IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto n. 13237/740602/01 del 5 agosto 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 concernente la delega ai prefetti della Repubblica delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali a decorrere dall'anno 1992, nonche' dell'adozione dei connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di legge; Considerato che nel suddetto caso, trattandosi di specifica e circostanziata delega data ai prefetti della Repubblica, non puo' essere ammesso ricorso gerarchico, ma esclusivamente ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato; Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale, a decorrere dall'anno 1994, individua in tutti gli enti locali e quindi nelle amministrazioni provinciali, nei comuni e nelle comunita' montane i soggetti destinatari della sanzione consistente nella perdita del 3 per cento del contributo ordinario mediante trattenuta in unica soluzione, non rateizzabile, sui trasferimenti degli anni successivi, da irrogare in caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38; Vista la nuova disciplina a regime dei trasferimenti erariali agli enti locali di cui agli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo n. 504 del 1992; Ritenuto pertanto di dover adeguare le disposizioni contenute nel citato decreto n. 13237/740602/01 del 5 agosto 1992 alla considerazione che precede ed alla nuova normativa in materia di trasferimenti erariali agli enti locali di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1992; Decreta: Art. 1. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 13237/740602/01 del 5 agosto 1992, le parole "mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi" sono sostituite con le seguenti: "mediante trattenuta, in unica soluzione, non rateizzabile, sui trasferimenti degli anni successivi". Il successivo comma 3 del predetto art. 3, e' sostituito con il seguente: "Tali provvedimenti dovranno, inoltre, contenere l'indicazione esplicita dei tempi per il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente e per il ricorso straordinario al Capo dello Stato". Tali disposizioni modificative si applicano all'attivita' di controllo delle certificazioni dimostrative della percentuale di copertura dei costi di alcuni servizi dell'anno 1993 e seguenti.