o stoccaggio) ed evita, nell'ipotesi di beni di
investimento,  il  verificarsi  di  localizzazioni  di  acquisti  con
riferimento  ai  diversi  regimi di detrazione dell'imposta applicati
negli Stati membri;
   c) gli acquisti di beni effettuati  dagli  enti,  associazioni  ed
altre organizzazioni non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma,
del  D.P.R.  n.  633 del 1972 che non svolgono attivita' rilevanti ai
fini dell'IVA, dai soggetti che effettuano esclusivamente  operazioni
esenti e dai produttori agricoli che adottano il regime di detrazione
forfettaria  di  cui  all'art.  34  del  D.P.R. n. 633 del 1972.   La
disposizione si applica, tranne che per i mezzi di trasporto nuovi ed
i prodotti soggetti ad accisa per i quali l'imposta e' sempre dovuta,
nei casi in cui:
   -  l'ammontare  complessivo  degli   acquisti,   compresi   quelli
effettuati  in  base  a cataloghi, per corrispondenza e simili, abbia
superato, al netto dell'imposta, l'importo  di  16  milioni  di  lire
nell'anno  solare precedente ovvero, in caso contrario, a partire dal
momento in cui tale limite venga superato nel corso dell'anno;
   - l'ammontare complessivo degli acquisti risulti inferiore a  tale
limite, ma i soggetti interessati abbiano optato, con le modalita' di
cui  all'art.  38,  comma  6,  per  l'applicazione dell'imposta sugli
acquisti intracomunitari nel territorio  dello  Stato.  L'opzione  ha
effetto,  sempreche'  ne  permangano i presupposti, fino a quando non
sia revocata  e,  in  ogni  caso,  fino  al  compimento  del  biennio
successivo all'anno in cui stata esercitata. Ha valore dal 1^ gennaio
dell'anno  in  corso, se esercitata in sede di dichiarazione relativa
all'anno precedente, ovvero dal momento in cui  e'  stata  esercitata
negli   altri   casi  (inizio  di  attivita'  o  durante  l'anno  con
comunicazione  scritta  all'Ufficio  IVA   competente   anteriormente
all'effettuazione dell'acquisto). La revoca va comunicata all'Ufficio
IVA  nell'ambito  della dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno
in corso. Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni  di  cui
all'art.  4,  quarto comma, del D.P.R. n.  633 del 1972, non soggetti
passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata  all'Ufficio  IVA
con  lettera  raccomandata  entro  i  termini  di presentazione della
dichiarazione annuale ed ha effetto, anche in questo caso,  dall'anno
in corso;
   d)  l'introduzione,  da  parte  degli  enti, associazioni ed altre
organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del
1972, non soggetti passivi d'imposta, di  beni  in  precedenza  dagli
stessi  importati  in  altro  Stato  membro.  Per  evitare una doppia
imposizione, i soggetti interessati  hanno  diritto  ad  ottenere  il
rimborso  dell'imposta  assolta  all'atto  dell'importazione del bene
nell'altro Stato comunitario;
   e) gli acquisti a titolo oneroso  di  mezzi  di  trasporto  nuovi,
anche  nell'ipotesi  in  cui  il  cedente,  l'acquirente  o  entrambi
effettuino le relative operazioni in veste di privati (cfr. B.14).
   1.3 - Operazioni non costituenti acquisti intracomunitari
   In deroga a quanto stabilito in precedenza, il comma  5  dell'art.
38  prevede  alcune fattispecie particolari il cui verificarsi non da
luogo ad acquisizione.
   Trattasi delle ipotesi in cui sono introdotti in Italia beni:
   1) oggetto di perfezionamento o manipolazioni  usuali,  ai  sensi,
rispettivamente,  dell'art.  1,  comma  3,  lett. h), del Regolamento
comunitario n. 1999 del 16 luglio 1985 e dell'art. 18 del Regolamento
comunitario n. 2503 del 25 luglio  1968,  a  condizione  che  i  beni
ottenuti  siano  spediti  al  committente,  soggetto d'imposta, nello
Stato membro di provenienza o per suo conto  in  altro  Stato  membro
ovvero al di fuori del territorio comunitario;
   2) temporaneamente utilizzati in Italia quali beni strumentali per
l'esecuzione di prestazioni di servizi da parte dello stesso soggetto
che li ha introdotti nel territorio dello Stato;
   3) che se fossero importati in regime di temporanea da Paesi terzi
godrebbero della totale esenzione dai dazi doganali.
   La  movimentazione dei predetti beni deve risultare da annotazioni
nell'apposito registro di cui all'art. 50, comma 5.
   Si fa presente che nei casi in cui vengano meno le  condizioni  di
esclusione  richiamate  ai n.ri 1, 2 e 3 (ad es. il bene viene ceduto
in  Italia  o  vi  resta  definitivamente  ovvero  supera  la  durata
temporale  di  permanenza  nel  territorio  dello  Stato prevista dai
regolamenti comunitari  che  definiscono  il  regime  dell'ammissione
temporanea)  si  realizza  un'operazione  assimilata  ad  un acquisto
intracomunitario, con l'obbligo da parte del soggetto comunitario  di
assolvere  i  relativi adempimenti, anche mediante l'eventuale nomina
di un rappresentante nel territorio dello Stato.
   Altre ipotesi che non danno luogo ad  acquisizione  si  realizzano
quando:
   -  sono  introdotti nel territorio dello Stato beni per essere ivi
ceduti previa loro installazione, montaggio o assiemaggio a cura  del
fornitore  comunitario  o  per  suo  conto.  Cio'  per  effetto della
modifica che l'art. 57 ha apportato all'art. 7,  secondo  comma,  del
D.P.R.  n.  633  del  1972,  in base alla quale la cennata operazione
rileva non come prestazione ma, nella sua interezza, quale  fornitura
all'interno  dello  Stato,  anche  se  in  esecuzione di contratto di
appalto, d'opera  e  simili.  Occorre,  tuttavia,  precisare  che  il
soggetto  nazionale identificato ai fini IVA, nei confronti del quale
viene effettuata l'operazione in discorso, e' tenuto a compilare,  ai
soli  fini statistici, l'elenco riepilogativo degli acquisti (modello
INTRA-2 bis);
   - sono effettuati acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto
nuovi e di quelli soggetti ad accisa, da parte dei soggetti  indicati
al  paragrafo 1.2, lett. c) (enti, associazioni ed organizzazioni non
soggetti passivi d'imposta,  soggetti  che  pongono  in  essere  solo
operazioni  esenti,  produttori agricoli in regime speciale), i quali
nell'anno solare precedente hanno realizzato acquisti intracomunitari
per un ammontare non superiore a 16 milioni di lire  ovvero  che  non
abbiano  superato  tale  limite  nell'anno in corso, e sempre che gli
stessi soggetti non abbiano optato per il pagamento dell'imposta  nel
territorio  dello  Stato.  Verificandosi tali condizioni l'operazione
viene sottoposta a tassazione nel Paese membro di provenienza.  Nella
determinazione  del  suddetto  ammontare  di  lire 16 milioni sono da
ricomprendere anche i beni che hanno formato oggetto di  acquisto  in
base a cataloghi, per corrispondenza e simili, e vanno esclusi quelli
soggetti  ad  accisa ed i mezzi di trasporto nuovi. Peraltro, sebbene
l'art. 38, comma 5, lett. c), faccia esplicito  riferimento  ai  soli
soggetti  che effettuano esclusivamente operazioni esenti, la cennata
disciplina puo' trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti
che per esigenze dell'impresa hanno optato, ai sensi dell'art. 36-bis
del D.P.R. n.  633  del  1972,  per  la  dispensa  dagli  adempimenti
contabili, con la conseguente totale indetraibilita' dell'imposta;
   -  i beni acquistati sono stati ceduti da soggetto comunitario che
beneficia  nel  proprio  Stato  membro  della  franchigia   d'imposta
prevista per le piccole imprese.
   Si ritiene utile precisare che l'introduzione nel territorio dello
Stato  di  bobine,  pizze,  nastri, etc. - provenienti da altri Stati
comunitari - contenenti opere immateriali (es. films),  non  realizza
un  acquisto  intracomunitario  di beni, in quanto i cennati supporti
materiali costituiscono "mezzo  al  fine"  per  lo  sfruttamento  del
relativo   diritto.   Conseguentemente,   la  base  imponibile  della
prestazione di servizio e'  comprensiva  anche  del  costo  di  detti
supporti, in linea, del resto, con quanto gia' precisato per analoghe
situazioni all'importazione, con risoluzione Direzione Generale Tasse
n. 503073 del 10 gennaio 1975.
