Ai prefetti della Repubblica
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri   -   Dipartimento   della
                                  funzione pubblica
                                  Al  Ministero degli affari esteri -
                                  Direzione generale dell'emigrazione
                                  e degli affari sociali
                                  Al Ministero di grazia e  giustizia
                                  -  Direzione  generale degli affari
                                  civili e delle libere professioni
                                  Al Gabinetto  dell'on.  Ministro  -
                                  Sede
                                  Al   Dipartimento   della  pubblica
                                  sicurezza
                                  Alla Scuola superiore del Ministero
                                  dell'interno
                                  Al    Consiglio    nazionale    del
                                  notariato
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
                                  All'ANCI
                                  All'ANUSCA
 Nella Gazzetta Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio  c.a.  e'  stato
pubblicato  il  decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 25
gennaio 1994 che ha approvato il regolamento recante norme  attuative
della  legge  4  gennaio  1968,  n.   15, con particolare riferimento
all'art.  3  ed  altre  disposizioni  in  materia  di   dichiarazioni
sostitutive.
  Con  tale  atto  il  governo  ha  inteso  dare  attuazione  ad  una
disposzione della legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  rimasta  quasi  del
tutto  inattuata.  Poche  sono  state  infatti le amministrazioni che
hanno  adottato  il  regolamento   disciplinante   le   dichiarazioni
temporaneamente sostitutive previste dall'art. 3 della suddetta legge
n.  15/68,  e  la  potenzialita'  semplificativa di tale norma non e'
stata compresa.
  Con il regolamento recentemente adottato  si  e'  inteso  dare  una
normazione  di base, salvo ulteriori disposizioni attuative, adottate
dalle singole amministrazioni (art. 8).
  Al riguardo occorre fare alcune precisazioni  onde  non  vanificare
l'obiettivo  dell'attuale regolamento che consiste, ancora una volta,
nel pervenire ad una generale applicazione della legge n. 15/1968  da
parte  di  tutte  le  amministrazioni destinatarie della stessa, come
indicato  nell'art.  1,  ed  evitare   atteggiamenti   dilatori   che
ribaltando su altre amministrazioni, in particolare i comuni, l'onere
di  applicare  la  legge in questione, finiscono per provocare disagi
all'utenza.
  Giova  ricordare  che  l'art.  3  della  legge  n.  15/68  riguarda
esclusivamente l'amministrazione cui e'  diretta  l'istanza  tesa  ad
ottenere un determinato provvedimento ed, in tale ambito, ammette che
una  serie  di  fatti,  stati  e  qualita'  personali determinati dai
regolamenti delle singole amministrazioni possano essere  comprovate,
in  via  del  tutto  temporanea,  con una dichiarazione resa sotto la
propria responsabilita' dal cittadino che richiede il provvedimento.
  Nel momento in cui l'amministrazione riterra' di poter  provvedere,
scattera'  l'onere  di  esibire  la  documentazione  che  comprovi la
fondatezza delle dichiarazioni rese in via temporanea.
  In base al disposto dell'art. 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  130  l'onere  di  controllare  la  regolarita'  delle
dichiarazioni  temporanee  e  della  documentazione   successivamente
esibita  a  sostegno  delle stesse spetta al funzionario competente a
ricevere la documentazione ossia quel dipendente,  appartenente  alla
medesima amministrazione, che dovra' poi emettere il provvedimento.
  Resta  quindi esclusa la possibilita' di dirottare tali adempimenti
sui  funzionari  di  altri  enti  ed,  in  particolare,  dei  comuni,
sempreche',   ovviamente,   essi   stessi  non  debbano  emettere  il
provvedimento.
  Tale  conclusione,  avvalorata  come  si  e'  detto  dal   disposto
dell'art.  5, non e' contraddetta dal precedente art. 3, ove e' detto
che le dichiarazioni  temporaneamente  sostitutive  "possono"  essere
presentate contestualmente all'istanza.
  La  norma,  infatti,  va  intesa  nel  senso  che  e'  in  facolta'
dell'interessato ricorrere, in sede di  istanza,  alla  dichiarazione
temporaneamente   sostitutiva   ovvero   presentare  direttamente  la
documentazione occorrente per l'emanazione del provvedimento.
  Peraltro lo stesso art.  3,  comma  3,  identifica  il  funzionario
competente   a   ricevere  la  documentazione  nel  responsabile  del
procedimento, rafforzando  la  tesi  che  tutto  debba  confluire  in
quest'ultima figura.
  L'ampiezza delle previsioni degli stati, fatti e qualita' personali
che  possono  essere dichiarati in via temporanea all'amministrazione
che dovra'  emettere  il  provvedimento,  indicati  dall'art.  2  del
decreto   del   Presidente   della  Repubblica  n.  130,  avra'  come
conseguenza di notevole rilievo il rendere superfluo il ricorso  alla
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prevista dall'art. 4 della
legge  n.  15/1968,  nonche'  all'autentica  di copie di documenti di
varia natura.
