IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta  sul
valore aggiunto;
  Visto  l'art.  22,  primo  comma,  dello  stesso  decreto, che, tra
l'altro,  stabilisce  la  non  obbligatorieta'  dell'emissione  della
fattura,  se non richiesta dal cliente, per le attivita' di commercio
al minuto ed attivita' assimilate;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
ha  istituito,  dal  1  gennaio  1993,  l'obbligo  generalizzato   di
certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi
delle  cessioni  dei  beni e delle prestazioni di servizi di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  per  le  quali  non  e'
obbligatoria  l'emissione  della  fattura  se  non  a  richiesta  del
cliente;
  Visto  il  proprio  decreto  21  dicembre  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del  22  dicembre  1992, che stabilisce
l'esonero dall'obbligo di rilascio  della  ricevuta  per  determinate
categorie di contribuenti ed operazioni;
  Ritenuta la difficolta' di adempimento relativo alla documentazione
fiscale  previsto  nel  comma  1 dell'art. 12 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, per coloro che esercitano  prestazioni  rese  da  altri
soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della ricevuta fiscale;
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita',  di  integrare l'elenco delle
operazioni di cui al citato decreto 21 dicembre 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze  21  dicembre
1992,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 300 del 22 dicembre
1992, il n. 4) e'  sostituito  dal  seguente:    "4)  prestazioni  di
traghetto  rese  con  barche  a remi, prestazioni rese dai gondolieri
della laguna di Venezia e prestazioni di trasporto rese con  mezzi  a
trazione animale;".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 marzo 1994
                                                   Il Ministro: GALLO