   Al  contrario,  va  considerato  acquisto intracomunitario di beni
l'introduzione nel territorio dello Stato di dischi, nastri, cassette
ed altri supporti relativi a software standardizzato o altri prodotti
parimenti standardizzati.
   1.4 - Trattamento fiscale
   Gli acquisti intracomunitari seguono lo  stesso  regime  riservato
alle operazioni interne, per cui possono essere classificati come non
imponibili,  esenti o non soggetti se riguardano beni la cui cessione
nel  territorio  dello  Stato   considerata,   rispettivamente,   non
imponibile  ai  sensi degli artt. 8, 8 bis e 9, del D.P.R. n. 633 del
1972, esente a norma del successivo art. 10 ovvero  non  soggetta  in
virtu'  di  quanto  stabilito  dall'art.  74,  dello  stesso  decreto
presidenziale, riguardante le cessioni, in  termini  oggettivi  (Cfr.
Circolare  19  marzo  1985,  n. 26), di rottami, cascami ed avanzi di
metalli ferrosi e non ferrosi, di carta da macero, di  stracci  e  di
scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica.
   Si  evidenzia  che  gli  acquisti intracomunitari di pubblicazioni
estere effettuati dalle biblioteche universitarie non  sono  soggette
all'imposta,  atteso che la disposizione recata dall'art. 3, comma 7,
del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26  giugno  1990,
n.  165  deve essere considerata applicabile anche in mancanza di uno
specifico richiamo da parte dell'art. 42 del decreto-legge n. 331 del
1993.  Infatti,  la  ratio  del  cennato  art.  42  e',  come   sopra
evidenziato,  quella  di  riservare  alle operazioni intracomunitarie
trattamento analogo a quello delle operazioni effettuate  all'interno
dello Stato. Restano tuttavia fermi, anche agli effetti dei controlli
intracomunitari,  gli obblighi previsti dagli articoli da 46 a 50 del
decreto-legge n. 331 del 1993.
   Per  gli  acquisti  intracomunitari  effettuati  senza   pagamento
dell'imposta con utilizzo del "plafond", il cessionario non e' tenuto
ad   adempiere  l'obbligo  della  presentazione  della  dichiarazione
d'intento. Il documento, infatti, risulterebbe del tutto  inutile  in
quanto, nella specie, il cessionario nazionale dovrebbe inviarlo a se
stesso.   Tuttavia,  pur  in  mancanza  di  detta  dichiarazione,  il
contribuente  e'  tenuto  ugualmente  ad  inserire  l'operazione  nei
Modelli IVA 99 bis e IVA 102.
2. Cessioni intracomunitarie
   2.1 - Definizione
   Per  la  definizione  delle  cessioni  intracomunitarie puo' farsi
riferimento, ovviamente tenendo  conto  delle  differenze  scaturenti
dalla  specifica  disciplina,  a quanto gia' illustrato nel paragrafo
1.1.
   Per  la  realizzazione  delle  cessioni  intracomunitarie   devono
sussistere   gli   stessi  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  gia'
illustrati per gli acquisti intracomunitari  (cedente  ed  acquirente
entrambi    operatori    economici,    onerosita'    dell'operazione,
acquisizione o trasferimento del diritto  di  proprieta'  o  di  alto
diritto  reale sui beni e loro effettivo trasferimento in altro Stato
comunitario).
   Dette   cessioni    pur    non    costituendo    piu'    "cessioni
all'esportazione" conservano la loro caratteristica di operazioni non
imponibili all'imposta.
   Si realizza una cessione intracomunitaria anche quando i beni sono
ceduti   nell'ambito  comunitario  ad  enti,  associazioni  od  altre
organizzazioni, non soggetti d'imposta, analoghi  a  quelli  previsti
nella legislazione nazionale dall'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n.
633  del  1972, a produttori agricoli che adottano il regime speciale
dell'agricoltura e ad operatori che non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta in quanto effettuano esclusivamente operazioni esenti.
   La disposizione si applica quando i predetti soggetti sono  tenuti
a pagare l'imposta nel proprio Stato per gli acquisti intracomunitari
effettuati  e  a  condizione,  comunque,  che  comunichino al cedente
nazionale il proprio numero di identificazione attribuito dallo Stato
membro di appartenenza.
   Non  verificandosi  i  suaccennati  presupposti, la cessione viene
assoggettata all'imposta nel territorio dello Stato.
   I beni ceduti, anteriormente al loro invio in altro Stato  membro,
possono  formare  oggetto,  per conto del cessionario comunitario, ad
opera  dello   stesso   cedente   o   di   terzi,   di   lavorazione,
trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
   Le  cessioni  a  titolo  gratuito,  quali ad esempio gli omaggi, i
campioni gratuiti  di  modico  valore  appositamente  contrassegnati,
etc., sono soggette alla normativa interna non trovando applicazione,
in queste ipotesi, la disciplina fiscale comunitaria.
   Si  evidenzia che le cessioni intracomunitarie di beni soggetti ad
accisa (oli minerali, alcole, bevande alcoliche e tabacchi  lavorati)
sono  non  imponibili se il loro trasporto o spedizione sono eseguiti
nel rispetto delle  modalita'  previste,  ai  fini  dell'applicazione
delle  accise,  dagli artt. 6 ed 8 del decreto-legge n. 331 del 1993.
In tale ipotesi l'IVA viene corrisposta unitamente alle accise presso
i competenti Uffici dello Stato membro di destinazione.
   Costituiscono inoltre cessioni non imponibili:
   a) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili di
beni effettuate nei confronti di privati consumatori  o  degli  enti,
associazioni,   ecc.,   sopra   indicati,  non  tenuti  al  pagamento
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari e che  non  hanno  optato
per  l'applicazione della stessa. Sono esclusi da tale regime i mezzi
di trasporto nuovi, quelli soggetti ad accisa e quelli da installare,
montare o assiemare in altro Stato membro. La non imponibilita' delle
suddette cessioni si rende  applicabile  se  l'ammontare  complessivo
delle  vendite  effettuate  in  ciascun  Stato  membro abbia superato
nell'anno solare precedente o superi nell'anno in corso il limite  di
154  milioni di lire o l'eventuale minor importo stabilito nell'altro
Stato membro, come dalla seguente tabella:
 ___________________________________________________________________
|                |         |          |               |             |
|                |         |          |   Ammontare   |             |
|                |  codic  |  Limite  |   in valuta   |   Valuta    |
|Stato membro    |  e ISO  |  in ECU  |  dello Stato  |             |
|                |         |          |    membro     |             |
|________________|_________|__________|_______________|_____________|
| BELGIO         | BE      |   35.000 |     1.500.000 |franco bel.  |
|________________|_________|__________|_______________|_____________|
| DANIMARCA      | DK      |   35.000 |       280.000 |corona dan.  |
|________________|_________|__________|_______________|_____________|
| FRANCIA        | FR      |  100.000 |       700.000 |franco fr.   |
|________________|_________|__________|_______________|_____________|
| GERMANIA       | DE      |  100.000 |       200.000 |marco        |
|________________|_________|__________|_______________|_____________|
| GRAN BRETAGNA  | GB      |  100.000 |        70.000 |sterline     |
|________________|_________|__________|_______________|_____________|
| GRECIA         | EL      |   35.000 |     8.200.000 |dracma       |
|________________|_________|__________|_______________|_____________|
| IRLANDA        | IE      |   35.000 |        27.000 |lira irl.    |
|________________|_________|__________|_______________|_____________|
| LUSSEMBURGO    | LU      |  100.000 |     4.200.000 |franco luss. |
|________________|_________|__________|_______________|_____________|
| OLANDA         | NL      |  100.000 |       230.000 |fiorino ol.  |
|________________|_________|__________|_______________|_____________|
| PORTOGALLO     | PT      |   35.000 |     6.300.000 |escudo       |
|________________|_________|__________|_______________|_____________|
| SPAGNA         | ES      |   35.000 |     4.500.000 |peseta       |
|________________|_________|__________|_______________|_____________|
   Per   cessioni  il  cui  ammontare  risulti  inferiore  al  limite
stabilito negli altri  Stati,  il  cedente  e'  tenuto  ad  applicare
l'imposta,   a   meno   che,  previa  comunicazione  all'Ufficio  IVA
competente nella dichiarazione annuale  o  in  quella  di  inizio  di
attivita'  o  comunque  anteriormente  all'effettuazione  della prima
operazione non imponibile, egli non intenda esercitare l'opzione  per
l'applicazione  del  tributo  nel Paese di destinazione. L'opzione ha
effetto fino a quando non venga revocata e, in  ogni  caso,  fino  al
compimento   del   biennio   successivo  all'anno  in  cui  e'  stata
esercitata.  Ha  valore  dal  1^  gennaio  dell'anno  in  corso,   se
esercitata  in  sede  di  dichiarazione relativa all'anno precedente,
ovvero dal momento in  cui  e'  stata  esercitata  negli  altri  casi
(inizio  di  attivita'  o  durante  l'anno  con comunicazione scritta
all'Ufficio  IVA  competente  anteriormente  all'effettuazione  della
cessione).  La revoca va comunicata all'Ufficio IVA nell'ambito della
dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;
   b) le forniture di beni,  anche  in  dipendenza  di  contratti  di
appalto,  d'opera  e simili, inviati in altri Stati membri per essere
ivi  installati,  montati  o  assiemati  direttamente  dal  fornitore
italiano o da terzi per suo conto.
