IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  20  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Visti i punti 13 e 14 della tabella A allegata al predetto decreto-
legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, l'agevolazione prevista ai punti
13  e 14 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
427,  per  la  benzina  e  per  i  gas  di  petrolio liquefatti (GPL)
consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da  piazza,
compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture
da  piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina
per  il  trasporto  di  persone,  viene  concessa  mediante   credito
d'imposta  commisurato  alla  differenza  tra  l'aliquota  di  accisa
stabilita, rispettivamente per  la  benzina  e  per  i  GPL,  in  via
generale,  e  quella ridotta applicabile agli stessi prodotti in base
al punto 13 della citata tabella A.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 compete al titolare della licenza
comunale per l'esercizio del servizio di taxi, come definito all'art.
2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al soggetto che esercita,  pre-
via  autorizzazione  comunale, il servizio di noleggio con conducente
nei comuni in cui non e'  istituito  il  servizio  di  taxi,  purche'
autorizzato   allo   stanziamento  su  aree  pubbliche,  al  soggetto
autorizzato  alla  conduzione  delle  autovetture  immatricolate  per
l'esercizio  del  servizio  di noleggio con conducente utilizzate per
l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3  dell'art.  14
della  menzionata  legge 15 gennaio 1992, n. 21; il beneficio compete
anche nel caso di sostituzione alla guida prevista dall'art. 10 della
medesima legge 15 gennaio 1992, n. 21.