IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  321325  del  29 gennaio 1986,
registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio  1986,  registro  n.  4
Tesoro,  foglio  n.  378,  con  cui e' stata disposta un'emissione di
titoli del Tesoro a tasso fisso, per un importo  di  150  milioni  di
dollari  USA,  con  scadenza  nel  1996, ai sensi dell'art. 8, ultimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonche'  autorizzata  la
sottoscrizione   di   un   contratto  di  "swap"  con  Bankers  Trust
International Ltd (BTIL);
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  570720  dell'8  giugno  1989,
registrato  alla  Corte  dei  conti  il 9 giugno 1989, registro n. 17
Tesoro, foglio n. 187, con il quale e' stata autorizzata la cessione,
da parte di BTIL e a favore di  Algemene  Bank  Nederland  N.V.  (ABN
AMRO) del contratto di "swap" sopra citato;
  Visti  i  decreti  ministeriali  n.  100377  del 26 marzo 1993 e n.
100677 del 27 maggio 1993, per effetto dei quali si e' verificata una
operazione di "concambio" sull'ammontare del prestito, riducendolo  a
() USA 128.080.000;
  Visto  il  proprio decreto n. 624681 del 6 ottobre 1986, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre  1986,  con  cui  sono
stati  regolati  i  rapporti  tra  il Ministero del tesoro e la Banca
d'Italia per il servizio finanziario del prestito;
  Attesa l'opportunita' di procedere  alla  modifica  del  menzionato
decreto  ministeriale  n.  624681  del  6  ottobre  1986,  al fine di
disciplinare   anche   gli   aspetti   conseguenti   alle   modifiche
intervenute,  sia  sull'ammontare  originario del prestito, sia sugli
importi relativi  ai  pagamenti  degli  interessi,  a  seguito  della
suddetta operazione di "concambio";
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 29, recante norme in
materia di controlli;
  Ritenuto di doversi provvedere in merito;
                              Decreta:
  Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 624681 del 6 ottobre
1986 vengono modificati come segue:
  Art.  2. - La Banca d'Italia trasferira' alla banca estera non piu'
tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna  "data
di  pagamento",  fissata  secondo  quanto  previsto  nei  "termini  e
condizioni" del prestito, i fondi in dollari USA  occorrenti  per  il
servizio finanziario su un nominale di USD 128.080.000.
  Per  tali versamenti la Banca d'Italia utilizzera' - sulla base del
contratto di "exchange" stipulato tra il Tesoro e  la  Bankers  il  4
marzo  1986  -  gli  importi  in  dollari  USA  che  saranno  messi a
disposizione, sotto le medesime "date di pagamento", dalla  ABN  AMRO
Bank  di  New York, che ha rilevato dalla Bankers fin dal maggio 1989
diritti e obblighi rivenienti da detto contratto, oppure i  fondi  in
lire  forniti dal Tesoro con le modalita' indicate al successivo art.
4.
  Art.  3.  In  relazione  al citato accordo di "exchange" e a quanto
previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale 29  gennaio  1986  (n.
321325) la Banca d'italia provvedera' a rimettere alla menzionata ABN
AMRO  Bank,  pure  con  le  modalita'  indicate al successivo art. 4,
semestralmente e fino alla  scadenza  del  prestito,  sotto  ciascuna
"data di pagamento" che risultera' fissata secondo quanto previsto in
detto  contratto,  un  importo  determinato applicando il LIBOR a sei
mesi, diminuito  di  25  centesimi,  sull'ammontare  di  dollari  USA
128.080.000.
  La ABN AMRO Bank rimettera' annualmente alla Banca d'Italia:
   il  4  marzo  di  ogni  anno,  fino alla scadenza del prestito, un
importo  determinato   applicando   il   tasso   fisso   del   9,125%
sull'amontare di USD 128.080.000;
   il  1 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 1993 e fino all'anno
1999 compreso, l'importo di USD 592.055, che sara' utilizzato per  il
servizio finanziario sul prestito del Tesoro 9,625% di USD 2 miliardi
1.3.89/99 di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1989.
  Ove  il  Tesoro risulti, per una medesima data, contemporeaneamente
creditore e debitore di somme,  i  pagamenti  da  scambiarsi  tra  il
Tesoro  e  la  ABN AMRO Bank, ai sensi del citato accordo, avverranno
esclusivamente per il saldo netto.
  Il presente decreto sara' inviato per il visto all'ufficio centrale
di ragioneria per i servizi del debito pubblico  e  sara'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 22 marzo 1994
                                                 Il Ministro: BARUCCI