L'Ufficio centrale per il referendum, composto dai signori:
  Presidente:
   Montanari Visco dott. Giancarlo.
  Componenti:
   Scopelliti dott. Paolo,  Archidiacono  dott.  Vincenzo,  Taddeucci
dott.   Marcello,  Longo  Dorni  dott.  Secondo,  Pontrandolfi  dott.
Pasquale, Micangeli dott. Bruno, Giuliani dott.  Gennaro,  Buccarelli
dott.  Gaetano, Satta Flores dott. Bruno, De Rosa dott. Mario, Aliano
dott. Vito, Corsaro dott. Michele, Sensale  dott.  Antonio,  Cantillo
dott.  Michele,  Meriggiola  dott.  Enzo, Ciufo dott. Giuseppe, Buogo
dott. Giorgio, Verde dott. Filippo, Alibrandi dott.  Antonio,  Monaco
dott.  Nicola,  Sgroi  dott. Renato, Trojano dott. Pasquale, Di Rollo
dott. Raffaele, Pirozzi dott. Enzo, riunito in camera di consiglio ha
emesso la seguente
                              ORDINANZA
 Preso atto della richiesta di  referendum  effettuta  dal  consiglio
comunale  di  Chieuti  con  delibera n. 51 del 19 agosto 1993, per il
distacco  di  detto  comune  della  regione  Puglia  e  per  la   sua
aggregazione alla regione Molise;
  Rilevato  che  la  suddetta  delibera  e'  stata  depositata  nella
cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 dicembre 1993  (timbro
della segreteria prot. n. 13152 in pari data);
  Ritenuto  che  entro  il termine di mesi tre dalla suddetta data di
deposito, termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 42 della legge
25 maggio 1970, n. 352, non e' avvenuto il deposito di  alcuna  delle
deliberazioni  degli  altri  consigli  comunali, prescritte a corredo
della richiesta referendaria ed indicate specificamente  nel  secondo
comma del citato art. 42;
  Ritenuto  che  la  richiesta  di  rimessione  degli atti alla Corte
costituzionale, inoltrata dall'Unione comuni  italiani  per  cambiare
regione,  con  lettera  del 15 febbraio 1994, nonche' l'altra analoga
richiesta inoltrata dal comune di Gosaldo con  lettera  del  1  marzo
1994,  con  le  quali si deduce l'illegittimita' costituzionale degli
articoli 42 e 43 della legge 25 maggio 1970, n.  352,  per  contrasto
con  l'art.  132  della  Costituzione,  non possono essere accolte in
quanto, a norma dell'art. 1 della  legge  costituzionale  9  febbraio
1948,  n.  1,  e  dell'art.  23  della legge 11 marzo 1953, n. 87, il
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale di leggi  o  atti
aventi  forza  di legge puo' essere promosso soltanto dalle autorita'
giurisdizionali, mentre (come e' stato gia' affermato  dalle  sezioni
unite  civili della Corte di cassazione, con la sentenza n.  1292 del
19 febbraio 1983) l'Ufficio  centrale  per  il  referendum  istituito
dalla   legge   25   maggio  1970,  n.  352,  pur  agendo  con  forme
giurisdizionali,  dal  punto  di  vista  sostanziale  non  ha  natura
giurisdizionale;
                              P. Q. M.
 Dichiara  illegittima  la  richiesta  referendaria  di  cui  sopra e
dispone che la presente ordinanza sia affissa all'albo della Corte di
cassazione e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 29 marzo 1994
                                       Il presidente: MONTANARI VISCO
Il consigliere relatore: PONTRANDOLFI