IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione, che, per l'adozione delle regole tecniche comuni, prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei riferimenti delle corrispondenti regole tecniche nazionali, mediante decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 19 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 89/336/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica; Vista la decisione 94/11/CE della Commissione delle Comunita' europee del 21 dicembre 1993 sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di collegamento per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari paneuropee, che, unitamente alla norma armonizzata denominata "technical basic for regulation - TBR 5", costituisce la regola tecnica comune CTR 5; Vista la decisione 94/12/CE della Commissione CE del 21 dicembre 1993 sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari paneuropee, che, unitamente alla norma armonizzata denominata "technical basis for regulation - TBR 9", costituisce la regola tecnica comune CTR 9; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, le regole tecniche comuni CTR 5 e CTR 9 vengono adottate come regole tecniche nazionali CTR 5 e CTR 9 per l'approvazione delle stazioni radiomobili del sistema di comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari paneuropee (GSM). 2. Le regole tecniche comuni CTR 5 e CTR 9 riguardano, rispettivamente, i requisiti generali di collegamento e le applicazioni di telefonia per le apparecchiature terminali delle stazioni radiomobili destinate alla prima fase della realizzazione della rete pubblica digitale cellulare paneuropea di telecomunicazioni mobili terrestri, con modulazione ad inviluppo costante e operante nella banda dei 900 MHz, con una separazione dei canali di 200 KHz in tecnica TDMA convogliante otto canali equivalenti di traffico a piena velocita' di cifra.