IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazioni
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione  al  capo  VIII,  cap.  1236
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;
  Considerato  che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro  il
giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare
sanzioni   a   carico   del   conservatore   del   pubblico  registro
automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.  2  della
legge  23  dicembre  1977,  n.  952,  alle disposizioni in materia di
registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di  eventi  di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti agli  adempimenti  di  legge,  la  non  imputabilita'  del
ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Viste  le  note  con  le quali le competenti procure generali della
Repubblica hanno segnalato l'irregolare  funzionamento  dei  seguenti
uffici  del  pubblico  registro  automobilistico  nei  giorni e per i
motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei
termini previsti per la liquidazione, riscossione,  contabilizzazione
e versamento dell'imposta erariale di trascrizione:
   pubblico  registro  automobilistico  di  Milano in data 12 gennaio
1994 per assemblea del personale;
   pubblico registro automobilistico di Oristano nei giorni 13  e  14
gennaio  1994,  pubblico registro automobilistico di Lecce nei giorni
28 e 31 gennaio 1994 e pubblico registro automobilistico di Pavia nei
giorni  10  e  11  febbraio  1994   per   consentire   le   attivita'
tecnico-addestrative   strettamente  indispensabili  all'avvio  delle
nuove procedure automatizzate;
  Ritenuto  che  le  suesposte  cause  devono  considerarsi evento di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Per i motivi indicati nelle premesse,  viene  accertata,  presso  i
sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni
a  fianco  indicati,  la mancata riscossione dell'imposta erariale di
trascrizione per le formalita' che andavano eseguite entro tali  date
nonche' il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi
dagli uffici medesimi nello stesso termine:
   pubblico  registro  automobilistico  di  Milano in data 12 gennaio
1994;
   pubblico registro automobilistico di Oristano nei giorni 13  e  14
gennaio 1994;
   pubblico  registro  automobilistico  di  Lecce  nei giorni 28 e 31
gennaio 1994;
   pubblico registro automobilistico di Pavia  nei  giorni  10  e  11
gennaio 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 marzo 1994
                                         Il direttore generale: ROXAS