   In merito alle operazioni indicate ai precedenti punti a) e b), si
ritiene  opportuno precisare che, per quanto concerne gli obblighi di
compilazione   degli    elenchi    riepilogativi    delle    cessioni
intracomunitarie,  poiche'  l'art.  41,  comma 1, lettere b) e c), le
qualifica come  cessioni  intracomunitarie,  le  medesime  operazioni
devono  essere  comprese  nell'elenco  riepilogativo INTRA-1 bis, sia
agli effetti fiscali che a quelli statistici, relativo al periodo nel
corso del quale le  operazioni  risultano  registrate  o  soggette  a
registrazione  a  norma  dell'articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972,
con  l'avvertenza  che  la  colonna  3  (codice  IVA  acquirente)  va
compilata   ogni   qual   volta  l'acquirente  comunitario  dei  beni
installati, montati o assiemati in altro Stato membro risulta  essere
un soggetto identificato ai fini IVA nel proprio Paese.
   2.2 - Cessioni assimilate
   Vengono,  inoltre,  assimilate  alle cessioni intracomunitarie non
imponibili:
   1) la consegna nel territorio di altro Stato membro  di  beni  che
sono  stati  prodotti,  montati  o  assiemati  nello  Stato in base a
contratti d'opera, d'appalto e simili.  Trattasi  di  prestazioni  di
servizi   (gia'  considerate  agli  effetti  dell'applicazione  della
disposizione di cui all'art. 16, terzo comma, del D.P.R. n.  633  del
1972,  come  interpretato  dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio  1992,  n.  66)  che  vengono assimilate ad una cessione. La
fattispecie si concretizza nei casi in cui  il  prestatore  nazionale
abbia  utilizzato in tutto o in parte beni fornitigli dal committente
o da terzi per suo conto, provenienti da altro Stato membro, da Paesi
extracomunitari,  immessi  in  libera  pratica, ovvero acquistati nel
territorio dello Stato;
   2)  le  cessioni  di  mezzi  di  trasporto  nuovi,  anche  se  non
effettuate  nell'esercizio  di imprese, arti o professioni e anche se
l'acquirente non e' soggetto passivo;
   3) l'invio in altro Stato membro da parte di un  soggetto  passivo
di  beni  per  le  esigenze  della  sua  impresa, ivi compresi i beni
destinati ad  altra  impresa  comunitaria  appartenente  allo  stesso
soggetto nazionale.
   2.3 - Costruzione di stampi
   La  realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi secondo
la normativa interna) per conto  di  un  committente  comunitario  di
stampi,  da  utilizzare  in  Italia  per la produzione, a mezzo degli
stessi, di beni da inviare nell'altro Stato membro, e' da  inquadrare
nell'ambito di cessioni intracomunitarie qualora:
   -  tra  il  committente e l'operatore nazionale venga stipulato un
unico contratto di appalto avente ad  oggetto  sia  la  realizzazione
dello stampo sia la fornitura del beni che con esso si producono;
   -  lo  stampo,  a fine lavorazione, venga inviato nell'altro Paese
comunitario, a meno che, in conseguenza  dell'ordinario  processo  di
produzione  o  per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto
ormai inservibile; e tali condizioni assumono rilevanza anche ai fini
della formazione del plafond.
   L'operatore nazionale, pertanto, in presenza di dette  condizioni,
e'  legittimato ad emettere fattura non imponibile ai sensi dell'art.
41, comma 1, lett. a).
   Il  corrispettivo  dello  stampo,  se  indicato  autonomamente  in
fattura,  espletate  le  formalita'  di  registrazione, concorre alla
determinazione  dello  "status"   di   esportatore,   mentre   assume
rilevanza,  ai  fini  della  costituzione del plafond, in proporzione
alle forniture dei beni prodotti con utilizzo dello stampo stesso.
   In ordine alle modalita' da seguire nella compilazione dell'elenco
riepilogativo delle cessioni si rimanda al paragrafo B.15.
   2.4 - Operazioni non costituenti cessioni intracomunitarie
   Non costituiscono cessioni intracomunitarie gli invii di  beni  in
altro   Stato   membro   per   operazioni  di  perfezionamento  e  di
manipolazioni usuali, o per  la  loro  temporanea  utilizzazione  per
l'esecuzione di prestazioni di servizi, ovvero di beni che se fossero
ivi  importati  beneficierebbero  della  totale  esenzione  dai  dazi
doganali.
3. Effettuazione delle operazioni intracomunitarie
   3.1 - Acquisti
   L'effettuazione  dell'acquisto  intracomunitario  deve  intendersi
riferita  al  momento  in cui il bene viene consegnato nello Stato al
cessionario italiano o ad un terzo per suo conto. Nel  caso  in  cui,
invece,  i  beni  vengono  trasportati dal Paese di origine con mezzi
dello stesso cessionario, l'effettuazione dell'operazione si verifica
al  momento  dell'arrivo  nel  luogo  di  destinazione  situato   nel
territorio dello Stato.
   In  entrambi  i  casi,  comunque,  l'acquisto  intracomunitario si
considera effettuato  sempreche'  si  siano  verificati  gli  effetti
traslativi  o  costituitivi della proprieta' o di altro diritto reale
e, in mancanza, non oltre la scadenza di un anno dalla consegna.
   In  presenza  di  contratti  estimatori  e  simili,  l'acquisto si
considera  effettuato,  sempre  che  venga  rispettato  l'obbligo  di
annotazione nell'apposito registro previsto dall'art. 50, comma 5:
   -  all'atto  della  rivendita del bene o del prelievo da parte del
ricevente;
   - alla scadenza del termine pattuito, se inferiore all'anno:
   - non verificandosi alcuna delle precedenti ipotesi, dopo un  anno
dal ricevimento dei beni.
   Se  i  beni  vengono  restituiti  prima della scadenza del termine
convenuto, non si realizza alcuna acquisizione.
   Viene, inoltre, previsto che qualora anteriormente al  verificarsi
dei  cennati  eventi  venga  effettuato  il  pagamento o sia ricevuta
fattura,  per  l'intero  o  parte   del   corrispettivo,   l'acquisto
intracomunitario  di  beni  si  considera  effettuato,  limitatamente
all'importo pagato o fatturato, al  momento  del  pagamento  o  della
ricezione della fattura.
   In  proposito  si  rammenta  che rileva anche la ricezione tramite
sistemi informatici  che  consentono  la  materializzazione  di  dati
identici  presso  l'emittente  ed il destinatario del documento, come
gia' precisato con risoluzioni ministeriali n. 360879 del  30  aprile
1986 e n. 571134 del 19 luglio 1988.
   Torna   utile   precisare  che  per  luogo  di  acquisizione  deve
intendersi quello  in  cui  i  beni,  sulla  base  delle  indicazioni
risultanti dalla relativa fattura o da altro documento che accompagna
i  beni,  vengono  consegnati  o  sono destinati. La distruzione o la
perdita dei beni nel territorio dello Stato anteriormente  alla  loro
consegna   o   al   loro  arrivo  a  destino  puo'  far  venire  meno
l'acquisizione, sempre che venga fornita la prova della  perdita  dei
beni.
   3.2 - Cessioni
   In  ordine  all'effettuazione  delle cessioni intracomunitarie, il
decreto-legge nulla prevede al riguardo, per cui rimane  operante  la
disposizione  di rinvio alle norme del D.P.R. n. 633 del 1972 operata
dall'art. 56 del decreto-legge.
   Pertanto  si  rendono  applicabili   le   disposizioni   contenute
nell'art.  6  del  citato  D.P.R.  n. 633 del 1972, in base al quale,
com'e' noto, il momento di effettuazione per i beni mobili  materiali
si  considera    verificato,  in  linea generale, all'atto della loro
consegna o spedizione.
