IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "Federico II" di
Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939,  n.  1162,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990, n. 341, relativa alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto l'art. 11 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
ottobre  1991 relativo alle iniziative di trasformazione delle scuole
dirette ai fini speciali e le proposte di  istituzioni  ex  novo  dei
diplomi universitari;
  Visto   il   decreto   ministeriale  31  gennaio  1992  concernente
l'autorizzazione alle universita' ad istituire diplomi universitari;
  Visto il decreto ministeriale 1 aprile  1992  relativo  alle  nuove
tabelle    XLI-bis    e    XLI-quater    dell'ordinamento   didattico
universitario;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del
consiglio della facolta' di medicina  e  chirurgia  del  25  novembre
1992;  del  senato  accademico  del 4 dicembre 1992; del consiglio di
amministrazione del 23 dicembre 1992;
  Riconosciuta la necessita' di approvare le  modifiche  proposte  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nella seduta del 7 ottobre 1993;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi "Federico II" di Napoli,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  da 1260 a 1276, relativi alle scuole dirette ai fini
speciali di preparazione per tecnici di foniatria e  per  tecnici  di
audiometria e protesizzazione acustica, sono soppressi.