IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  decreto  n. 13237/740602/01 del 5 agosto 1992 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 193 del 18 agosto 1992 concernente la  delega  ai  prefetti  della
Repubblica  delle  funzioni  di controllo delle certificazioni per la
dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni  servizi  di
enti  locali  a  decorrere  dall'anno 1992, nonche' dell'adozione dei
connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di legge;
  Considerato che nel  suddetto  caso,  trattandosi  di  specifica  e
circostanziata  delega  data  ai  prefetti della Repubblica, non puo'
essere  ammesso  ricorso  gerarchico,   ma   esclusivamente   ricorso
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato;
  Visto  l'art.  45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
il quale, a decorrere dall'anno 1994, individua  in  tutti  gli  enti
locali e quindi nelle amministrazioni provinciali, nei comuni e nelle
comunita'  montane  i soggetti destinatari della sanzione consistente
nella perdita del 3  per  cento  del  contributo  ordinario  mediante
trattenuta  in  unica  soluzione, non rateizzabile, sui trasferimenti
degli anni successivi, da irrogare in  caso  di  mancato  adempimento
alle  disposizioni  di  cui all'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre
1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
  Vista la nuova disciplina a regime dei trasferimenti erariali  agli
enti   locali  di  cui  agli  articoli  34  e  seguenti  del  decreto
legislativo n. 504 del 1992;
  Ritenuto pertanto di dover adeguare le disposizioni  contenute  nel
citato   decreto   n.   13237/740602/01   del   5  agosto  1992  alla
considerazione che precede ed alla  nuova  normativa  in  materia  di
trasferimenti  erariali  agli  enti  locali  di cui al citato decreto
legislativo n. 504 del 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale n.  13237/740602/01
del   5  agosto  1992,  le  parole  "mediante  trattenuta  sui  fondi
perequativi degli anni successivi" sono sostituite con  le  seguenti:
"mediante  trattenuta,  in  unica  soluzione,  non  rateizzabile, sui
trasferimenti degli anni successivi".
  Il successivo comma 3 del predetto art. 3,  e'  sostituito  con  il
seguente:
  "Tali  provvedimenti  dovranno,  inoltre,  contenere  l'indicazione
esplicita dei tempi  per  il  ricorso  giurisdizionale  al  tribunale
amministrativo regionale competente e per il ricorso straordinario al
Capo dello Stato".
  Tali   disposizioni  modificative  si  applicano  all'attivita'  di
controllo delle  certificazioni  dimostrative  della  percentuale  di
copertura dei costi di alcuni servizi dell'anno 1993 e seguenti.