IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Visti i punti 13 e 14 della tabella A allegata al predetto decreto- legge; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, l'agevolazione prevista ai punti 13 e 14 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per la benzina e per i gas di petrolio liquefatti (GPL) consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, viene concessa mediante credito d'imposta commisurato alla differenza tra l'aliquota di accisa stabilita, rispettivamente per la benzina e per i GPL, in via generale, e quella ridotta applicabile agli stessi prodotti in base al punto 13 della citata tabella A. 2. Il beneficio di cui al comma 1 compete al titolare della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, come definito all'art. 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al soggetto che esercita, pre- via autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non e' istituito il servizio di taxi, purche' autorizzato allo stanziamento su aree pubbliche, al soggetto autorizzato alla conduzione delle autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della menzionata legge 15 gennaio 1992, n. 21; il beneficio compete anche nel caso di sostituzione alla guida prevista dall'art. 10 della medesima legge 15 gennaio 1992, n. 21.