   In relazione a tale norma la  scomparsa  della  merce  durante  il
trasporto  dall'Italia  all'altro  Stato  comunitario puo' dare luogo
alle seguenti diverse ipotesi di trattamento fiscale a seconda che:
   1) i beni scompaiono durante il  trasporto  effettuato  con  mezzi
propri del venditore:
   - se la scomparsa dei beni si verifica nel territorio dello Stato,
si  ritiene, in analogia a quanto chiarito con circolare n. 31 del 10
ottobre 1979 della Direzione Generale delle Tasse,  che  tale  evento
"impedisce il sorgere del presupposto impositivo";
   -  se  i  beni  scompaiono  durante  il  trasporto  nel territorio
dell'altro Paese membro, si configura per il venditore nazionale  una
cessione  intracomunitaria  non  imponibile,  fermo  restando  per il
cedente l'adempimento degli obblighi previsti  nel  Paese  membro  di
scomparsa dei beni;
   2)  i  beni  scompaiono  durante il trasporto effettuato con mezzi
propri dell'acquirente o tramite un vettore su incarico  di  uno  dei
due  operatori.  L'operazione  si considera in ogni caso avvenuta, in
quanto si e' verificato in capo all'acquirente il  trasferimento  del
potere di disporre dei beni, con la conseguenza che:
   -  se la scomparsa dei beni si verifica in Italia, l'operazione e'
da qualificare come cessione interna;
   - se la scomparsa dei beni si verifica  nel  territorio  di  altro
Stato   membro,   l'operazione   si   concretizza   in  una  cessione
intracomunitaria  non  imponibile   ai   sensi   dell'art.   41   del
decreto-legge,  in  considerazione del fatto che i beni sono comunque
usciti dal territorio nazionale.
   3.3 - Prestazioni di servizi
   Le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 si  rendono
applicabili anche per le prestazioni di servizi indicate all'art. 40,
commi  5,  6  ed  8  del  decreto-legge. Se per le prestazioni rese a
soggetto  d'imposta  nazionale,  anteriormente   al   pagamento   del
corrispettivo,   e'   ricevuta  fattura,  si  tiene  conto,  ai  fini
dell'effettuazione dell'operazione, della data di  ricevimento  della
fattura  se  risulta  sulla  stessa  indicata  o, in mancanza di tale
indicazione, della data della fattura.
4. Territorialita'
   L'art. 40 del decreto-legge  tratta  della  territorialita'  delle
operazioni  intracomunitarie,  prevedendo, in linea generale, che gli
acquisti   intracomunitari   assumono   rilevanza   ai   fini   della
territorialita'   a   condizione   che   si  verifichino  i  seguenti
presupposti:
   - i beni devono essere spediti o trasportati in  Italia  da  altro
Stato comunitario;
   -  oggetto  della transazione deve essere un bene originario della
Comunita' o ivi immesso in libera  pratica,  cioe'  a  dire  un  bene
proveniente  da  Paese  terzo  per  il quale siano state adempiute le
formalita' di importazione e siano stati riscossi i dazi doganali  in
uno Stato comunitario.
   Se  l'acquirente  e' un soggetto d'imposta l'acquisto si considera
effettuato nel territorio  dello  Stato,  salvo  che  sia  comprovato
l'assoggettamento  ad  imposta  in altro Stato membro di destinazione
del bene.
   La disposizione in esame stabilisce inoltre nuove regole in ordine
al luogo di imposizione per le fattispecie di seguito elencate.
   4.1 - Vendite a distanza
   Il  soggetto  d'imposta  comunitario  che  cede  beni  in  base  a
cataloghi,  per  corrispondenza  e  simili  ad  acquirenti nazionali,
persone fisiche o soggetti non tenuti al pagamento dell'imposta sugli
acquisti  intracomunitari  (ammontare  degli  acquisti  inferiore  al
limite   di  16  milioni  e  mancata  opzione),  effettua  operazioni
rilevanti  ai  fini  della  territorialita'  nelle  ipotesi  in   cui
l'ammontare   di  dette  cessioni  abbia  superato  nell'anno  solare
precedente  o  superi  nell'anno  in  corso,   al   netto   dell'IVA,
l'ammontare  complessivo  di 54 milioni. Peraltro, l'introduzione dei
beni  nel  territorio  dello  Stato  non  da  luogo  ad  un  acquisto
intracomunitario, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge, in capo al
cedente  comunitario;  l'operazione  in esame, infatti, e' assunta ai
fini tributari solo quale cessione interna al territorio dello Stato.
   Restano  escluse  da  detto  ammontare  le  cessioni  di  mezzi di
trasporto nuovi, di beni da installare, montare o assiemare in Italia
ovvero di beni soggetti ad accisa.
   Naturalmente i beni devono  provenire  da  altro  Stato  membro  e
devono  essere trasportati o spediti in Italia dal cedente o da terzi
per suo conto.
   Per i beni precedentemente importati  dal  cedente,  si  considera
come  luogo  di  partenza  lo  Stato membro in cui i beni stessi sono
stati importati.
   Si evidenzia che per  le  suaccennate  operazioni,  per  le  quali
sussiste il presupposto della territorialita', il cedente comunitario
e'  obbligato,  ai  sensi dell'art. 44, comma 4, del decreto-legge, a
nominare un proprio rappresentante in Italia.
   Per le cessioni al di sotto del predetto  limite  di  54  milioni,
l'imposta  e'  dovuta  nel Paese membro di partenza dei beni , a meno
che il cedente non opti, secondo le disposizioni  previste  in  detto
Stato, per l'applicazione dell'imposta in Italia.
   4.2 - Trasporti intracomunitari di beni e relative intermediazioni
   I  trasporti  di  beni nell'ambito comunitario sono oggetto di una
nuova disciplina nel senso che, rispetto  alla  previsione  normativa
dell'art.  7,  quarto  comma,  lett.  c), del D.P.R. n. 633 del 1972,
viene meno il concetto della rilevanza territoriale per la  parte  di
trasporto  eseguita  nel territorio dello Stato, in quanto gli stessi
vengono presi in considerazione nella loro globalita', cioe'  a  dire
dal punto di partenza a quello di arrivo.
   Per  trasporto  intracomunitario  di beni si intende il trasporto,
con qualsiasi mezzo, di beni che hanno come luogo di  partenza  e  di
arrivo   il  territorio  di  due  Stati  membri,  a  nulla  rilevando
l'eventuale attraversamento di territorio appartenente  ad  un  Paese
terzo.
   Per  "luogo  di  partenza"  si  intende  il  luogo  in  cui inizia
effettivamente il trasporto dei beni.
   Per "luogo di arrivo", il luogo in cui si conclude  effettivamente
il trasporto dei beni.
   Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative
prestazioni   di   intermediazione   si  considerano  effettuate  nel
territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione.
   Tuttavia,  se  il  committente  e'  soggetto   passivo   d'imposta
comunitario, il luogo di effettuazione di dette prestazioni si reputa
situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero
di identificazione ai fini IVA; mentre, se il committente e' soggetto
d'imposta   nazionale,   le   medesime   prestazioni  si  considerano
effettuate nel territorio dello Stato, indipendentemente dal luogo in
cui ha inizio il trasporto.
   Alle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni  inviati  o
provenienti dalle isole che formano le regioni autonome delle Azzorre
e   di   Madera,  territorialmente  rilevanti  in  Italia,  si  rende
applicabile il regime di non imponibilita'  ad  IVA,  secondo  quanto
stabilito   dall'art.   28-quater,   lett.   C   della  VI  Direttiva
comunitaria, come risulta modificata dalla Direttiva n.  680  del  16
dicembre 1991.
   La nozione di trasporto intracomunitario di beni va estesa anche:
   -  alle  singole  tratte nazionali effettuate in connessione ad un
trasporto intracomunitario ovvero in esecuzione di contratti derivati
che il vettore principale puo' stipulare con sub vettori: ovviamente,
i vettori sono tenuti a fornire prova idonea che i  propri  trasporti
sono riconducibili a quello intracomunitario;
   -  alle  prestazioni  di  vettoriamento, rese tramite condutture o
elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri  o
da questi provenienti.
