IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di
attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente  il  ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative alle apparecchiature
per terminali di telecomunicazione, che, per l'adozione delle  regole
tecniche  comuni,  prevede  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dei riferimenti delle corrispondenti regole
tecniche nazionali, mediante decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni di concerto con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  19  ottobre  1977,  n.  791,  di attuazione della
direttiva del Consiglio delle Comunita'  europee  73/23/CEE  relativa
alle  garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione
della direttiva del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  89/336/CEE
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla compatibilita' elettromagnetica;
  Vista la  decisione  94/11/CE  della  Commissione  delle  Comunita'
europee  del  21  dicembre 1993 sulla regolamentazione tecnica comune
relativa ai requisiti di collegamento per  le  comunicazioni  mobili,
terrestri, pubbliche, digitali, cellulari paneuropee, che, unitamente
alla  norma  armonizzata denominata "technical basic for regulation -
TBR 5", costituisce la regola tecnica comune CTR 5;
  Vista la decisione 94/12/CE della Commissione CE  del  21  dicembre
1993  sulla  regolamentazione  tecnica  comune  relativa ai requisiti
delle  applicazioni  di  telefonia  per  le   comunicazioni   mobili,
terrestri, pubbliche, digitali, cellulari paneuropee, che, unitamente
alla  norma  armonizzata denominata "technical basis for regulation -
TBR 9", costituisce la regola tecnica comune CTR 9;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29  dicembre  1992,
n. 519, le regole tecniche comuni CTR 5 e CTR 9 vengono adottate come
regole  tecniche  nazionali  CTR  5  e CTR 9 per l'approvazione delle
stazioni radiomobili del sistema di comunicazioni mobili,  terrestri,
pubbliche, digitali, cellulari paneuropee (GSM).
  2.   Le   regole   tecniche  comuni  CTR  5  e  CTR  9  riguardano,
rispettivamente,  i  requisiti  generali   di   collegamento   e   le
applicazioni  di  telefonia  per  le  apparecchiature terminali delle
stazioni radiomobili destinate alla prima  fase  della  realizzazione
della    rete    pubblica    digitale    cellulare    paneuropea   di
telecomunicazioni mobili  terrestri,  con  modulazione  ad  inviluppo
costante  e operante nella banda dei 900 MHz, con una separazione dei
canali  di  200  KHz  in  tecnica  TDMA  convogliante   otto   canali
equivalenti di traffico a piena velocita' di cifra.