L'Ufficio centrale per il referendum, composto dai signori: Presidente: Montanari Visco dott. Giancarlo. Componenti: Scopelliti dott. Paolo, Archidiacono dott. Vincenzo, Taddeucci dott. Marcello, Longo Dorni dott. Secondo, Pontrandolfi dott. Pasquale, Micangeli dott. Bruno, Giuliani dott. Gennaro, Buccarelli dott. Gaetano, Satta Flores dott. Bruno, De Rosa dott. Mario, Aliano dott. Vito, Corsaro dott. Michele, Sensale dott. Antonio, Cantillo dott. Michele, Meriggiola dott. Enzo, Ciufo dott. Giuseppe, Buogo dott. Giorgio, Verde dott. Filippo, Alibrandi dott. Antonio, Monaco dott. Nicola, Sgroi dott. Renato, Trojano dott. Pasquale, Di Rollo dott. Raffaele, Pirozzi dott. Enzo, riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente ORDINANZA Preso atto della richiesta di referendum effettuta dal consiglio comunale di Chieuti con delibera n. 51 del 19 agosto 1993, per il distacco di detto comune della regione Puglia e per la sua aggregazione alla regione Molise; Rilevato che la suddetta delibera e' stata depositata nella cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 dicembre 1993 (timbro della segreteria prot. n. 13152 in pari data); Ritenuto che entro il termine di mesi tre dalla suddetta data di deposito, termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, non e' avvenuto il deposito di alcuna delle deliberazioni degli altri consigli comunali, prescritte a corredo della richiesta referendaria ed indicate specificamente nel secondo comma del citato art. 42; Ritenuto che la richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, inoltrata dall'Unione comuni italiani per cambiare regione, con lettera del 15 febbraio 1994, nonche' l'altra analoga richiesta inoltrata dal comune di Gosaldo con lettera del 1 marzo 1994, con le quali si deduce l'illegittimita' costituzionale degli articoli 42 e 43 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per contrasto con l'art. 132 della Costituzione, non possono essere accolte in quanto, a norma dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale di leggi o atti aventi forza di legge puo' essere promosso soltanto dalle autorita' giurisdizionali, mentre (come e' stato gia' affermato dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 1292 del 19 febbraio 1983) l'Ufficio centrale per il referendum istituito dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, pur agendo con forme giurisdizionali, dal punto di vista sostanziale non ha natura giurisdizionale; P. Q. M. Dichiara illegittima la richiesta referendaria di cui sopra e dispone che la presente ordinanza sia affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 1994 Il presidente: MONTANARI VISCO Il consigliere relatore: PONTRANDOLFI