IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - come modificato dall'art.11, comma 4, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 57, comma 1, lettera F), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - concernente l'obbligo di compilazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori; Visto in particolare il sesto comma del citato art. 29 che prevede la facolta' del Ministro delle finanze di disporre con apposito decreto, emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, che gli elenchi dei clienti e fornitori siano presentati, da determinate categorie di contribuenti, entro il 31 maggio di ogni anno al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1993, concernente la determinazione delle categorie di contribuenti tenute alla presentazione dei predetti elenchi per l'anno d'imposta 1992; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 15 dicembre 1992, con il quale sono stati approvati i modelli degli elenchi dei clienti e fornitori da utilizzare a far data dal 1 gennaio 1993, nonche' le caratteristiche tecniche relative ai supporti magnetici; Atteso che occorre determinare le categorie di contribuenti tenuti alla presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori per l'anno d'imposta 1993; Decreta: Art. 1. I soggetti indicati negli articoli successivi devono presentare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il 31 maggio 1994, gli elenchi clienti e/o fornitori di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativi alle fatture - con esclusione di quelle relative ad operazioni intracomunitarie - e bollette doganali registrate nell'anno 1993.