IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  il  decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella
legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente "Corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990 nonche' disposizioni  urgenti  in  materia  di
pubblico impiego";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.
147;
  Visti l'art. 3 della legge n. 21/1991 e l'art. 8  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 147/1990 che consentono, tra l'altro,
di rimborsare ai militari delle  Forze  armate,  con  esclusione  dei
gradi  di  generale e dei colonnelli, ed agli appartenenti alle Forze
di polizia,  esclusi  i  dirigenti,  inviati  in  missione  la  spesa
sostenuta  per uno o due pasti giornalieri, entro limiti rivalutabili
annualmente in relazione agli aumenti  intervenuti  nel  costo  della
vita in base agli indici ISTAT;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  marzo  1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 31 maggio 1993, con il
quale si e' provveduto a rideterminare, a  decorrere  dal  1  gennaio
1993,  in  L.  36.300  il limite massimo di spesa rimborsabile per il
primo pasto ed in L. 72.600 quello rimborsabile per i due pasti;
  Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,
concernente la proroga, per il triennio 1994-1996, delle disposizioni
di  cui  all'art.  7, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992,  n.
438,  che  consente  la  rivalutazione dei rimborsi spese connessi al
trattamento  di   missione   nei   limiti   del   tasso   programmato
d'inflazione;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Considerato che in sede di relazione previsionale  e  programmatica
il  tasso  d'inflazione  per l'anno 1993 e' stato fissato nel 4,5 per
cento;
  Ritenuto che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1 della legge
26 luglio 1978, n.  417,  sugli  importi  aumentati  occorre  operare
l'arrotondamento per eccesso a lire 100;
                              Decreta:
  A  decorrere  dal  1  gennaio 1994 i limiti di spesa per i pasti da
consumare per incarichi di missione aventi  durata  non  inferiore  a
otto ore sono rideterminati come segue:
   da lire 36.300 a lire 38.000 per un pasto;
   da lire 72.600 a lire 75.900 per due pasti.
  La relativa spesa verra' posta a carico dei pertinenti capitoli dei
bilanci di previsione dei Ministeri competenti per l'anno 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 marzo 1994
                                               Il Ministro del tesoro
                                                       BARUCCI
Il Ministro per la funzione pubblica
              CASSESE