   Si    forniscono,    a    maggior    chiarimento,    le   seguenti
esemplificazioni:
   a) trasporto effettuato  da  vettore  italiano  per  conto  di  un
soggetto  d'imposta  nazionale  (non  rileva  il  luogo di inizio del
trasporto):
   Luogo di tassazione:  Italia,  Paese  in  cui  il  committente  e'
identificato ai fini IVA;
   Debitore  dell'imposta:  il  vettore che deve fatturare la propria
prestazione con IVA.
   b) trasporto effettuato  da  vettore  italiano  per  conto  di  un
soggetto  d'imposta  identificato  in  altro  Stato  comunitario (non
rileva il luogo di inizio del trasporto):
Luogo di tassazione  : il Paese comunitario in cui il committente e'
                     identificato ai fini IVA;
Debitore dell'imposta: il committente comunitario che deve
                     integrare,  con  applicazione  dell'imposta  del
                     proprio  Stato,  la  fattura  emessa dal vettore
                     italiano senza applicazione  dell'IVA  ai  sensi
                     dell'art. 40, comma 9.
   c)  trasporto  effettuato  da  vettore comunitario per conto di un
soggetto IVA italiano (non rileva il luogo di inizio del trasporto):
Luogo di tassazione  : Italia, Paese in cui il committente e'
                     identificato ai fini IVA;
Debitore dell'imposta: il committente che deve integrare con IVA
                     nazionale  la  fattura  rilasciata  dal  vettore
                     comunitario senza addebito dell'imposta. In caso
                     di  mancata  ricezione della fattura o ricezione
                     della stessa con  indicazione  di  corrispettivo
                     inferiore  a quello reale, va emessa autofattura
                     ai sensi dell'art. 46, comma 5.
   d) trasporto effettuato  da  vettore  italiano  per  conto  di  un
committente  privato italiano o comunitario ovvero di un residente in
Paese extracomunitario (privato o operatore  economico),  con  inizio
del trasporto in Italia:
Luogo di tassazione  : Italia, Paese in cui ha inizio in trasporto;
                     Debitore  dell'imposta:  il  vettore,  che  deve
                     fatturare    la    propria    prestazione    con
                     applicazione  dell'imposta.  Si  precisa  che il
                     committente     extracomunitario,      operatore
                     economico,    puo'    chiedere    il    rimborso
                     dell'imposta assolta alle condizioni  e  secondo
                     le  modalita'  stabilite  dall'art.  38-ter  del
                     D.P.R. n. 633 del 1972.
   e) trasporto effettuato  da  vettore  italiano  per  conto  di  un
committente  privato italiano o comunitario ovvero di un residente in
Paese extracomunitario (privato o operatore  economico),  con  inizio
del trasporto in uno Stato membro diverso dall'Italia:
Luogo di tassazione  : il Paese in cui ha inizio il trasporto;
Debitore dell'imposta: il vettore, secondo le regole dettate dal
                     Paese   membro   di   partenza   dei   beni  per
                     l'applicazione dell'imposta ivi prevista.
   f) trasporto effettuato da vettore extracomunitario, senza stabile
organizzazione o rappresentante fiscale in Italia o  in  altro  Paese
comunitario,   per   conto   di  un  committente  italiano,  soggetto
d'imposta, con partenza o arrivo  in  Italia  ovvero  tra  due  Stati
membri diversi dall'Italia:
Luogo di tassazione: Italia;
Debitore dell'imposta: il committente italiano, che deve emettere
                     autofattura  ai sensi dell'art. 17, comma 3, del
                     D.P.R. n. 633 del 1972.
   Restano  esclusi  dalla  suaccennata  disciplina  i  trasporti  di
persone (anche se intracomunitari) ed i trasporti di beni verso Paesi
extracomunitari,  operazioni  che continuano ad essere regolati dalle
disposizioni contenute negli artt. 7 e 9 del D.P.R. n. 633 del 1972.
   4.3 - Prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari di  beni
e relative intermediazioni
   Per    prestazioni    accessorie   ai   trasporti   si   intendono
essenzialmente le prestazioni di carico, scarico e simili.
   Tali prestazioni, accessorie ai trasporti intracomunitari di beni,
e le relative prestazioni di intermediazione, in  analogia  a  quanto
previsto  per  le  prestazioni  di  trasporto  di  cui  al  paragrafo
precedente, si considerano effettuate in Italia quando il committente
e' ivi soggetto passivo d'imposta,  ancorche'  rese  in  altro  Stato
membro.  Non si considerano, invece, rese nel territorio dello Stato,
ancorche' ivi eseguite,  quando  il  committente  e'soggetto  passivo
d'imposta in altro Stato membro.
   Cio'  in  deroga  alla  disposizione contenuta nell'art. 7, quarto
comma, lett. b),  del  D.P.R.  n.  633  del  1972,  che  fa  espresso
riferimento al luogo di esecuzione di dette  prestazioni.
   Si   considerano,   altresi',  effettuate  in  Italia  le  cennate
prestazioni quando sono ivi eseguite nei confronti di:
   - soggetti nazionali o comunitari che non agiscono  nell'esercizio
di impresa, arte o professione;
   -  enti, associazioni e altre organizzazioni, non soggetti passivi
d'imposta,  non  tenuti  al   pagamento   dell'IVA   sugli   acquisti
intracomunitari (secondo quanto gia' indicato al paragrafo B.1.3);
   -  soggetti stabiliti al di fuori della Comunita' europea (privati
o operatori economici).
   In tali ultime ipotesi (committente non  soggetto  passivo  ovvero
extracomunitario)  non  trova  applicazione  la deroga prevista dalle
disposizioni relative agli scambi intracomunitari, con la conseguente
applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del  D.P.R.  n.  633  del
1972.
   Si forniscono le seguenti esemplificazioni:
   a)  Committente  e  prestatore entrambi soggetti passivi nazionali
(non rileva il luogo in cui la prestazione e' resa):
   Luogo di tassazione: Italia;
Debitore dell'imposta: il prestatore che emette fattura con
                     addebito d'IVA.
   b) Committente soggetto passivo nazionale  e  prestatore  soggetto
identificato  ai  fini dell'imposta in altro Stato membro (non rileva
il luogo in cui la prestazione e' resa):
Luogo di tassazione: Italia;
Debitore dell'imposta: il committente, il quale deve integrare con
                     IVA  la  fattura  emessa  dal proprio prestatore
                     senza addebito d'imposta.  In  caso  di  mancata
                     ricezione della fattura o ricezione della stessa
                     con  indicazione  di  corrispettivo  inferiore a
                     quello reale, va  emessa  autofattura  ai  sensi
                     dell'art. 46, comma 5 .
   c)   Committente   soggetto   passivo   nazionale   e   prestatore
extracomunitario  senza  stabile  organizzazione   o   rappresentante
fiscale  in  Italia o in altro Paese comunitario (non rileva il luogo
in cui la prestazione e' resa):
Luogo di tassazione: Italia;
Debitore dell'imposta: il committente, il quale deve emettere
                     autofattura ai sensi dell'art. 17, comma 3,  del
                     D.P.R. n. 633 del 1972.
   d)   Committente  soggetto  d'imposta  in  altro  Stato  membro  e
prestatore soggetto passivo nazionale (non rileva il luogo in cui  la
prestazione e' resa):
Luogo di tassazione  : Stato membro in cui il committente e'
                     identificato ai fini IVA;
Debitore dell'imposta: il committente nel proprio Paese. Il
                     prestatore   nazionale   emette   fattura  senza
                     addebito d'imposta, ai sensi dell'art. 40, comma
                     9.
   e) Committente privato o soggetto  extracomunitario  e  prestatore
nazionale, con esecuzione della prestazione in  Italia:
   Luogo di tassazione: Italia;
Debitore dell'imposta: il prestatore che emette fattura con addebito
                     d'IVA.
   f)  Committente  privato  o soggetto extracomunitario e prestatore
nazionale, con esecuzione della prestazione in altro Stato membro:
Luogo  di  tassazione:      Stato  membro  in  cui  e'  eseguita   la
prestazione;
Debitore dell'imposta: il prestatore secondo le regole dettate dallo
                     Stato  membro  in cui e' eseguita la prestazione
                     stessa.
   Si reputa opportuno rammentare che le  prestazioni  accessorie  ai
trasporti  diversi  da  quelli  intracomunitari di beni e le relative
prestazioni di intermediazione continuano ad essere assoggettate alle
regole di territorialita' contenute nell'art. 7 del D.P.R. n. 633 del
1972.
   Si soggiunge, inoltre, che qualora  le  operazioni  accessorie  ai
trasporti  in  rassegna sono eseguite nei luoghi indicati al n. 6 del
primo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972 (porti, aeroporti,
etc.), alle medesime continua ad applicarsi in senso oggettivo la non
imponibilita' all'IVA, disposta dal predetto articolo 9.
