IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990"; Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che consente, tra l'altro, di rimborsare al dipendente in missione la spesa per uno o due pasti giornalieri entro limiti rivalutabili annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT; Visto l'art. 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 36 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 31 maggio 1993, con il quale si e' provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1 gennaio 1993, in L. 38.700 il limite massimo di spesa rimborsabile per il primo pasto ed in L. 77.200 quello rimborsabile per i due pasti; Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente la proroga, per il triennio 1994-1996, delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, che consente la rivalutazione dei rimborsi spese connessi al trattamento di missione nei limiti del tasso programmato d'inflazione; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Considerato che in sede di relazione previsionale e programmatica il tasso d'inflazione per l'anno 1993 e' stato fissato nel 4,5 per cento; Ritenuto che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, sugli importi aumentati occorre operare l'arrotondamento per eccesso a lire 100; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1994 i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore a otto ore sono rideterminati come segue: da lire 38.700 a lire 40.500 per un pasto; da lire 77.200 a lire 80.700 per due pasti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 1994 Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro per la funzione pubblica CASSESE