IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria dell'8 febbraio 1954,
n. 320;
  Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo  1992,  n.
230;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Viste le direttive 89/360, 91/499 e 91/687 CEE, relative a problemi
di  polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina;
  In applicazione dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Alla legge 3 aprile 1976, n. 397,  modificata  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230:
    a)  all'art. 3, lettera c), punto 2, sono soppresse le parole "da
peste suina";
    b) all'art. 3, dopo la lettera j), e' aggiunta la lettera k)  con
il  seguente  testo:  "gli  animali  della  specie  suina  non devono
provenire da una azienda o da una  regione  in  cui  siano  applicate
misure  restrittive  nei riguardi della peste suina classica ai sensi
del decreto 18 ottobre 1991, n. 427";
    c) all'art. 7, comma 2, le parole "suini di peso superiore  a  25
chilogrammi" sono sostituite dalle parole "suini riproduttori di eta'
superiore a quattro mesi".