   Si precisa, infine, che i servizi doganali connessi a trasporti di
beni comunitari (per attraversamento in territorio  extracomunitario)
continuano  a  fruire  della  non  imponibilita' a norma dell'art. 9,
primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972.
   4.4 - Prestazioni di intermediazione
   Trattasi  di  prestazioni  concernenti  i  beni  mobili materiali,
diverse da quelle previste nei precedenti paragrafi 2 e 3 nonche'  da
quelle  espressamente  indicate  nell'art. 7, quarto comma, lett. d),
del D.P.R.  n. 633 del 1972.
   Le ipotesi piu' ricorrenti sono quelle riconducibili alle cessioni
dei beni, agli acquisti intracomunitari, alle locazioni di  mezzi  di
trasporto ed ai trasporti di beni diversi da quelli intracomunitari.
   Dette  prestazioni  si considerano effettuate nel territorio dello
Stato se relative ad operazioni ivi  effettuate,  con  esclusione  di
quelle  rese  a  soggetti  passivi  in  altro  Stato  membro.  Se  il
committente delle prestazioni di intermediazione e' soggetto  passivo
d'imposta nel territorio dello Stato, la prestazione si considera ivi
effettuata, ancorche' l'operazione cui l'intermediazione si riferisce
sia effettuata in altro Stato membro.
   E'  appena  il  caso di precisare che le intermediazioni aventi ad
oggetto  beni  in  importazione,  in  esportazione  o  in    transito
continuano  a  fruire del regime di non imponibilita' di cui all'art.
9, primo comma, n. 7), del. D.P.R. n. 633 del 1972.
   Tanto premesso, si forniscono le seguenti esemplificazioni:
   a)  Prestazione  di  intermediazione  effettuata  da  un  soggetto
residente  in  Francia  per  conto  di committente soggetto d'imposta
italiano per beni venduti in Belgio:
Luogo di tassazione: Italia;
Debitore dell'imposta: il committente italiano, il quale deve
                     integrare  con  IVA  la  fattura  emessa   senza
                     addebito  d'imposta  dall'intermediario francese
                     ovvero, in mancanza della  fattura  o  ricezione
                     della  stessa  con  indicazione di corrispettivo
                     inferiore a quello reale, va emessa  autofattura
                     ai sensi dell'art.  46, comma 5.
   b)  Prestazione  di  intermediazione  effettuata  da  un  soggetto
residente in Svizzera, che non si avvalga di stabile organizzazione o
rappresentante fiscale operante in un Paese  comunitario,  per  conto
di,  committente  soggetto  d'imposta  italiano  per  beni venduti in
Belgio:
Luogo di tassazione: Italia;
Debitore dell'imposta: il committente italiano, il quale deve
                     emettere  autofattura  ai  sensi  dell'art.  17,
                     terzo comma, del D.P.R.  n. 633 del 1972.
   c) Prestazione di intermediazione effettuata da soggetto residente
in  Francia  per  conto  di  committente privato o residente in Paese
extracomunitario per beni venduti in Italia:
Luogo  di  tassazione    :  Italia,  luogo  in  cui  e'    effettuata
l'operazione
                     di  cessione  dei beni, cui l'intermediazione si
                     riferisce;
Debitore dell'imposta: l'intermediario francese che deve nominare
                     un proprio rappresentante  in  Italia,  a  norma
                     dell'art.  17,  secondo comma, del D.P.R. n. 633
                     del 1972.
5. Base imponibile
   5.1 - Acquisti
   La base imponibile degli acquisti intracomunitari e' costituita in
linea generale dagli stessi elementi richiesti per la  determinazione
della  base imponibile delle cessioni dei beni e delle prestazioni di
servizi effettuate nel territorio dello  Stato.  Valgono,  cioe',  le
stesse  regole  recate  dagli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 633 del
1972, con esclusione del solo primo comma del  citato  art.  14,  che
stabilisce le modalita' di computo in lire dei corrispettivi espressi
in  valuta  estera.  Conseguentemente  concorrono  a  formare la base
imponibile il corrispettivo, aumentato  delle  accise  se  assolte  o
esigibili  per  effetto  dell'acquisto,  degli  oneri  e  delle spese
inerenti all'esecuzione, nonche' di quelle accessorie di cui all'art.
12 del D.P.R. n. 633 del 1972 (quali ad es. il trasporto) e diminuito
delle somme escluse dal  computo  della  base  imponibile,  ai  sensi
dell'art.  15 (interessi moratori, rimborso di anticipazioni fatte in
nome e per conto della controparte, beni ceduti a titolo  di  sconto,
premio o abbuono secondo le pattuizioni contrattuali).
   Viene  altresi'  previsto  che  nella  determinazione  della  base
imponibile  relativa  ad   acquisti   intracomunitari   non   rientra
l'ammontare  che  viene assoggettato ad imposta in altro Stato membro
di destinazione dei beni.
   In particolare, la base imponibile per i sottoelencati acquisti e'
costituita dall'ammontare del:
   - corrispettivo  dovuto  dall'operatore  nazionale  al  prestatore
comunitario  per  la  consegna  in Italia di beni prodotti, montati o
assiemati in altro Stato membro (art. 38, comma 3, lett. a);
   - valore normale, per i beni introdotti nel territorio dello Stato
da  soggetto  comunitario  per  finalita'  rientranti  nell'esercizio
dell'impresa (art. 38, comma 3, lett. b).
   Si  precisa  inoltre  che  per le forniture di beni da installare,
montare o assiemare in Italia da parte del  fornitore  comunitario  o
per  suo  conto,  operazione  questa  che  non  costituisce  acquisto
intracomunitario,  la  base  imponibile  e'  costituita   dall'intero
ammontare  dei  corrispettivi  dovuti,  compresi quindi quelli per la
prestazione di installazione, montaggio o assiemaggio.
   Allorche' gli elementi che concorrono a formare la base imponibile
sono espressi in valuta estera, il tasso di cambio  da  applicare  e'
quello  del  giorno  di  effettuazione  dell'operazione,  se  risulta
espressamente indicato in fattura da parte del cedente comunitario  o
del cessionario nazionale.
   Solo  in  mancanza  di tale indicazione, l'acquirente nazionale fa
riferimento, ai fini del cambio, alla data della fattura.
   Va altresi' precisato che il  tasso  di  cambio  da  applicare  e'
quello  che giornalmente la Banca d'Italia comunica, con l'avvertenza
che in assenza di detto cambio, va fatto  riferimento  a  quello  del
giorno antecedente piu' prossimo.
   5.2 - Cessioni e prestazioni di servizi
   Anche  per  le  cessioni  intracomunitarie e per le prestazioni di
servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 ed 8, la  base  imponibile  si
determina secondo le disposizioni della normativa nazionale.
   In particolare, per le seguenti fattispecie, la base imponibile e'
costituita dall'ammontare del:
   - corrispettivo dell'operazione per le forniture di beni spediti o
trasportati  in  altro  Stato  comunitario per essere ivi installati,
montati o assiemati da parte del fornitore italiano o per  suo  conto
(art. 41, comma 1, lett. c);
   -  corrispettivo  dovuto  dall'operatore comunitario al prestatore
italiano per la consegna in altro  Stato  membro  di  beni  prodotti,
montati o assiemati in Italia (art. 41, comma 2, lett. a);
   -  valore  normale,  per  i  beni inviati in altro Stato membro da
soggetto   italiano   per   finalita'    rientranti    nell'esercizio
dell'impresa (art. 41, comma 2, lett. c);
   -  corrispettivo  dovuto  per i trasporti intracomunitari di beni.
Cio' a differenza di quanto previsto per i  trasporti  internazionali
di cui all'art. 7, quarto comma, lett. c) del D.P.R. n. 633 del 1972,
che prende in considerazione solo la parte di corrispettivo afferente
la tratta di trasporto eseguita nel territorio dello Stato.
6. Aliquote
   Le  aliquote IVA applicabili per gli acquisti intracomunitari sono
quelle   previste  per  le  corrispondenti  cessioni  effettuate  nel
territorio   dello  Stato  e  vigenti  al  momento  di  effettuazione
dell'operazione.
   Attualmente le aliquote applicabili sono:
   - 4%, per i beni indicati nella Tab.  A,  parte  II,  allegata  al
D.P.R. n. 633 del 1972;
   - 9% per i beni indicati alla Tab. A, parte III;
   -  13%,  per  i  beni  indicati  nell'art. 1, comma 4, del D.L. 13
maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 1991, n. 202 e nell'art. 36, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993,
n.   331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.  427 (la previgente aliquota del 12% e' stata elevata  al  13%,  a
partire  dal 1^ gennaio 1994, dal  decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557);
   - 19%, per i restanti beni.
