IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 22, primo comma, dello stesso decreto, che, tra l'altro, stabilisce la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attivita' di commercio al minuto ed attivita' assimilate; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1 gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992, che stabilisce l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta per determinate categorie di contribuenti ed operazioni; Ritenuta la difficolta' di adempimento relativo alla documentazione fiscale previsto nel comma 1 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per coloro che esercitano prestazioni rese da altri soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della ricevuta fiscale; Ritenuta, pertanto, la necessita', di integrare l'elenco delle operazioni di cui al citato decreto 21 dicembre 1992; Decreta: Art. 1. 1. Nell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992, il n. 4) e' sostituito dal seguente: "4) prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia e prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale;". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 1994 Il Ministro: GALLO