IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come integrato dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, in base al quale le associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991; Vista l'istanza del 18 febbraio 1994, presentata in data 25 febbraio 1994, con la quale il "Centro autorizzato di assistenza fiscale per dipendenti e pensionati unione coltivatori italiani S.r.l." in sigla: "C.A.A.F. - Dipendenti e pensionati U.C.I. S.r.l.", legalmente rappresentato dal sig. Vincenzo Tamborrino, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale; Visto l'atto costitutivo stipulato in data 18 febbraio 1994, a rogito notaio dott. Gennaro Mariconda (n. 29214 di repertorio e n. 6653 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza; Vista la polizza di assicurazione n. 19564256 stipulata con la "Unipol assicurazioni", relativamente al periodo 15 febbraio 1994-15 febbraio 1995; Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale e' stato dimostrato il possesso, da parte del rag. Luigi Cazzetta, direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992; Considerato che l'UCI - Unione coltivatori italiani, si e' resa promotrice del "Patronato E.N.P.A.C. - Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori", riconosciuto ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, e che giuste le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in data 29 settembre 1993 dal sig. Concetto Caramagna, presidente nazionale dell'E.N.P.A.C. - Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori, e dal sig. Vincenzo Tamborrino, presidente nazionale dell'U.C.I. - Unione coltivatori italiani, i soggetti aderenti all'E.N.P.A.C. ed all'U.C.I. superano complessivamente il limite delle 50.000 unita'; Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991, cosi' come sopra integrato, per la costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati; Decreta: La societa' "Centro autorizzato di assistenza fiscale per dipendenti e pensionati unione coltivatori italiani S.r.l.", in sigla: "C.A.A.F. - Dipendenti e pensionati U.C.I. S.r.l.", con sede in Roma, via in Lucina, n. 10, e' autorizzata all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati prevista dall'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991, cosi' come integrato dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75. La predetta societa' e' iscritta al n. 0037 dell'albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 1994 Il Ministro: GALLO