   Le cessioni intracomunitarie non imponibili e  le  prestazioni  di
servizi   non   soggette   vengono   effettuate   senza  applicazione
dell'imposta. Tuttavia, si richiama  l'attenzione  sulla  circostanza
che   per  le  cessioni  intracomunitarie  effettuate  da  produttori
agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, che non hanno
optato per il regime ordinario, si rendono applicabili le aliquote di
compensazione (attualmente 2%, 4%, 8,5%  e  9%)  previste  per  detti
operatori.
7. Debitori d'imposta
   L'art.  44  dispone in via generale che l'imposta sulle operazioni
intracomunitarie e' dovuta da coloro che effettuano cessioni di beni,
acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi. Lo stesso articolo
prevede, tuttavia, le seguenti deroghe, stabilendo che  l'imposta  e'
dovuta:
   a) dal cessionario designato al pagamento dell'imposta dal proprio
fornitore   comunitario   che   ha   fatto   ricorso   all'operazione
triangolare, compresa l'ipotesi in cui il cessionario e' destinatario
dell'invio di beni;
   b) dal committente del servizio, se soggetto passivo d'imposta nel
territorio dello Stato, per le prestazioni di cui all'art. 7,  quarto
comma,  lett.  d),  del  D.P.R. n. 633 del 1972, e per le prestazioni
intracomunitarie  di  cui  all'art.  40,  commi  5,  6   ed   8   del
decreto-legge,  rese  da  soggetti  passivi d'imposta non residenti e
senza stabile organizzazione;
   c) dal rappresentante fiscale in Italia, nominato ai sensi  e  per
gli  effetti dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972,
per le operazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto  passivo
d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio
dello  Stato nonche' per le cessioni di beni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili effettuate da  soggetto  residente  in  altro
Stato  membro,  per le quali e' dovuta l'imposta nel territorio dello
Stato (par. B.1.3).
8. Rappresentante fiscale
   L'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede, per
i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la
possibilita' di nominare un rappresentante residente  nel  territorio
dello  Stato  per  adempiere  o  esercitare,  nei  modi ordinari, gli
obblighi  ed  i  diritti  derivanti  dall'applicazione  del   decreto
istitutivo  dell'IVA  relativamente  alle operazioni effettuate nello
Stato.
   Con  tale  disposizione  si  e'   consentito   che   mediante   il
rappresentante  possano essere adempiuti gli obblighi ed esercitati i
diritti afferenti le varie operazioni attive e passive effettuate nel
territorio  dello  Stato  dal  soggetto  non  residente,  quali,   la
fatturazione,  la  registrazione,  la  detrazione,  il  rimborso,  la
dichiarazione annuale, etc.
   La nomina del  rappresentante  deve  essere  comunicata  all'altro
contraente prima dell'effettuazione dell'operazione.
   Rappresentante  fiscale  puo'  essere una persona fisica o persona
giuridica residente nel territorio dello Stato e deve  risultare,  ai
sensi  dell'art. 53, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, da atto
pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera  annotata,  in
data  anteriore  alla  prima  operazione, in apposito registro presso
l'Ufficio IVA  competente  in  relazione  al  domicilio  fiscale  del
rappresentante stesso.
   Nell'ambito   delle  operazioni  intracomunitarie  viene  prevista
dall'art. 44, comma 3, del decreto-legge, una particolare  figura  di
rappresentante,    nelle    ipotesi   in   cui   vengono   effettuate
esclusivamente operazioni attive e passive  non  imponibili,  esenti,
non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta.
   In  tali casi il rappresentante e' tenuto solamente all'esecuzione
degli obblighi relativi alla fatturazione delle  operazioni  ed  alla
compilazione   e  presentazione  degli  elenchi  riepilogativi  delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari,  con  esclusione,  quindi,
degli  obblighi  concernenti  la registrazione e la predisposizione e
presentazione della dichiarazione annuale IVA.
   Tale semplificazione, tuttavia,  viene  meno  con  l'effettuazione
della  prima  operazione  attiva  o passiva che comporta il pagamento
dell'imposta o il relativo recupero.
   Conseguentemente, a partire da tale  momento,  fermo  restando  la
situazione  pregressa,  sorgono  in  capo al rappresentante tutti gli
obblighi  derivanti  dalla  normativa  del   tributo:   fatturazione,
registrazione, dichiarazione, etc.
   La nomina del rappresentante si appalesa obbligatoria non solo per
le  cessioni  in  base  a  cataloghi,  per  corrispondenza  e simili,
effettuate  da  operatore  economico  comunitario  nei  confronti  di
privati  consumatori  e di soggetti nazionali non tenuti al pagamento
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, ma anche in tutti i casi
in  cui  l'operazione  e'  territorialmente  rilevante  in  Italia  e
l'obbligo  del  pagamento  dell'imposta  non  puo' essere assolto dal
cessionario o committente perche' privato consumatore.
   Necessitano,  quindi,  di  un rappresentante fiscale in Italia, ad
esempio, i soggetti  comunitari  che,  in  mancanza  di  una  stabile
organizzazione:
   -  introducono  nel territorio dello Stato beni per esigenze della
propria impresa;
   - cedono a privati consumatori beni precedentemente introdotti  in
Italia ed ivi installati, montati od assiemati;
   -  effettuano  nei confronti di privati consumatori prestazioni di
trasporto  intracomunitario  di  beni  e  relative   intermediazioni,
prestazioni  accessorie ai detti trasporti e relative intermediazioni
ovvero intermediazioni diverse da quelle indicate all'art. 7,  quarto
comma,  lett.  d),  del D.P.R. n. 633 del 1972, nei casi in cui dette
operazioni siano territorialmente rilevanti in Italia.
   Tuttavia, si  precisa,  a  maggior  chiarimento  dell'orientamento
manifestato da questa Amministrazione, che l'obbligo di avvalersi del
rappresentante fiscale, ancorche' gia' nominato per altre operazioni,
non  sussiste  nelle  ipotesi  in cui, sia per le cessioni che per le
prestazioni, l'operazione venga  posta  in  essere  direttamente  tra
l'operatore  comunitario e quello nazionale; piu' in particolare, non
si rende necessaria l'utilizzazione o la  nomina  del  rappresentante
fiscale  quando  le  operazioni  sono direttamente qualificabili come
acquisti o cessioni intracomunitari  tra  le  parti  contraenti  (ivi
comprese le operazioni triangolari), ovvero quando per le prestazioni
di  servizi  rese  dal  soggetto  appartenente all'altro Stato membro
l'imposta non e' da questi dovuta.
9. Fatturazione
  9.1 - Acquisti
   Le fatture relative agli acquisti e alle  prestazioni  di  servizi
intracomunitari,  effettuate nel territorio dello Stato nei confronti
di soggetti nazionali, emesse, senza addebito d'imposta, dal  cedente
o  prestatore  identificato  ai fini IVA in altro Stato membro devono
essere numerate ed integrate dal cessionario o committente  italiano,
secondo le regole appresso specificate:
   a)   la   numerazione  di  dette  fatture  deve  seguire  l'ordine
progressivo di quelle emesse, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633
del 1972. Qualora il contribuente,  in  relazione  all'obbligo  della
distinta   registrazione   delle  fatture  relative  alle  operazioni
intracomunitarie, si avvalga di appositi registri sezionali ovvero di
un registro a blocchi sezionali per l'annotazione delle operazioni in
parola, la numerazione da apporre su dette fatture  e'  quella  delle
fatture che in tali registri sono annotate;
   b)  l'integrazione,  diretta  a  consentire l'individuazione degli
elementi idonei alla determinazione della  base  imponibile  e  della
relativa  imposta  o  del  titolo  di  inapplicabilita' della stessa,
consiste nell'indicazione:
   - del  controvalore  in  lire  del  corrispettivo  e  degli  altri
elementi   che  concorrono  alla  formazione  della  base  imponibile
dell'operazione espressi in valuta estera;
   - dell'ammontare dell'imposta  calcolata  secondo  l'aliquota  dei
beni  o  dei servizi acquistati se trattasi di operazioni imponibili;
in caso di operazione non soggetta, non imponibile o esente, in luogo
dell'imposta, deve essere indicato il titolo di inapplicabilita'  con
il riferimento della relativa norma.
