IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria dell'8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Viste le direttive 89/360, 91/499 e 91/687 CEE, relative a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina; In applicazione dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: Art. 1. 1. Alla legge 3 aprile 1976, n. 397, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230: a) all'art. 3, lettera c), punto 2, sono soppresse le parole "da peste suina"; b) all'art. 3, dopo la lettera j), e' aggiunta la lettera k) con il seguente testo: "gli animali della specie suina non devono provenire da una azienda o da una regione in cui siano applicate misure restrittive nei riguardi della peste suina classica ai sensi del decreto 18 ottobre 1991, n. 427"; c) all'art. 7, comma 2, le parole "suini di peso superiore a 25 chilogrammi" sono sostituite dalle parole "suini riproduttori di eta' superiore a quattro mesi".