IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  78,  comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
come integrato dall'art. 4, comma 9,  del  decreto-legge  23  gennaio
1993,  n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, in base al
quale  le  associazioni  di  lavoratori  promotrici  di  istituti  di
patronato  riconosciuti,  possono  costituire  centri  autorizzati di
assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  1992,
n.  395,  con  il  quale  e' stato emanato il regolamento concernente
l'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati da  parte
dei  sostituti  d'imposta  e  dei  centri  autorizzati  di assistenza
fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge  n.
413 del 1991;
  Vista  l'istanza  del  18  febbraio  1994,  presentata  in  data 25
febbraio 1994, con la quale  il  "Centro  autorizzato  di  assistenza
fiscale  per  dipendenti  e  pensionati  unione  coltivatori italiani
S.r.l." in sigla: "C.A.A.F. - Dipendenti e pensionati U.C.I. S.r.l.",
legalmente rappresentato dal  sig.  Vincenzo  Tamborrino,  chiede  di
essere   autorizzato   all'esercizio   dell'attivita'  di  assistenza
fiscale;
  Visto l'atto costitutivo stipulato in  data  18  febbraio  1994,  a
rogito  notaio  dott.  Gennaro Mariconda (n. 29214 di repertorio e n.
6653 di raccolta) e lo  statuto  ad  esso  allegato  che  sono  stati
depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;
  Vista  la  polizza  di  assicurazione  n. 19564256 stipulata con la
"Unipol assicurazioni", relativamente al periodo 15 febbraio  1994-15
febbraio 1995;
  Vista  la  documentazione  allegata  alla menzionata istanza con la
quale e' stato dimostrato  il  possesso,  da  parte  del  rag.  Luigi
Cazzetta,  direttore  tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di
cui  all'art.  9,  comma  2,  lettera  b),  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;
  Considerato  che  l'UCI  -  Unione coltivatori italiani, si e' resa
promotrice  del  "Patronato   E.N.P.A.C.   -   Ente   nazionale   per
l'assistenza  ai  coltivatori",  riconosciuto  ai  sensi  del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio  1947,  n.
804,  e  che  giuste  le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in
data 29  settembre  1993  dal  sig.  Concetto  Caramagna,  presidente
nazionale  dell'E.N.P.A.C.  -  Ente  nazionale  per  l'assistenza  ai
coltivatori, e dal sig.  Vincenzo  Tamborrino,  presidente  nazionale
dell'U.C.I.  -  Unione  coltivatori  italiani,  i  soggetti  aderenti
all'E.N.P.A.C. ed  all'U.C.I.  superano  complessivamente  il  limite
delle 50.000 unita';
  Considerato  che  sussistono,  quindi,  i requisiti e le condizioni
previste dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991, cosi'  come  sopra
integrato,  per  la costituzione dei Centri autorizzati di assistenza
fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;
                              Decreta:
  La   societa'   "Centro   autorizzato  di  assistenza  fiscale  per
dipendenti e  pensionati  unione  coltivatori  italiani  S.r.l.",  in
sigla:  "C.A.A.F.  - Dipendenti e pensionati U.C.I. S.r.l.", con sede
in  Roma,  via  in  Lucina,  n.  10,  e'  autorizzata   all'esercizio
dell'attivita'  di  assistenza  fiscale  per  lavoratori dipendenti e
pensionati prevista dall'art. 78, comma 20, della legge  n.  413  del
1991, cosi' come integrato dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75.
  La  predetta  societa'  e' iscritta al n. 0037 dell'albo dei Centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale  per  lavoratori  dipendenti   e
pensionati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 marzo 1994
                                                   Il Ministro: GALLO