   L'integrazione  con gli elementi sopramenzionati deve essere fatta
sulla stessa fattura estera. Tuttavia, tenuto  conto  dei  molteplici
problemi  che  tale  procedura potrebbe determinare per gli operatori
che adottano una contabilita' basata su  sistemi  meccanografici,  si
consente che in detti casi l'integrazione possa essere fatta su altro
documento appositamente emesso, allegato e conservato unitamente alla
fattura  cui  si  riferisce  e riportante gli estremi di quest'ultima
(data della fattura e  numero  progressivo  ad  essa  attribuito  dal
ricevente).
   Le    fatture    ed   i   documenti   relativi   alle   operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'art. 66, comma 5  del  decreto  legge
non  sono  soggetti  all'imposta  di  bollo,  conformemente  a quanto
previsto per le fatture ed i documenti relativi  alle  operazioni  di
importazione ed esportazione.
   9.2 - Autofatturazione
   L'art.  46,  comma  5, disciplina le modalita' di regolarizzazione
delle  operazioni  intracomunitarie,  nelle   ipotesi   in   cui   il
cessionario  o  committente  non  riceva  la fattura, entro i termini
previsti,  ovvero  la  riceva  con  l'indicazione  di   corrispettivo
inferiore a quello reale.
   Le   suddette   ipotesi  vengono  di  seguito  esaminate  in  modo
analitico:
   a) mancata ricezione della fattura
   Il cessionario o committente dell'operazione intracomunitaria  che
non  riceve  la relativa fattura entro il mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione (consegna o arrivo dei beni o pagamento
del corrispettivo) tenuto ad emettere detto documento entro  il  mese
seguente,   in   unico   esemplare   ed  indicando  anche  il  codice
identificativo attribuito, ai fini IVA, al cedente  o  al  prestatore
dallo Stato membro di appartenenza.
   A  titolo  di  esempio  si  supponga  un acquisto intracomunitario
effettuato il 25 ottobre. Il cessionario nazionale, se non riceve  la
fattura   entro   il   30   novembre,  deve  provvedere  al  emettere
l'autofattura entro il 31 dicembre.
   Si ritiene di dover sottolineare che  i  termini  per  l'emissione
dell'autofattura  sono stati piu' volte modificati dalle disposizioni
che dal 1^ gennaio  1993  hanno  regolato  la  materia  degli  scambi
intracomunitari.  In  proposito  si  riporta  un quadro sinottico dei
termini  di  regolarizzazione  delle  operazioni  con   le   relative
decorrenze:
   -  dal  1^ gennaio al 1^ maggio 1993 (DD.LL. nn. 513 del 1992 e 47
del 1993):
   1) termine ricezione fattura = entro ii mese successivo;
   2) termine autofatturazione  = entro il 15^ giorno successivo alla
                                scadenza di cui al punto 1);
   - dal 2 maggio al 30 giugno 1993 (D.L. n. 131 del 1993):
   3) termine ricezione fattura = entro il giorno 15 del mese
                                successivo;
   4) termine autofatturazione = entro la fine del mese indicato al
                                punto 3);
   - dal 1^ luglio al 29 agosto 1993 (D.L. n. 213 del 1993):
   5) termine ricezione fattura = entro il mese successivo;
   6) termine autofatturazione   = entro lo stesso  mese  di  cui  al
punto 5);
   - dal 30 agosto al 29 ottobre 1993 (D.L. n. 331 del 1993):
   7) termine ricezione fattura = entro i 30 giorni successivi;
   8) termine autofatturazione  = entro il 15^ giorno successivo al
                                termine di cui al punto 7);
   - dal 30 ottobre 1993  (L. n. 427 del 1993):
   9) termine ricezione fattura = entro il mese successivo;
  10)  termine  autofatturazione    =  entro  il  mese  seguente alla
scadenza
                                indicata al punto 9);
   b) fattura con indicazione di  corrispettivo  inferiore  a  quello
reale
   Il  cessionario  o  committente  nazionale  che riceva una fattura
contenente  tale  erronea  indicazione  e'  tenuto  a   regolarizzare
l'operazione    mediante    l'emissione   di   apposita   autofattura
integrativa. Il termine per procedere a  tale  adempimento  e'  stato
fissato,  fino  al  29  ottobre  1993, nel 15^ giorno successivo alla
registrazione della fattura originaria. Dal 30 ottobre 1993, in forza
della legge di conversione  del  D.L.  n.  331  del  1993,  e'  stato
stabilito   un   termine   piu'   ampio,   essendo  previsto  che  la
regolarizzazione della fattura in parola deve avvenire entro il  mese
successivo a quello di registrazione della fattura originaria.
   9.3 - Cessioni
   Le  fatture  relative  alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi   comunitarie   (trasporti   e   relative    intermediazioni,
prestazioni  accessorie  ai  trasporti  e  relative  intermediazioni,
intermediazioni diverse da quelle  contemplate  nell'art.  7,  quarto
comma,  lett.  d),  del  D.P.R.  n.  633 del 1972), rese da operatore
nazionale nei confronti  di  soggetto  identificato  in  altro  Stato
membro, devono:
   -  essere  emesse in duplice esemplare al momento di effettuazione
delle operazioni;
   - essere numerate ai sensi dell'art. 21  del  D.P.R.  n.  633  del
1972;
   -  contenere  l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta,
che trattasi di operazioni non imponibili  o  non  soggette,  con  lo
specifico riferimento alla relativa norma;
   -  riportare  l'indicazione  del numero di identificazione ai fini
IVA, attribuito al cessionario o committente dallo  Stato  membro  di
appartenenza.  A  tale  proposito  si rammenta che il D.M. 28 gennaio
1993 ha dato la possibilita' agli operatori  economici  di  ottenere,
dall'Ufficio  IVA  competente  per  territorio  in  relazione al loro
domicilio  fiscale,  la   conferma   della   validita'   del   numero
identificativo  comunicato dal cliente comunitario. Tuttavia, qualora
il cessionario o committente comunitario non sia ancora  in  possesso
del  numero  identificativo,  ma  fornisca  idonea  prova  di  essere
soggetto d'imposta, se operatore economico, e in ogni  caso  di  aver
richiesto  al  competente  ufficio  fiscale l'attribuzione del numero
identificativo agli effetti dell'IVA,  e'  consentito  al  cedente  o
prestatore  nazionale  di emettere fattura senza addebito di imposta,
con  obbligo   di   integrazione   della   fattura   all'atto   della
comunicazione  da  parte del contraente comunitario dell'attribuzione
del codice IVA.
Nelle  ipotesi di invio di beni in altro Stato membro per le esigenze
della  propria  impresa   ovvero   ad   altra   impresa   comunitaria
appartenente  allo stesso soggetto nazionale, deve essere indicato il
numero identificativo attribuito dallo Stato di destinazione dei beni
al  proprio  rappresentante  fiscale  o  alla  propria  impresa   ivi
operante.
Per  i  beni  da  installare,  montare  o  assiemare  in  altro Stato
comunitario, va indicato il numero identificativo del cliente finale,
se ivi identificato ai fini dell'imposta.
L'indicazione del numero identificativo del cliente va  omessa  nelle
fatture  di cessione di beni nelle vendite a distanza da assoggettare
ad imposta nello Stato membro di destinazione dei beni,  per  l'ovvia
ragione  che  il  cliente,  in  quanto privato, e' sprovvisto di tale
numero;
   - includere anche i dati di identificazione dei mezzi di trasporto
nuovi, quando la cessione riguarda tali beni.
   Nelle fatture relative a cessioni in cui l'operatore nazionale  ha
fatto  ricorso  alla  "triangolazione comunitaria" di cui si dira' in
seguito, oltre all'indicazione del numero identificativo del  proprio
cessionario,  deve  essere  fatta espressa menzione della circostanza
che lo stesso soggetto e' designato quale debitore  dell'imposta  nel
proprio Stato.
   Si   fa   presente  che  per  le  cessioni  torna  applicabile  la
disposizione dell'art. 21, quarto comma, del D.P.R. n. 633  del  1972
che consente la possibilita' di emissione della fattura entro il mese
successivo a quello della consegna o spedizione (ma con registrazione
nello  stesso  mese), qualora questi eventi risultino da documento di
trasporto o da  altro  documento  idoneo  ad  identificare  le  parti
contraenti.
10. Registrazione
   10.1 - Acquisti
   Le  fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art.
38, commi 2 e 3, lett. a) e b) relative ad operazioni imponibili, non
imponibili, esenti o  non  soggette,  nonche'  quelle  relative  alle
prestazioni  indicate  nell'art.  40,  commi 5, 6 ed 8, devono essere
annotate distintamente, previa integrazione  dei  dati  indicati  nel
paragrafo  precedente,  nel  registro  delle  fatture  emesse  di cui
all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il mese di  ricevimento