  E' questo un punto sul quale  occorre  richiamare  l'attenzione  di
tutte  le amministrazioni interessate, in quanto, nell'incentivare il
ricorso alle dichiarazioni sostitutive previste dall'art.  3,  si  e'
voluto   concentrare   nel   funzionario  competente  a  ricevere  la
documentazione una serie di incombenze finora  svolte  da  differenti
operatori.
  L'importanza  del  ruolo  di  tale  operatore  e' una tesi da tempo
sostenuta da questa amministrazione, ed al riguardo  si  richiama  la
circolare n. 3 del 25 marzo 1993.
  Con  cio'  non si vuole certo affermare l'incompetenza degli uffici
comunali  ad  autenticare  sottoscrizioni   ad   istanze   contenenti
dichiarazioni  temporanee,  ma  fornire  una  interpretazione  logica
derivante da un'attenta lettura della legge 4 gennaio  1968,  n.  15,
che  abilita  piu'  soggetti,  appartenenti  a  diverse categorie, ad
operare   ai  sensi  della  stessa  legge  e  non  esclusivamente  il
funzionario incaricato dal Sindaco.
  Un'ulteriore  riflessione  merita  l'art.   5,   che   impegna   il
funzionario  competente a ricevere la documentazione a controllare la
regolarita' e la  veridicita'  della  stessa  ed  a  provvedere  alla
segnalazione  all'autorita'  giudiziaria,  in  caso  di dichiarazioni
mendaci o di esibizione di documenti falsi.
  Il regolamento sembra porre un onere non previsto  dalla  legge  n.
15/1968,  tuttavia e' in linea con quanto previsto dall'art. 24 della
stessa legge che esime da responsabilita' l'amministrazione ed i suoi
dipendenti salvo i casi di dolo o  colpa  grave:  ipotesi  ricorrente
ove,  in  presenza  di  evidenti  irregolarita'  o  di  conoscenza di
dichiarazioni  viziate  di  falsita',  il  funzionario  competente  a
ricevere la documentazione, operando fraudolentemente o con estrema e
grave superficialita', non procedesse ad alcuna contestazione.
  Per  quanto  riguarda la qualifica che il soggetto deve rivestire -
superiore alla quinta - (art. 2 comma 2) questo Ministero recependo i
dubbi espressi da piu'  amministrazioni  comunali,  ha  provveduto  a
porre  apposito  quesito  al  Dipartimento  della  funzione pubblica,
prospettando gli inconvenienti derivanti da tale limitazione.  Si  fa
pertanto riserva di ulteriori precisazioni al riguardo.
  L'art.  6 ha destato qualche perplessita' in quanto sembra limitare
l'applicazione delle norme della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ai soli
cittadini stranieri appartenenti a Paesi della Comunita' europea.
  Cosi' intesa appare priva di logica e di fondamento giuridico.
  Ad avviso di questa amministrazione, una esatta interpretazione  e'
invece  quella  che partendo dal titolo dell'articolo: "dichiarazioni
sostitutive  presentate  da  cittadini  stranieri",   perviene   alla
conclusione   che   gli   stranieri   ben   possono  usufruire  delle
agevolazioni previste dalla  legge  n.  15/1968  e  che,  per  quanto
riguarda  i  cittadini  comunitari,  si applicano le stesse modalita'
previste  per  i  cittadini  italiani  ove   esistano   disposizioni,
ancorche' di natura regolamentare, di maggior favore per quest'ultima
categoria di cittadini.
  L'adozione  del regolamento approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica n.  130  e'  finalizzata  ad  eliminare  le  residue
resistenze  da  parte di varie pubbliche amministrazioni ad applicare
le semplificazioni procedurali previste dalla legge n.  15/1968,  che
dimostra   tutt'ora  la  sua  validita',  nel  rapporto  tra  P.A.  e
cittadino.
  Risulta quindi doveroso dedicare ogni sforzo al raggiungimento  del
successo   di   quest'ulteriore   impulso   a   ricorrere   alla  sua
applicazione.
  In quest'ottica si pregano le SS.LL. di dare la  massima  sollecita
diffusione   di   tale  documento  presso  tutte  le  amministrazioni
pubbliche provinciali, fornendo ogni assistenza per  fugare  dubbi  o
perplessita'  e  sollecitando,  nel  contempo, l'applicazione di tale
normativa da parte di tutti gli enti, onde evitare che  il  cittadino
veda  opporsi  ingiustificati  rifiuti, che possono avere conseguenze
anche di ordine penale, e le amministrazioni comunali si  trovino  ad
esaurire  un  carico  di  lavoro  che deve essere affrontato da altri
uffici.
  Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
                                                p. Il Ministro: SORGE